Circolare n. 1 del 12 gennaio 2007
IMPRESE E PROFESSIONISTI
Richiesta preventiva di compensazione dei crediti nel modello F24
A partire dall’01/01/2007, i soggetti titolati di partita Iva che intendono effettuare compensazioni per importi superiori a € 10.000 devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della compensazione entro il 5° giorno antecedente a quello in cui intendono effettuare tale compensazione. Se l’Agenzia delle Entrate non invia alcuna risposta entro il 3° giorno successivo, si applica il principio del “silenzio-assenso”.
Le modalità operative di tale procedura saranno individuate con apposito Provvedimento.
Si ricorda che, a partire dal 01/01/2007, tutti i titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti dei modelli F24 tramite procedure telematiche (Entratel o homebanking).
Studi di settore per le imprese
Dal 2007 il limite otre il quale non si applicano gli Studi, è stato elevato da € 5,16 a 7,5 milioni di euro.
Dal 2006 si applicano gli Studi di settore, anche nei casi di cessazione e successiva riapertura dell’attività entro sei mesi, nonché nel caso di prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti.
Dal 2007 non costituisce più causa di esclusione dagli Studi la durata inferiore o superiore a 12 mesi del periodo di imposta.
Sono state inasprite le sanzioni per omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti per gli Sudi di settore.
Accertamenti: gli accertamenti sulla base delle presunzioni semplici anche se gravi precise e concordanti (art. 39/600 e art. 54/633) non possono essere effettuati nei confronti dei soggetti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori di coerenza, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 €, sia pari o inferiore al 40% dei compensi dichiarati.
Decorrenza: effetto dal periodo di imposta in corso al 31/12/2006.
Indicatori di normalità: nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore sono istituiti:
- indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare;
- nelle ipotesi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
Indicatori di coerenza: nei confronti dei soggetti Ires, con riferimento al primo periodo di imposta di esercizio dell’attività sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità nello svolgimento dell’attività e l’attività di controllo sarà programmata sulla base dei valori di tali indici. In attesa di provvedimento attuativo, da adottare entro il 28/02/2007.
Deducibilità spesi paesi black list
La separata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese derivanti da Paesi black-list non è più considerata quale condizione necessaria per la deducibilità delle stesse.
Tuttavia è prevista una sanzione del 10% delle spese non indicate in dichiarazione (con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000) per l’omessa o incompleta indicazione di tali spese.
Per le irregolarità nelle dichiarazioni passate, se il contribuente fornisce la prova che le imprese estere svolgono una attività commerciale effettiva o che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico si applica la sanzione da € 258 ad € 2.065. In caso contrario si applica quella del 10% con il minimo di 500 ed il massimo di 50.000 euro.
Professionisti: divieto di riscuotere compensi in contanti
Sono stati stabiliti dei limiti oltre i quali i professionisti non possono incassare i propri compensi in contanti, ma solo mediante assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.
I limiti per gli incassi in contanti sono i seguenti:
- fino al 30/06/2008, € 1.000;
- dall’01/07/2008 al 30/06/2009, € 500;
- dall’01/07/2009, € 100.
Immobili per professionisti
Per gli immobili strumentali all’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, acquistati o acquisiti in leasing nel triennio 2007-2009 da parte di professionisti, diventano deducibili le quote di ammortamento e i canoni di leasing. Diventano fiscalmente rilevanti le relative plus o minusvalenze nel caso di loro cessione.
Per immobili uso promiscuo, deduzione al 50% (purché non possieda nello stesso comune altro immobile uso esclusivo esercizio arte o professione).
Decorrenza: per gli anni 2007, 2008 e 2009 quote ammortamento e canoni leasing, si deducono solo nella misura di 1/3.
Elenchi clienti e fornitori
L’elenco clienti/fornitori relativo al 2006, da presentare in via telematica entro il 29/04/2007, può contenere l’indicazione della partita Iva in luogo del codice fiscale.
Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri
L’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi giornalieri previsto dal D.L. 223/2006 non decorrerà dall’01/07/2007, ma da una data che sarà individuata con apposito Provvedimento. Detto scontrino non avrà più valenza fiscale.
Detraibile l'Iva sulle somministrazione di alimenti e bevande e sulle prestazioni alberghiere
E’ possibile detrarre l’Iva sulle somministrazioni di alimenti e bevande, oltre che sulle prestazioni alberghiere, per le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento della manifestazione. Per l’anno 2007, la detrazione è ridotta al 50%.
Deducibilità spese telefoniche
Il limite di deducibilità per quote di ammortamento, canoni di leasing o di noleggio e spese per impiego e manutenzione dei telefoni fissi e dei telefoni cellulari è fissato all’80%, sia per le imprese che per i professionisti. La deduzione resta al 100% per gli apparecchi installati su veicoli per trasporto merci.
Rimane invece invariata la percentuale di detraibilità dell’Iva (50% per i cellulari e 100% per i fissi).
Territorialità delle prestazioni di intermediazione
Si considerano effettuate in Italia quando la sottostante operazione è ivi effettuata (es. vendita di beni in Italia) salvo che non siano commissionate da un soggetto passivo stabilito in un altro stato membro della UE; si considerano in ogni caso effettuate in Italia se il committente è ivi soggetto passivo di imposta.
Gestione separata Inps: nuove aliquote
Dall’01/01/2007 aumentano i contributi per gli iscritti alla gestione separata Inps dei lavoratori autonomi (amministratori, co. co. pro ecc.). Nel caso di collaboratori senza altra forma previdenziale, l’aliquota passerà dall’attuale 17,7% al 23,50% (compreso prestazioni di maternità e assegno familiare).
Per i collaboratori già iscritti ad altra forma previdenziale e/o pensionati, l’aliquota salirà dagli attuali 10% o 15%, al 16%.
Romania e Bulgaria nuovi membri UE
Dall’01/01/2007 Romania e Bulgaria sono entrate a far parte della Comunità Europea.
Le merci provenienti o dirette verso uno dei due nuovi Stati aderenti non sono considerate importazioni o esportazioni, bensì acquisti e cessioni intracomunitarie e di conseguenza:
- sono venute meno le operazioni doganali di importazione ed esportazione;
- sono applicate le regole in tema di operazioni intracomunitarie (cessioni intracomunitarie di beni; acquisti intracomunitari di beni; prestazioni di servizi intracomunitari; calcolo ed utilizzo del plafond; comunicazioni Intra, ecc.).
A proposito della periodicità sembra che dal 2007 cambierà il meccanismo di adeguamento infrannuale. Infatti, mentre allo stato attuale se un soggetto supera nel corso dell'anno le soglie di presentazione previste (ad esempio supera la predetta soglia di 200mila euro per le cessioni e passa dalla periodicità trimestrale a quella mensile) deve mantenere la periodicità originaria (nell'esempio trimestrale) per tutto l'anno e modificarla (da trimestrale a mensile) a decorrere dall'anno successivo, con le nuove regole dovrà provvedere a modificare immediatamente la periodicità. Pertanto l'operatore da noi considerato inizierà il 2007 con una periodicità trimestrale e se, ad esempio, a marzo, dovesse superare la predetta soglia, dovrà provvedere già dal successivo trimestre a dichiarare con periodicità mensile. La modifica è di particolare interesse perché risolve una serie di dubbi che erano sorti nel passato.
A proposito della periodicità che gli operatori dovranno prendere a base dal 2007, tenendo conto anche delle circolari emesse in occasione dell'ultimo allargamento a 25 dell'Ue (circolare 39/E/04 dell'A.E. e circolare n 39 del 2/9/2004 di Assonime) si forniscono le seguenti casistiche:
- operatori che nel 2006 hanno realizzato scambi intracomunitari. Questi soggetti terranno conto delle operazioni realizzate nello stesso 2006 con i nuovi Paesi aderenti e definiranno la periodicità sommando questi scambi a quelli realizzati con i 25 Paesi per tutto il 2006;
- operatori che inizieranno scambi intracomunitari post 1 gennaio 2007, vale a dire con l'Europa già allargata, ma che hanno realizzato dal 1° gennaio 2006 operazioni con i nuovi 2 Paesi aderenti. Per questi operatori si seguirà un regime di periodicità presuntiva, ma in questo caso bisognerà tener conto anche delle operazioni realizzate con i nuovi 2 Paesi dal 1° gennaio 2006.
Modelli Intrastat
Con un recente provvedimento del Ministero, sono state introdotte alcune novità riguardanti i modelli Intrastat, in vigore dall’01/01/2007. Più precisamente:
1) stabiliti nuovi limiti per determinare la periodicità di presentazione dei modelli:
| CESSIONI – Mod. INTRA-1 | |
|---|---|
| AMMONTARE CESSIONI INTRACOMUNITARIE | PERIODICITA’ |
|
Superiore a € 250.000 (anzichè 200.000) |
Mensile |
|
Superiore a € 40.000 fino a € 250.000 (anziché 200.000) |
Trimestrale |
|
Fino a 40.000 |
Annuale |
* * * *
| ACQUISTI – Mod. INTRA-2 | |
|---|---|
| AMMONTARE ACQUISTI INTRACOMUNITARI | PERIODICITA’ |
|
Superiore a € 180.000 (anziché 150.000) |
Mensile |
|
Fino a 180.000 (anziché 150.000) |
Annuale |
2) stabilito il nuovo principio secondo il quale il supermento in corso d’anno opera già dal trimestre/mese successivo. Più sono ora previste le seguenti regole:
| Elenco INTRA-1 (Cessioni) |
Un soggetto con periodicità trimestrale, che supera in corso d’anno il limite di € 250.000, deve presentare il Mod. Intra con cadenza mensile già a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale il limite è superato. |
|---|---|
|
Un soggetto con periodicità annuale, che supera nel corso d’anno il limite di € 40.000 o di € 250.000, presenterà i Mod. Intra con periodicità trimestrale o mensile già a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale i limiti sono stati superati. |
|
| Elenco INTRA-2 (Acquisti) |
Il superamento del limite di € 180.000 nel corso dell’anno da parte di un soggetto con periodicità annuale, comporta la presentazione con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale il limite è superato. |
3) innalzato il limite oltre il quale scatta l’obbligo di indicare i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto negli elenchi Intra mensili (cessioni e acquisti);
4) modificato il termine di presentazione degli elenchi in caso di utilizzo delle modalità telematica:
| TIPOLOGIA ELENCO | TERMINE DI PRESENTAZIONE | |
|---|---|---|
| MANUALE/POSTALE | TELEMATICA | |
|
Mensile |
Giorno 20 del mese successivo |
Giorno 25 del mese successivo |
|
Trimestrale |
Fine del mese successivo al trimestre |
Giorno 5 del secondo mese successivo al trimestre |
|
Annuale |
31/01 dell’anno successivo |
05/02 dell’anno successivo |
5) introdotte modalità semplificate di presentazione degli elenchi nel caso di forniture di impianti industriali di valore superiore ad € 3 milioni. A tal fine deve essere presentata una richiesta preventiva di autorizzazione all’Istat.
Fringe benefit auto aziendali
Dal 2007 la nuova misura del fringe benefit è pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km.
Ulteriore deduzione 36% per i commercianti
E’ introdotta un’agevolazione specifica per i soggetti esercenti attività di impresa nel settore del commercio, consistente nell’ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36% delle spese sostenute, nel 2007 e 2008, per sostituire l’illuminazione interna ed esterna con impianti ad alta efficienza energetica.
Detrazione per acquisto di motori industriali
E’ introdotta una detrazione d’imposta per una quota pari al 20% della spesa sostenuta, entro il 31/12/2007, per:
- l’acquisto/installazione/sostituzione di motori ad alta efficienza di potenza elettrica;
- l’acquisto/installazione di variatori di velocità (c.d. inverter)
Ciascuna detrazione, di importo massimo pari a € 1.500, è usufruibile in un’unica rata.
Condominio: obbligo di effettuare la ritenuta a titolo di acconto
Il Condominio, assumendo la qualifica di sostituto di imposta, deve operare all’atto del pagamento delle prestazioni relative alle opere per contratti di appalto effettuate nell’ambito di impresa, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, una ritenuta a titolo di acconto pari al 4%, con obbligo di rivalsa.
La ritenuta deve essere operata anche se i corrispettivi sono inquadrabili come “redditi diversi”.
Decorrenza: dall’01/01/2007, anche per i pagamenti effettuati nel 2007 relativi ad appalti del 2006.
Estensione del reverse charge
E’ stata estesa l’applicazione del meccanismo di “reverse charge” anche alle cessioni di:
- telefonini, loro componenti e accessori;
- personal computer, loro componenti e accessori;
- materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere.
L’operatività di tale disposizione è però subordinata all’autorizzazione da parte dell’UE.
SETTORE IMMOBILIARE / EDILIZIA
Opere ultrannuali: stop al modello della commessa completata
Alle imprese edili non è più concessa la possibilità di valutare al costo (possibile in precedenza previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate) le opere di durata superiore a 12 mesi. Si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/2006.
Continuano ad essere valutate al costo le opere di durata inferiore a 12 mesi.
Informazioni da indicare negli atti di cessione immobiliare
E’ previsto l’obbligo, all’atto di cessione dell’immobile, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l’indicazione analitica:
- del corrispettivo riferito all’immobile e alle relative modalità di pagamento;
- dell’ammontare della spesa sostenuta per l’attività di intermediazione e delle modalità di pagamento della stessa;
- dei dati identificativi del mediatore immobiliare, del relativo numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari di mediazione e della competente CCIAA. In mancanza di iscrizione il notaio deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Individuazione del valore normale delle cessioni immobiliari
Viene attribuito all’Agenzia delle Entrate il compito di individuare periodicamente, con apposito Provvedimento, i criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati ceduti.
Impianti fotovoltaici nuovi edifici
Al fine del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti comunali dovranno richiedere obbligatoriamente l’installazione di impianti fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione, che garantiscano una produzione energetica non inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità abitativa.
Mediatori immobiliari: obbligo di registrazione dei contratti
Gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli “Agenti immobiliari” sono obbligati a richiedere la registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
In pratica, se le parti che si sono incontrate nell’ufficio del mediatore firmeranno il preliminare di vendita oppure il contratto di locazione, in forma di scrittura privata non autenticata, l’obbligo di registrare la scrittura incomberà non solo alle parti, ma anche allo stesso mediatore, se iscritto all’albo.
Questi sarà inoltre tenuto solidalmente con le parti al pagamento dell’imposta di registro dovuta sulle scritture medesime.
Imposta di registro - Se nel preliminare:
1) è previsto il pagamento di una caparra (non soggetta ad Iva), con promittente venditore:
a) soggetto Iva - imposta proporzionale 0,50%, sulla caparra (minimo di € 168,00);
b) privato - imposta proporzionale dello 0,50%, sulla caparra;
c) soggetto Iva, ma beni esclusi da Iva (es.: terreni agricoli) - 0,50%, sulla caparra;
2) è previsto il pagamento di un acconto, con promittente venditore:
a) soggetto Iva - imposta fissa (l’acconto è soggetto ad Iva);
b) privato - imposta proporzionale 3%;
c) soggetto Iva, ma beni esclusi da Iva (es.: terreni agricoli) - imposta proporzionale 3%.
3) non è previsto il pagamento di una caparra o di acconti, con promittente venditore:
a) soggetto Iva - imposta fissa;
b) privato - imposta fissa;
c) soggetto Iva, ma beni esclusi da Iva (es.: terreni agricoli) - imposta fissa.
L’imposta di registro pagata in sede di registrazione del preliminare sia per caparre che per acconti, relativa ad atti:
ð soggetti ad Iva - è persa;
ð non soggetti ad Iva - si detrae dall'imposta da pagare al momento del rogito.
Esercizio abusivo dell’attività di mediazione: sono state innalzate le sanzioni previste per questo tipo di infrazione; l’importo della pena è compreso fra 7.500 e 15.000 € contro i vecchi 4 milioni previdenti.
Valore - prezzo - compravendita di fabbricati abitativi
Per i trasferimenti di abitazioni e pertinenze a privati, è facoltà del privato acquirente di richiedere l’applicazione delle imposte di registro e ipocatastali sul valore “catastale” anche se il venditore è una società, a condizione che la compravendita non sia soggetta ad Iva. Resta fermo l’obbligo di indicare nell’atto l’ammontare del corrispettivo pattuito.
Resta salvo per l’Amministrazione finanziaria, il potere di procedere all’accertamento ai fini delle imposte dirette in base al valore normale del bene.
Cessione di aree fabbricabili
Le plusvalenze derivanti dalle cessioni di aree fabbricabili da parte di privati non potranno più essere assoggettate all’imposta sostitutiva del 20%, ma saranno soggette a tassazione separata o, su opzione, a tassazione ordinaria, in Unico.
Viene inoltre prevista l’applicazione dell’imposta di registro dell’1% (e ipocatastali fisse) sui trasferimenti di terreni edificabili compresi in piani urbanistici particolareggiati per programmi di edilizia residenziale convenzionata, anche se non pubblica. Si ricorda che, per evitare la decadenza dell’agevola-zione, è necessario che si costruisca entro 5 anni dalla compravendita.
Subbappalti nell'edilizia
Entra in vigore dall’ 1/01/2007 (fatture emesse ovvero pagamenti effettuati da tale data) il meccanismo del “reverse charge” per i Subappaltatori nel settore dell’edilizia.
Il meccanismo del “reverse charge” deve essere applicato dai subappaltatori che eseguono attività (anche in via occasionale) nel settore dell’edilizia rientranti nei seguenti codici attività:
- 45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
- 45.12.0 Trivellazioni e perforazioni
- 45.21.1 Lavori generali di costruzioni di edifici
- 45.21.2 Opere di ingegneria civile
- 45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzioni di ossature di tetti di edifici
- 45.23.0 Costruzioni di strade, autostrade, imp. sportivi, ..
- 45.24.0 Costruzione di opere idrauliche
- 45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione
- 45.31.0 Installazione di imp. elettrici e tecnici
- 45.32.0 Lavori di isolamento
- 45.33.0 Installazione di imp. idraulico-sanitari
- 45.34.0 Altri lavori di installazione
- 45.41.0 Intonacatura
- 45.42.0 Posa in opera di infissi
- 45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri
- 45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
- 45.45.0 Altri lavori di completamento edifici
- 45.50.0 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore.
Sono invece escluse dal meccanismo:
- le attività rese all’impresa di costruzione / ristrutturazione direttamente dall’impresa appaltatrice (vedi schema sopra);
- le attività non riferite al settore “Costruzioni” quali pulizia di immobili, installazione e manutenzione di prati e giardini, costruzione di attrezzature industriali;
- le attività svolte dai “contribuenti minimi” che operano nel regime di franchigia (volume d’affari inferiore ad € 7.000);
- le prestazioni professionali;
- la fornitura di beni con posa in opera (dove la posa in opera è solo accessoria alla fornitura);
- attività interne ai consorzi.
Con il meccanismo del “reverse charge”, il Subappaltatore fatturerà il servizio reso al proprio committente, senza addebitare l’Iva in via di rivalsa. Questi indicherà sulla fattura una dicitura del tipo “Senza rivalsa Iva ai sensi dell’art. 17 c. 6 del DPR 633/72.
Il Committente, da parte sua, quale debitore dell’Iva, dovrà integrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota e la relativa imposta, annotando una dicitura del tipo “Integrazione ai sensi dell’art. 17 c. 6 del DPR 633/72. La fattura andrà successivamente annotata con la tecnica della “doppia registrazione” in quanto dovrà essere registrata oltre che sul registro degli acquisti, anche sul registro delle vendite entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento ma ricomprendendola in ogni caso nella liquidazione iva del mese di ricevimento.
Ad esempio.
Fattura emessa dal Subappaltatore in data 27 gennaio - Ricevuta dal committente in data 31 gennaio.
Il Committente effettuerà l’integrazione e la registrazione sul “registro vendite” entro il 15 febbraio, contabilizzando l’Iva a debito relativamente al mese di gennaio.
Il Committente provvederà inoltre a registrare la fattura anche sul “registro acquisti” per potersi detrarre l’Iva ivi esposta.
Il meccanismo si applica sia ai contratti di appalto che di semplice prestazione d’opera ovvero prestazioni di manodopera (anche quando si fornisce solo manodopera di dipendenti) e solo nei rapporti tra impresa appaltatrice o subappaltatrice verso subappaltatori.
Il MECCANISMO del REVERSE CHARGE si applica ai rapporti tra imprese subappaltatrici e impresa appaltatrici, pertanto:
- le imprese C fattureranno all’impresa B senza Iva;
- l’impresa B provvederà ad integrare la fattura ricevuta da C aggiungendo l’Iva;
- nulla cambia nei rapporti tra A e B, per cui B fattura regolarmente con Iva ad A.
NB: qualora A e B siano la stessa impresa allora i rapporti con C non sono più di subappalto ma sono appalti normali e pertanto non si applica il reverse charge!
Poiché il meccanismo del “reverse charge“, priva il Subappaltatore del diritto alla rivalsa dell’Iva e quindi la possibilità di recuperare finanziariamente l’Iva versata sugli acquisti trattenendola dall’Iva addebitata ai propri clienti, con il rischio di rimanere cronicamente a credito, sono state previste alcune modifiche al regime della detrazione e dei rimborsi Iva:
- nel calcolo dell’aliquota media quale presupposto per la richiesta a rimborso (annuale e/o infrannuale) dell’Iva a credito le prestazioni di servizi edili sottoposte al “reverse charge” si considerano operazioni ad aliquota zero;
- ai Subappaltatori edili viene accordato il diritto ad effettuare la compensazione del credito Iva infrannuale nel limite di € 516.456,90 purché sussistano, nel periodi di riferimento, i presupposti per il rimborso Iva (vedi sopra);
- qualora il volume di affari registrato nell’anno precedente risulti costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (operazioni sottoposte al meccanismo del “reverse charge”), il limite annuo per la compensazione e i rimborsi in conto fiscale è elevato a 1 milione di €.
Piani di edilizia abitativa
Su locazioni e cessioni di fabbricati in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, correggendo il 223/2006 (manovra Prodi), l’Iva torna ad applicarsi nei seguenti casi:
- sulle locazioni di abitazioni effettuate, in applicazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, dalle imprese costruttrici o da quelle che hanno realizzato interventi di recupero di cui all’art. 31 lett. c), d) ed e) L. 457/78, a condizione che la locazione avvenga entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero e che il relativo contratto abbia durata non inferiore a quattro anni; su queste locazioni l’imposta si applicherà con l’aliquota del 10%;
- sulle cessioni dei predetti fabbricati abitativi, già locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, anche se effettuate dopo 4 anni dalla data di ultimazione della costruzione o intervento.
SOCIETA’
Società di comodo
Le nuove norme entrano in vigore dall’1.1.2007 con possibilità per il contribuente di applicarle già per il 2006, se più favorevoli.
Sono considerate non operative le società di capitali e di persone con un ammontare complessivo di ricavi, proventi (A.1, A.5, C.15 e C.16; esclusi i proventi straordinari, che vanno in E.20) e incrementi (non i decrementi) delle rimanenze (+/- A.2 +/- A.3 -/+ B.11) medi degli ultimi tre esercizi, inferiore alla sommatoria che risulta dalla seguente tabella:
| Percentuali da applicare sui valori medi degli ultimi tre esercizi | |||
|---|---|---|---|
| Descrizione | Esposizione in bilancio |
Ricavo minimo |
Reddito minimo |
|
Immobili abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei 2 precedenti (categorie da A1 ad A9) (a) |
B.II.1 |
4% |
3% |
|
Altri immobili ad uso abitativo (categorie da A1 ad A9) |
B.II.1 |
6% |
4,75% |
|
Immobili ad uso ufficio (categoria A 10) |
B.II.1 |
5% |
4,75% |
|
Immobili strumentali |
B.II.1 |
6% |
4,75% |
|
Terreni, compresi gli agricoli |
B.II.1 |
6% |
4,75% |
|
Partecipazioni e strumenti finanziari simili alle azioni (no azioni proprie) (d) |
B.III.1; C.III.1-4 |
2% (b) |
1,50% |
|
Partecipazioni in società di persone |
B.III.1; |
2% (b) |
1,50% |
|
Obbligazioni e altri titoli di serie o di massa (art. 81 lett. e) |
B.III.3; C.III.6 |
2% |
1,50% |
|
Finanziamenti e Crediti immobilizzati (e) |
B.III.2; C.II |
2% |
1,50% |
|
Partecipazioni in società non residenti (da chiarire) |
B.III.1; |
2% |
1,50% |
|
Navi |
B.II.4 |
6% |
4,75% |
|
Altre immobilizzazioni |
B.I; B.II.2-4; |
15% (c) |
12% |
Note:
(a) - Gli immobili abitativi godono della riduzione delle aliquote applicabili per l’anno di acquisto e per i due successivi.
(b) - Se i beni sono situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti il coefficiente è ridotto all’1%.
(c) - Se i beni sono situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti il coefficiente è ridotto al 10%.
(d) - Le partecipazioni in possesso dei requisiti di cui all’art. 87 concorrono alla verifica dell’operatività.
(e) - Non si considerano i crediti bancari, quelli commerciali e i crediti verso l’erario riportati.
- Il valore delle immobilizzazioni rileva in base al costo storico di acquisto.
- Per i beni in leasing occorre considerare il costo sostenuto dal concedente. I beni riscattati rilevano al valore di riscatto.
Ricavi - Se i ricavi minimi teorici sono superiori ai ricavi effettivi maggiorati dei redditi che non concorrono a formare l’imponibile (pex, dividendi; C.M. 13/2/2006 n. 6/E), le imposte si calcolano sul reddito teorico.
Ragguaglio - Occorre ragguagliare i valori di s.p. delle tabelle in base ai giorni di possesso.
Perdite - Sono irrilevanti le perdite dell'esercizio in cui la società è non operativa; quelle di esercizi precedenti possono essere utilizzate per abbattere il reddito dell'esercizio senza possibilità però di ridurre il reddito al di sotto del reddito minimo calcolato.
Immobilizzazioni - Vanno al lordo delle quote d’ammortamento ad eccezione delle spese pluriennali. Vanno considerati anche i beni fiscalmente indeducibili (es. auto).
Esclusione - Sono escluse dalla disciplina delle società di comodo:
- le società che si trovano nel primo periodo di imposta;
- le società che controllano società ed enti negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri;
- le società quotate;
- le società controllate, anche indirettamente, da quelle quotate;
- le società obbligate, per l’attività svolta, a costituirsi sotto forma di società di capitali;
- società in amministrazione controllata o straordinaria;
- società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- società con numero di soci superiore a 100.
Prova contraria - Non è ammessa la prova contraria.
IRAP - Dal 2007, anche ai fini Irap, rileva il reddito presunto, cui devono aggiungersi le retribuzioni dei dipendenti, i compensi ai co.co.co, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e gli interessi passivi.
IVA - Le società di comodo non possono chiedere il rimborso del credito Iva, né compensarlo, né cederlo; possono solo riportarlo ad un esercizio successivo in cui divengono operative. Qualora per tre anni consecutivi il reddito effettivo sia inferiore a quello presunto le società perdono definitivamente il credito Iva.
Interpello disapplicativo - I valori determinati non possono essere smentiti con prove contrarie in sede di contraddittorio anticipato, né di accertamento con adesione né di contenzioso tributario. L’unica difesa possibile rimane l’interpello disapplicativo. E’ possibile presentare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate un interpello ex art. 37-bis.8/600 per chiedere la disapplicazione spiegandone i motivi che hanno reso impossibile realizzare i valori minimi indicati dalla legge (es. canoni di locazione a prezzi stabiliti dall’autorità). Il provvedimento della Direzione Regionale deve essere comunicato al contribuente entro 90 giorni ed è definitivo. Non trova applicazione il meccanismo del silenzio assenso.
Liquidazione o trasformazione delle società di comodo
Per le società di comodo nel periodo in corso alla data del 4/07/06 o neo costitute è prevista la possibilità, entro il 31/05/07 e con cancellazione dal registro imprese entro un anno dalla delibera, di:
- sciogliersi con la messa in liquidazione;
- trasformarsi in società semplice.
Condizioni:
- tutti i soci delle società di comodo devono essere persone fisiche iscritte nel libro soci alla data di entrata in vigore della finanziaria (01/01/2007) oppure
- siano iscritti nel libro soci persone fisiche entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ma grazie a titoli aventi data certa anteriore al 30/11/2006.
Tassazione:
- sul reddito derivante da assegnazione, cessione o trasformazione, è dovuta una imposta sostitutiva, ai fini Ires e Irap, del 25% sulla plusvalenza determinata dalla differenza tra valore normale del bene (anche se il corrispettivo di vendita fosse inferiore) ed il costo fiscale di carico;
- eventuali perdite fiscali pregresse, non sono ammesse in deduzione dalla base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva;
- su riserve di riserve e fondi in sospensione di imposta ai soci, è dovuta l’imposta sostitutiva del 25%;
- sui saldi attivi di rivalutazione è dovuta l’imposta sostitutiva del 10% senza possibilità di scomputare dalla stessa eventuali crediti di imposta, istituiti dalla legge per tali saldi attivi di rivalutazione.
Assegnazione beni ai soci (art. 47 Tuir):
- nella determinazione del valore fiscale dei beni assegnati ai soci, si deve considerare in diminuzione del valore stesso, l’importo dell’imposta sostitutiva pagata dalla società di comodo sui beni e sulle somme stesse;
- in ogni caso detti importi ricevuti o assegnati ai soci a seguito di liquidazione agevolata, non costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef;
- nella trasformazione agevolata in società semplice, il costo fiscale delle azioni o quote possedute dai soci deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.
Le cessione di beni a titolo oneroso e le assegnazione, successive alla messa in liquidazione agevolata, si intendono effettuate a valore normale, derogando quindi ad eventuali diversi valori indicati dalle parti nell’atto di cessione o assegnazione.
Nel caso di beni immobili, il contribuente può richiedere che il valore normale sia inteso come valore derivante dall’applicazione alle rendite catastali degli appositi moltiplicatori previsti per ogni tipologia d’immobile.
Richiesta di applicazione delle agevolazioni: deve essere operata dalla società interessata nell’Unico/2007 o 2008 (dipende dalla data della delibera) a pena di decadenza.
Esclusioni: per il periodo di imposta anteriore a quello dello scioglimento o della trasformazione in società semplice, la società non è soggetta alla disciplina delle società di comodo.
Imposta indirette - scioglimento agevolato con cessione o assegnazione:
- imposta di registro - 1% sul valore catastale (a richiesta del contribuente);
- ipo-catastali - € 168 + 168;
- per i beni diversi dagli immobili - il valore normale si determina ai sensi degli artt. 50, 51 e 52 dpr 131;
- Iva - non sono considerate soggette ad Iva.
Imposta indirette - trasformazione:
- imposta di registro - fissa;
- ipo-catastali - € 168 + 168;
- Iva - non sono considerate soggette ad Iva
- per i beni diversi dagli immobili - il valore normale si determina ai sensi degli artt. 50, 51 e 52 dpr 131.
Obbligo di accatastamento: i soci assegnatari devono accatastare i beni ricevuti entro 30 giorni dall’atto di assegnazione.
M Attenzione alla trasformazione di una Srl agricola in quanto si potrebbero perdere i benefici dei quali la Srl ha goduto ad es. al momento dell’acquisto del terreno.
Nelle società semplici almeno un socio deve avere la qualifica IAP o c.d., e deve essere iscritto alla gestione previdenziale. Nelle Srl Almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP o c.d. e deve essere iscritto alla gestione previdenziale.
Fusioni, scissioni e conferimenti. Società di capitali: agevolazioni
Per le operazioni straordinarie, realizzate nel 2007 e 2008 è previsto un particolare regime agevolativo:
- nel caso di fusioni e scissioni, viene riconosciuto il valore di avviamento e quello attribuito ai beni materiali e immateriali, per effetto dell’imputazione del disavanzo di concambio, fino ad un massimo di 5.000.000 di €;
- nel caso di conferimenti, è riconosciuto fiscalmente il maggior valore iscritto dal conferitario a titolo di avviamento e di beni materiali e immateriali, sempre fino ad un massimo di 5.000.000 di €.
Soggetti esclusi:
- soggetti operativi da meno di due anni;
- soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario e comunque legati tra loro da un rapporto di partecipazione, o controllati dallo stesso soggetto, anche indirettamente.
Modalità: presentazione di istanza di interpello
Condizioni: per almeno 4 anni (a pena di decadenza), non si devono porre in essere altre operazioni straordinarie, né cedere i beni rivalutati o iscritti.
E’ possibile fare istanza di disapplicazione.
In caso di decadenza sono dovute le imposte non versate sul maggior reddito che si sarebbe avuto senza tener conto dei valori fiscalmente riconosciuti. Non si applicano sanzione e interessi.
Tassazione fondiaria per le società agricole
Le società di persone, a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’art. 2 del D.l. 29/03/04 n. 99, possono optare per la tassazione fondiaria del reddito ai sensi dell’art. 32 del Tuir.
Per poter esercitare l’opzione, per la determinazione del reddito su base catastale è necessario adeguare i patti sociali e gli statuti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2 del D.l. 29/03/04 n. 99, inserendo nella denominazione sociale la definizione di “società agricola” e fissando come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 del cc.
Le modalità applicative di tale opzione saranno dettate da un apposito Provvedimento Ministeriale.
Tassazione forfetaria per le società costituite da imprenditori agricoli
Le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, si considerano imprenditori agricoli ed il reddito è determinato in questo caso applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%.
SUCCESSIONI E DONAZIONI
| Successioni a causa di morte | |||
|---|---|---|---|
| Soggetti | Successione | Immobili | |
| Ipotecaria | Catastale | ||
|
Coniuge |
4% (per ogni beneficiario, franchigia € 1.000.000) sul valore netto dell’asse ereditario |
2% sul valore catastale degli immobili oppure € 168 se si tratta di “prima casa” per uno dei beneficiari.
|
1%sul valore catastale degli immobili oppure € 168 se si tratta di “prima casa” per uno dei beneficiari.
|
|
Fratelli e sorelle |
6% (per ogni beneficiario, franchigia di € 100.000) sul valore netto dell’asse ereditario |
||
|
Parenti fino al 4° grado |
6% (senza franchigia) sul valore netto dell’asse ereditario |
||
|
Altri soggetti |
8% (senza franchigia) sul valore netto dell’asse ereditario |
||
|
Portatori di handicap |
Per i portatori di handicap grave la franchigia è pari a 1.500.000. |
||
|
Esenzioni |
Sono esenti i titoli di Stato e le assicurazioni. |
||
|
Beni soggetti all’imposta |
Oltre agli immobili: crediti, aziende, azioni, obbligazioni e altri titoli, quote sociali, il denaro, fondi comuni, mobilio, gioielli. Se nei fondi comuni sono compresi titoli di stato deve essere scorporato il valore di questi ultimi. |
||
|
Base imponibile |
Immobili: La % si calcola sul valore catastale rivalutato; per i terreni edificabili sul valore reale. Aziende e partecipazioni non quotate: patrimonio netto contabile. |
||
* * * *
| Donazioni e Patti di famiglia | |||
|---|---|---|---|
| Soggetti | Immobili | ||
| Imposta | Ipotecaria | Catastale | |
|
Coniuge |
4% (per ogni beneficiario, franchigia di € 1.000.000) sul valore netto dei beni donati |
2% sul valore catastale degli immobili oppure € 168 se si tratta di “prima casa” per il beneficiario. |
1%sul valore catastale degli immobili oppure € 168 se si tratta di “prima casa” per il beneficiario. |
|
Fratelli e sorelle |
6% (per ogni beneficiario, franchigia di € 100.000) sul valore netto dei beni donati |
||
|
Parenti fino al 4° grado |
6% (senza franchigia) sul valore dei beni donati |
||
|
Altri soggetti |
8% (senza franchigia) sul valore netto dei beni donati |
||
|
Portatori di handicap |
Per i portatori di handicap grave la franchigia è pari a 1.500.000 |
||
|
Esenzioni |
Sono esenti le assicurazioni. Per il resto vedi Successioni. |
||
|
Beni soggetti |
Tutti i beni escluse le sole assicurazioni. |
||
|
Base imponibile |
Come successione. |
||
AUTOMEZZI
| AUTOVETTURE a) di proprietà aziendale |
Ammortamento | Carburanti, manutenzioni, bolli, autostrade, altri costi | Iva su acquisto | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ad esclusivo uso aziendale |
Indeducibile |
Costo indeducibile Iva detraibile in % tab. ministeriale b) |
Detraibile in % tabella mi-nisteriale b) |
Non utilizzabile da estranei all’azienda e per fini extra impresa |
| Ad uso aziendale non esclusivo senza beneficio tassato |
Indeducibile |
Costo indeducibile |
Detraibile |
Utilizzabile per fini |
| In uso promiscuo all’amministratore, al dipendente o al collaboratore |
Deducibile nei limiti del beneficio tassato in capo all’utilizzatore |
Deducibile nei |
Detraibile |
L’utilizzatore paga imposte e contributi sul beneficio |
| AUTOVETTURE a) di proprietà di amministratori, collaboratori o dipendenti |
Ammortamento | Carburanti, manutenzioni, bolli, autostrade, altri costi | Iva su acquisto | Note |
| Utilizzata ai fini aziendali |
Indeducibili; si deduce invece al 100% il rimborso spese chilometrico (costo calcolato a tariffe Aci per le trasferte aziendali) |
Indetraibile |
L’amministratore non dichiara reddito; non vi sono conseguenze sugli studi di settore |
|
| AUTOCARRI c) di proprietà aziendale |
Ammortamento | Carburanti, manutenzioni, bolli, autostrade, altri costi | Iva su acquisto | Note |
| Ad esclusivo uso aziendale |
Deducibile 100% |
Costo deducibile |
Detraibile 100% |
Non utilizzabile da estranei all’azienda e per fini extra impresa; rischio fermo macchina e copertura assicurativa |
| In uso promiscuo all’amministratore, al dipendente o al collaboratore (procedura sconsigliata per rischi fiscali e assicurativi!) |
Deducibile 100% nei limiti del beneficio tassato in capo all’utilizzatore per il residuo deducibile in % |
Deducibile 100% nei limiti del beneficio tassato in capo all’utilizza-tore per il residuo deducibile in % |
Detraibile in % |
L’uso extraziendale potrebbe comportare i seguenti rischi: fermo macchina, copertura assicurativa |
a) Autovetture detenute in leasing, noleggio o comodato:
- canoni leasing o noleggio: costo indeducibile 100%, Iva detraibile in %;
- carburanti, manutenzioni, bolli, autostrade e altri costi di autovetture in leasing, noleggio o comodato = trattamento autovetture di proprietà;
- autovetture in leasing, noleggio o comodato date in uso promiscuo all’amministratore, al dipendente o al collaboratore = trattamento autovetture di proprietà.
b) Tabelle ministeriali: il Fisco dovrebbe a breve fornire (per ogni settore) la % di detraibilità Iva (e verranno forse rimodificate anche le norme sulla deducibilità di ammortamenti e costi) valevoli per i costi sostenuti a partire dal 14.09.06 (non conta la data di ricevimento o registrazione fattura). Lo Studio vi fornirà a breve indicazioni su come comportarsi (per ora si consiglia di continuare come nei primi mesi del 2006).
c) Autocarri detenuti in leasing, noleggio o comodato:
- canoni leasing o noleggio: costo deduc. 100% (quota interessi leasing indeducibile Irap), Iva detraib. 100%;
- carburanti, manutenzioni, bolli, autostrade e altri costi di autocarri in leasing, noleggio o comodato = trattamento autocarri di proprietà;
- autocarri in leasing, noleggio o comodato dati in uso promiscuo all’amministratore, al dipendente o al collaboratore = trattamento autocarri di proprietà.
Gli autocarri sono adibiti al trasporto di cose e non di persone! (salvo addetti dell’impresa)! Gli autocarri devono rispettare i parametri (peso, …) stabilità dall’Agenzia delle Entrate a dicembre 2007!
Casi particolari:
- auto degli agenti: non è cambiato nulla rispetto alla normativa previdente (Iva detraibile 100%, ammortamento deducibile all’80% su un massimo di € 25.822,84, costi deducibili 80%);
auto dei professionisti, ammortamento e costi sono deducibili per il 25% (su un massimo ammortizzabile di € 9.038; per l’Iva sulle auto di professionisti si applica la stessa normativa delle imprese); - autovetture esclusivamente strumentali (senza le quali l’attività non può essere svolta: es imprese di autonoleggio, scuole guida) e auto ad uso pubblico: non è cambiato nulla rispetto alla normativa previdente (Iva detraibile 100%, ammortamento e costi deducibili 100%).
VARIE
Detrazione 36% - IVA 10% recupero del patrimonio edilizio
E’ prorogata anche per il 2007, nella misura del 36%, la detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione. Il limite della spesa agevolabile è pari a € 48.000 per unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Rientrano in questa tipologia di detrazione anche la realizzazione e l’acquisto di parcheggi pertinenziali.
Alle prestazioni aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall’art. 31 della L. 457/78, effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, fatturate nel 2007, è prorogata l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Rimane a regime l’aliquota Iva del 10% sulle operazioni di restauro e ristrutturazione edilizia.
Per poter beneficiare della detrazione in esame e dell’aliquota Iva ridotta, è necessario che nella fattura sia esposto distintamente il costo riferito alla manodopera. Si precisa che in caso di mancata distinta indicazione, l’acquirente si vedrà disconoscere la detrazione del 36%, mentre l’impresa cedente potrà subire un accertamento per la mancata applicazione dell’Iva al 20%.
Non è stata invece prorogata l’agevolazione per gli acquisti di unità immobiliari facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare.
Riforma della previdenza complementare
E’ anticipato all’01/01/2007 l’avvio della previdenza complementare.
Tutti i datori di lavoro dovranno:
- fornire adeguate informazioni al lavoratore sulle diverse scelte possibili alla luce della nuova disciplina sul TFR;
- entro il 31/05/2007, informare il lavoratore sulla destinazione delle somme accantonate a titolo di Tfr, nel caso in cui il lavoratore non dovesse manifestare alcuna volontà al riguardo.
Entro il 30/06/2007 o entro 6 mesi dalla data di assunzione, i lavoratori dovranno decidere cosa fare del proprio Tfr maturando (ossia delle quote di TFR che maturano dall’01/01/2007). In particolare dovranno decidere se:
- mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro; in questo caso, il Tfr:
- rimane in azienda, se l’azienda ha meno di 50 dipendenti;
- confluisce nel fondo Tfr gestito dall’Inps, se l’azienda ha almeno 50 dipendenti;
- conferire il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare.
La scelta deve avvenire esplicitamente, in forma scritta ed è revocabile solo se il Tfr è stato mantenuto presso l’azienda.
Nel caso in cui il lavoratore non effettui alcuna scelta entro il termine, scatta il meccanismo del silenzio/assenso: il Tfr maturando viene conferito al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in questione e, in mancanza, al fondo gestito dall’Inps.
Detrazione / Deduzione Irpef per acquisto di medicinali
A decorrere dal 01/07/2007, al fine della detrazione/deduzione Irpef, è previsto che l’acquisto di medicinali deve essere certificato da fattura o scontrino fiscale contenente l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del codice fiscale del destinatario.
E’ tuttavia previsto che, fino al 31/12/2007, l’indicazione del codice fiscale possa essere aggiunta a mano sullo scontrino da parte dell’interessato.
Nuove detrazione Irpef 19%
E’ prevista una detrazione del 19% relativamente a:
- Spese palestra: è prevista una nuova detrazione riferita alle spese sostenute in relazione alla pratica sportiva dei ragazzi tra i 5 ed i 18 anni, per un ammontare massimo di € 210.
- Canoni locazioni studenti universitari: è prevista una nuova detrazione riferita alle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione (da contratti ex Legge 431/98) da parte degli studenti universitari fino ad un importo massimo par a € 2.633, se l’Università è in una provincia diversa da quella di residenza ed in un Comune che dista almeno 100 Km da quello di residenza.
- Spese per assistenza personale non autosufficienti: è introdotta una nuova detrazione riferita alle spese sostenute per il pagamento degli addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti, per un importo massimo di € 2.100, se il reddito complessivo non supera € 40.000.
Detrazione Irpef spese di riqualificazione energetica edifici
E’ prevista la detrazione del 55% delle spese sostenute entro il 31/12/2007 relative a:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: valore massimo della detrazione € 100.000;
- interventi fatti su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a “strutture opache orizzontali” (coperture e pavimenti), a “strutture opache verticali”, finestre comprensive di infissi. Il valore massimo della detrazione è pari a € 60.000;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Il valore massimo della detrazione è pari a € 60.000;
- interventi si sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione. Il valore massimo della detrazione è pari a € 30.000
Le predette detrazioni vanno ripartite in 3 rate annuali di pari importo.
Detrazione per acquisto di frigorifero classe “A+”
E’ introdotta la detrazione d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta nel 2007 per la sostituzione di frigoriferi/congelatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad “A+”. La detrazione, per una quota pari al 20% della spesa sostenuta e per un importo massimo pari a € 200, è usufruibile in un’unica rata.
Detrazione Irpef acquisto apparecchi TV con digitale terrestre
E’ introdotta una nuova detrazione Irpef pari al 20% in relazione alle spese, sostenute entro il 31/12/2007 e fino all’importo massimo delle stesse di € 1.000, per l’acquisto di un apparecchio TV dotato anche di sintonizzatore digitale integrato.
Detrazione spese asili nido
E’ riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2006 dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, nel limite di complessivi € 632 annui per figlio, la detrazione d’imposta nella misura del 19%.
Fabbricati rurali
L’Agenzia del territorio provvede a verificare l’esistenza o meno dei requisiti necessari per mantenere il carattere di ruralità dei fabbricati iscritti al catasto terreni. In caso di mancanza dei requisiti l’Agenzia provvede ad interessare tramite Comunicato da pubblicarsi in G.U., i Comuni ed i relativi proprietari i quali avranno 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria situazione presentando dichiarazione al catasto di aggiornamento. In caso di inerzia l’Agenzia provvederà direttamente a spese a carico del contribuente, all’aggiornamento al catasto.
Tutti i testi si intendono di esclusiva proprietà dello Studio Dott. Righetti & Associati. La pubblicazione, riproduzione o vendita, ove non espressamente autorizzata, è vietata e verrà perseguita a norma di legge.

