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Nuova direttiva sul risparmio


Direttiva sul risparmio transfrontaliero: il trattamento degli interessi percepiti all’estero

Il Consiglio Ecofin ha dato il definitivo via libera all’attuazione a decorrere dal 1° luglio 2005 della direttiva sul Risparmio transfrontaliero.
La Direttiva che sarà in vigore in tutti gli Stati membri, in cinque Paesi terzi convenzionati e in dieci territori dipendenti o associati, prevede che tutti gli interessi pagati a soggetti residenti in altro Stato membro debbano essere comunicati in modo automatico agli Stati in cui il percipiente dell’interesse ha la sua residenza.
In alternativa al regime dello scambio di informazioni, è previsto che alcuni Stati (Belgio, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra) applichino una ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti al soggetto non residente.
Gli interessi rilevanti ai fini dell’obbligo di comunicazione dall’agente pagatore allo Stato di residenza del soggetto percipiente sono, fra l’altro, gli interessi effettivamente erogati su:

  • depositi i contanti e cauzioni in forma liquida,
  • tutti i tipi di obbligazioni di emittenti privati, tutti i tipi di titoli del debito pubblico nonché tutti i titoli negoziabili similari.

L’ambito oggettivo così definito richiama in maniera pressoché speculare (es. interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari all’estero ) la tipologia di informazioni per cui per i soggetti fiscalmente residenti in Italia vige l’obbligo di compilare in sede di dichiarazione dei redditi il quadro RW.

La coesistenza delle due norme può portare alla seguente conseguenza:
Si ipotizzi un soggetto residente in Italia che per qualsiasi motivo si ritrovi ad avere un conto corrente presso un Istituto di Credito inglese, per una giacenza totale pari ad € 1.000.
In considerazione dell’ammontare della giacenza, sul soggetto italiano non grava alcun onere di indicazione in sede di dichiarazione in merito a tale attività estera.
Con l’entrata in vigore della Direttiva, lo stato inglese sarà però tenuto a comunicare all’Amministrazione Finanziaria Italiana l’esistenza di un conto corrente fruttifero di interessi ed intestato ad un soggetto residente in Italia.
Ipotizzando controlli a ritroso da parte dell’Amministrazione Finanziaria sulle movimentazioni del conto corrente all’estero per identificare periodi in cui tale conto possa avere superato la soglia limite dei 12.500 €, si può giungere all’accertamento per omessa dichiarazione di redditi.
È opportuno pertanto effettuare un attento monitoraggio ed inventario di posizioni in essere simili a quella indicata in esempio.

Paesi interessati: Francia, Italia, Portogallo, Spagna, Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Danimarca, Finalndia, Olanda, Grecia, Germania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Belgio, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Jersey, Guernsey, Isle of Man, Antille Olandesi, British Virgin Islands, Turks and Caicos, Cayman, Montserrat, Anguilla, Aruba.

Libretti di risparmio al portatore: ultimo appello!

Come già precisato nella circolare n. 2 di marzo 2005, si ribadisce che a partire dal 1/07/2005 il saldo dei libretti al portatore non dovrà superare i 12.500,00 euro. Da tale data gli istituti di credito saranno tenuti a segnalare tutte le infrazioni identificando i portatori dei libretti. Le sanzioni previste per i trasgressori vanno dal 20 al 40% dell’importo eccedente! Siete pregati di verificare la Vostra posizione per adottare gli opportuni provvedimenti!

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