Studio Dott. Righetti & Associati

Stampa il documento

Circolare n. 1 del 16 gennaio 2006


Imprese e lavoratori autonomi

Rivalutazione dei beni di impresa

Le società e le imprese individuali possono rivalutare i beni materiali e immateriali (eccetto quelli posti a rimanenza) e le partecipazioni, pagando un’imposta sostitutiva del:

  1. 12% per i beni ammortizzabili – (entro il 20/06/06), senza possibilità di rateazione;
  2. 6% per i beni non ammortizzabili, fra cui rientrano le partecipazioni – (entro il 20/06/06) senza possibilità di rateazione.

La rivalutazione potrà essere effettuata in sede di approvazione del bilancio 2005.
I beni oggetto di rivalutazione devono risultare sia nel bilancio 2005, sia nel bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2004.
Il maggior valore attribuito a seguito di rivalutazione sarà fiscalmente riconosciuto (ammortamenti, plusvalenze da cessione), solo a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione stessa è stata eseguita (in pratica dal 2008).
L’imposta sostitutiva è indeducibile e va computata in diminuzione della riserva da rivalutazione.
E’ prevista la possibilità di affrancare la riserva da rivalutazione pagando un’imposta sostitutiva del 7% rateizzabile in 3 anni senza interessi, scadenti con il saldo annuale delle imposte sui redditi normalmente dovute.
La misura delle tre quote è fissata nella misura del:

  1. 10%, dell’imposta complessivamente dovuta, nel 2006
  2. 45% nel 2007
  3. 45% nel 2008.

L’affrancamento permette di liberare la riserva di rivalutazione, che pertanto diviene immediatamente distribuibile come una normale riserva di utili e come tale tassabile in capo ai soci percettori.

Rivalutazione delle aree fabbricabili

Le società e le imprese individuali possono rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle iscritte a rimanenza. Condizione per accedere alla rivalutazione delle aree edificabili è che l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione.
La rivalutazione avviene attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al:

  1. 19% da effettuarsi in tre rate annuali senza interessi entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito secondo i seguenti importi:
  2. 40% nel 2006
  3. 35% nel 2007
  4. 25% nel 2008.

Gli effetti fiscali dovrebbero decorrere già dal 2006.

Detrazione Iva veicoli

Il regime di detrazione parziale dell’Iva relativa all’acquisto, alla locazione finanziaria (leasing), al noleggio e simili di autovetture, autoveicoli, ciclomotori e motocicli è stato prorogato al 31/12/2006.
Dall’01/01/2006, la percentuale di detraibilità passa dal 10% al 15% dell’Iva applicata; ciò significa che sul 100 € di Iva esposta in fattura, è possibile detrarne 15 (100 € x 15% = 15 €).
Si fa presente che la nuova percentuale di detraibilità nel caso dei leasing e dei noleggi si applica sui canoni fatturati a partire dal 2006 anche sui contratti stipulati ante 2006.
Nel caso di successiva vendita del mezzo su cui è stata operata la detrazione dell’Iva nella misura del 15%, la base imponibile sarà per il 15% da assoggettare ad Iva ordinaria, mentre il restante 85% sarà fuori campo ex art. 13 del Dpr 633/72.

Autotrasportatori

Scheda carburante: la disciplina delle cosiddette “schede carburante” non è più applicabile nei confronti degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Tali soggetti, se acquistano carburanti per autotrazione (non solo gasolio) presso gli impianti stradali, possono richiedere la fattura!
Si ricorda che, in passato, deroghe alla scheda carburante erano già state previste per gli acquisti di oli da gas da parte degli autotrasportatori conto terzi e per gli acquisti di gasolio effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto terzi o in conto proprio.

Ammortamento avviamento

E' stato modificato il periodo minimo di ammortamento dell’avviamento, le cui quote sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del valore stesso (precedentemente 1/10 poi 1/20).

Impianti carburante

E' prorogata fino al 31/12/2006 la deduzione forfetaria in favore dei soggetti che gestiscono impianti per la distribuzione del carburante (art. 21 L. 23/12/98 n. 448).

Agricoltura

Per il solo settore agricolo si applica l’irap dell’1,9% per il 2005 e del 3,75% dal 2006. Piccola proprietà contadina (p.p.c.).: proroga fino al 31/12/2006 delle agevolazioni previste per la p.p.c. Premio alla concentrazione: è esteso anche agli imprenditori agricoli come individuati dall’art. 2135 del cc. Attività connesse: la bionenergia prodotta da imprese agricole viene considerata attività connessa di trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, e come tale non rappresenta ricavo tassabile, ma  rientra nel reddito agrario.

Regimi contabili

Il regime forfetario  di determinazione del reddito e delle liquidazioni iva, sarà valido solo fino al 31/12/2006. Dall’01/01/2007 reddito e iva dovranno essere determinati secondo le regole ordinarie.

Programmazione e concordato fiscale

E' stato introdotto un nuovo istituto chiamato “programmazione fiscale triennale”, che comporta la possibilità di concordare in via preventiva l’ammontare del reddito di impresa o di lavoro autonomo per il triennio 2006-2008.
La proposta di definizione verrà inviata ai contribuenti soggetti agli studi di settore, direttamente da parte dell’Agenzia delle entrate verso i mesi di luglio – agosto, mentre l’eventuale accettazione da parte del contribuente dovrà avvenire entro il 16/10/2006.
I contribuenti che si avvarranno della “programmazione fiscale triennale” (2006-2008) potranno accedere anche alla definizione del biennio 2003-2004, sempre sulla base della proposta inviata dall’Agenzia delle entrate.
Chiarimenti e approfondimenti dell’argomento verranno affrontati non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

PERSONE FISICHE E FAMIGLIE

Rivalutazione partecipazioni e terreni

Proroga: è stata prorogata al 30/06/2006 la possibilità di rideterminare il valore di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni in società e dei terreni agricoli e/o edificabili:

  • esistenti e posseduti alla data dell’01/01/2005;
  • con giuramento della perizia di stima entro il 30/06/2006;
  • pagando un’imposta sostitutiva entro il 30/06/2006, imposta che varia tra il 2% e il 4% per l’adeguamento del valore delle partecipazioni (non qualificate e qualificate) mentre per i terreni è del 4% (sull’intero valore da perizia).

Ristrutturazioni edilizie

Detrazione del 41%: è stata innalzata dal 36% al 41% la detrazione d’imposta per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2006. La spesa, sulla quale applicare la percentuale di detrazione, non può eccedere il limite di € 48.000,00.
La detrazione di imposta passa dal 36% al 41% anche per gli acquisti di unità immobiliari facenti parte di edifici interamente ristrutturati da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a condizione che:

  1. gli interventi siano eseguiti entro il 31/12/2006,
  2. l’acquisto (atto notarile) dell’unità immobiliare avvenga entro il 30/06/2007.

Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio

Sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati residenziali si torna ad applicare l’iva ordinaria del 20% anziché quella agevolata del 10%. La variazione riguarda le fatture emesse dall’01/01/2006, anche se relative a lavori eseguiti nel corso del 2005.
Continuerà invece ad applicarsi l’iva agevolata del 10% sugli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia (art. 31 c. 1 L. 457/78 lettere c), d) ed e).

Dichiarazione dei redditi

Limiti minimi: i crediti o i debiti (per singola tipologia di imposta) non superiori a 12 euro, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Unico o 730) non devono più essere pagati e non possono essere richiesti a rimborso.

Disposizioni più favorevoli

Proroga ai redditi 2006 (Unico/2007), della disposizione in base alla quale, ai fini Irpef, i contribuenti possono applicare le disposizioni a loro più favorevoli (quindi le disposizioni vigenti al 31/12/02 o al 31/12/04).

Figli nati nel 2005 e 2006

Bonus: spettano 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2005; spettano 1.000 euro per il secondogenito o comunque per i figli successivi al primo nati o adottati nel 2006.
Unica condizione, che il reddito annuo del nucleo familiare non sia superiore a 50 mila euro.

Asili nido

Detrazioni: per il solo 2005 le rette per gli asili nido sono detraibili nella misura del 19%. Lo sconto opera nel limite di spesa di 632 euro per ciascun figlio, con un risparmio massimo di 120 euro per ogni bambino iscritto all’asilo.
Si parla esclusivamente di asili nido, per cui i bambini interessati sono solo quelli di età compresa fra i tre mesi e i tre anni (come fu precisato nella circolare n. 15 del 2002).
Non c’è nessuna distinzione in ordine alla tipologia di nido da frequentare; può trattarsi sia di asili comunali, sia privati, sia all’interno di luoghi di lavoro sia gestiti autonomamente.

Prima casa

Mutui:  l’accesso ai mutui per l’acquisto o la costruzione della prima casa sarà consentito anche ai lavoratori precari.
La garanzia sul prestito bancario sarà fornita da un apposito fondo di 10 milioni di euro costituito presso il ministero dell’economia e delle finanze.
Requisiti dei soggetti richiedenti:

  1. siano di età non superiore ai 35 anni;
  2. dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini Iref, inferiore a 40.000,00 euro;
  3. possano dimostrare di essere in possesso di un contratto a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contratuali previste dalla riforma Biagi.

Plusvalenze immobiliari

Le plusvalenze realizzate a partire dal 2006 da privati per la vendita di: 

  1. immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni,
  2. aree edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,

possono essere assoggettate, in alternativa alle aliquote ordinarie, ad imposta sostitutiva del 12,50%.
Il cedente deve farne esplicita richiesta nell’atto di vendita, consegnare al notaio la provvista, il quale provvederà all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva e a comunicare all’Agenzia delle entrate le compravendita in oggetto.

Imposta di registro, ipotecarie e catastali

Su cessioni di immobili abitativi: nel caso di cessioni fra persone fisiche a partire dal 2006, che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali (privati)

  1. aventi per oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze
  2. su richiesta dell’acquirente resa al notaio all’atto della cessione

la base imponibile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal cosidetto “valore gabellare” o “automatico” (art. 52 c. 4 e 5 del dpr 131 = reddito catastale x 126% o 115,50% per prima casa), a prescindere dal corrispettivo indicato nell’atto. E’ pertanto possibile indicare nell’atto un prezzo diverso dal valore catastale.
In tal caso l’onorario del notaio viene ridotto del 20%.
N.B.: I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni in tema di tassazione forfetaria delle plusvalenze immobiliari e di applicazione automatica dell’imposta di registro e ipo-catastali, sono esclusi dagli specifici controlli finalizzati a contrastare l’evasione fiscale nel settore della vendita immobiliare.

ALTRE DISPOSIZIONI NON CONTENUTE NELLA MANOVRA

Iva agricoltura

Dall’01/01/2006 diminuiscono di 0,20 punti le percentuali di compensazione (iva verde!) previste per alcuni prodotti agricoli.
Le categorie interessate riguardano molti degli animali vivi (da 7,50% a 7,30%), prodotti di animali quali latte fresco (da 9,00% a 8,80%), carne (da 8,50% a 8,30%), uova (da 9,00% a 8,80%), miele e cera d’api (da 9,00% a 8,80%), bozzi di baco, lane, peli e oli essenziali (da 9,00% a 8,80%) e vini di uve fresche (da 12,50 a 12,30%).

Nuovi abbattimenti IRAP

Per tutti i datori di lavoro (individuali o societari) che:

  • assumono nel triennio 2005 – 2007, nuovo personale ulteriore rispetto alla forza lavoro occupata nell’anno immediatamente precedente,
  • con contratto di lavoro a tempo indeterminato,

la base imponibile Irap è ridotta del costo del lavoro dei nuovi assunti nel limite annuo di 20 mila euro per lavoratore.
La nuova agevolazione era già stata prevista nella finanziaria scorsa, ma la sua applicazione era rimasta in sospeso perchè vincolata dal rilascio del nulla osta da parte della Commissione europea, nulla osta arrivato lo scorso 8/12/2005.
Per la corretta applicazione della nuova norma è necessario informarsi presso il proprio consulente del lavoro!

Modelli Intrastat: nuove regole di compilazione

Dall’01/01/2006, a partire dagli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2006, sono previste le seguenti novità in tema di compilazione:

le colonne relative a “valore statistico”, “condizioni di consegna” e “modo di trasporto”, dovranno essere compilati solo dai soggetti che:

  • hanno realizzato nell’anno precedente (o presumono di realizzare, nel caso di inizio attività se in corso d’anno), un valore annuo di spedizioni superiore a 10 milioni di euro, sia nel caso di cessioni sia nel caso di acquisti intracomunitari (i vecchi limiti erano di euro 4.300.000 per le cessioni e di euro 2.500.000 per gli acquisti);

sono previsti i seguenti nuovi casi di esonero dalla rilevazione statistica degli elenchi Intrastat:

  • i beni che veicolano informazioni quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette, audio e video, cd-rom con programmi informatici, se concepiti su richiesta del cliente o non sono  oggetto di transazioni commerciali, oppure forniti per fini di aggiornamento non oggetto di fatturazione per il destinatario;
  • il materiale pubblicitario e i campioni commerciali, purchè non siano oggetto di transazione commerciale;
  • i beni destinati ad essere riparati e, restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati;
  • i mezzi di trasporto nuovi ceduti a cittadini privati di altri Stati membri;
  • altri di cui nell’allegato che accompagna la norma.

Gestione separata Inps: collaborazioni

Dall’01/01/2006 aumentano i contributi per gli iscritti alla gestione separata Inps dei lavoratori autonomi. Più precisamente l’aliquota del 18% passa al 18,20%.

Agenti e rappresentanti: ritenuta di acconto

Dall’01/01/2006 il contributo previdenziale Enasarco sulle provvigioni di agenti e rappresentanti passa dal 13,00% al 13,50% (50% a carico dell’agente e 50% a carico del preponente).
La nuova aliquota si applicherà sulle provvigioni maturate nel 2006. Sulle provvigioni di competenza del 2005, anche se fatturate nel 2006, continuerà ad applicarsi l’aliquota del 13%.

Saggio di interesse per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali

Sono stati fissati gli interessi di mora che i soggetti creditori dovranno applicare per il periodo 01/01/06 – 30/06/06  (salvo diversa pattuizione) ai loro clienti in ritardo con i pagamenti. Si riassumo di seguito anche i tassi previsti per i periodi precedenti.

Semestre Tasso BCE Tasso applicabile per transazioni  commerciali
in genere
Tasso applicabile per vendita alimenti
deteriorabili

Gen. - Giu. 2005

2,09%

9,09%

11,09%

Lug. - Dic. 2005

2,05%

9,05%

11,05%

Gen. – Giu. 2006

2,25%

9,25%

11,25%

Privacy: proroga

E’ stato prorogato al 31/03/2006 il termine entro il quale predisporre il documento programmatico sulla sicurezza (DPS).

Condono edilizio: proroga

Il termine per l’integrazione delle domande di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio) con la documentazione prevista dalla legge, è stato prorogato al 30/04/2006.

Tutti i testi si intendono di esclusiva proprietà dello Studio Dott. Righetti & Associati. La pubblicazione, riproduzione o vendita, ove non espressamente autorizzata, è vietata e verrà perseguita a norma di legge.