Studio Dott. Righetti & Associati

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Scadenziario di agosto 2005


Proroga delle scadenze di agosto 2005

E' stato pubblicato in G.U. n. 176 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha disposto la proroga di alcuni adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso tra l’1 ed il 22 agosto. Con il decreto è stata confermata la scadenza del 1° agosto per la presentazione del Unico 2005 in forma cartacea alle poste o in banca. Sono esclusi dalla proroga i pagamenti di competenza dell'Agenzia delle Dogane che devono essere effettuati entro la scadenza ordinaria del 16 agosto con il modello F24 accise ed i pagamenti da effettuare su modello F23.

Lunedì 1 agosto *

Contenzioso

Inizia oggi il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie.

Lunedì 15 agosto *

Fattura differita

Scade oggi il termine ultimo per l’emissione e l’annotazione nel registro fatture emesse della fattura differita per le merci spedite o consegnate nel mese precedente.

Registrazione 1

Scade oggi il termine ultimo per l’annotazione delle operazioni attive del mese precedente da parte dei contribuenti “minimi” e “super semplificati”.

Registrazione 2

Scade oggi il termine ultimo per la registrazione in un’unica soluzione delle operazioni per le quali si è emesso scontrino o ricevuta fiscale.

Martedì 16 agosto *

Ravvedimento operoso

Scade oggi il termine ultimo per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute con sanzione ridotta al 3,75% (1/8 del 30%) non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 2005. Ricordiamo che il versamento delle imposte e delle ritenute deve essere maggiorato degli interessi legali (tasso 2,5% annuo) e la riduzione della sanzione amministrativa si applica qualora la regolarizzazione avvenga, al massimo, entro 30 giorni dalla data di omesso versamento.

Pagamenti in F24

Si ricorda che entro la data di oggi devono essere effettuati i seguenti versamenti:

1. Versamenti Iva

I contribuenti mensili devono versare l'imposta relativa alle operazioni di luglio 2005 (codice tributo 6007 - anno 2005) . I contribuenti trimestrali sono invece chiamati a versare l’Iva relativa al secondo trimestre 2005 (codice tributo 6032 - anno 2005).

2. Ritenute alla fonte

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente:

  • sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni;
  • su altri redditi di capitale;
3. Contributi INPS

I datori di lavoro devono versare i contributi per i lavoratori dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente.

4. Inps gestione separata

Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata Inps da parte dei lavoratori autonomi e delle imprese committenti sui compensi delle collaborazioni coordinate e continuative corrisposti nel mese precedente.

5. Artigiani e Commercianti (Gestione IVS)

Termine ultimo per il versamento della seconda rata del contributo Inps fisso sul reddito minimale per il 2005.

6. Unico 2005

Termine ultimo per il versamento della 3a rata maggiorata degli interessi per i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte a partire dal 21.06.2005 oppure della 2a se hanno optato per il differimento al 20.07.2005.

7. Inail

Termine ultimo per effettuare il pagamento della 3a rata comprendente il saldo 2004 e l’acconto 2005 per quei datori di lavoro che hanno optato per la rateizzazione del premio Inail.

8. Lettera d’intento

Scade oggi il termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente (ricordiamo che sia il modello ministeriale che il software gratuito per la compilazione e spedizione del file telematico sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

Venerdì 19 agosto *

Ires / Irap / Imposte sostitutive

I soggetti Ires (società di capitali, consorzi, enti non commerciali, ecc.) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio nel mese di giugno o che non hanno approvato il bilancio al 30.06.2005, che non hanno effettuato il versamento al 20.07.2005 debbono farlo oggi maggiorando le imposte dello 0,4%.

Ravvedimento diritti camerali

I soggetti obbligati al pagamento dei diritti camerali alle Camere di Commercio di competenza entro la scadenza del 20 luglio 2005, quindi obbligati alla maggiorazione dello 0,4%, possono regolarizzare la loro posizione attraverso l’istituto del “Ravvedimento operoso” beneficiando della riduzione di 1/8 del minimo della sanzione prevista se la regolarizzazione avviene entro 30 gg.
I codici tributo da utilizzare sono:
3851 - interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
3852 - sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

Ravvedimento tardivi versamenti da Unico 2005

I soggetti obbligati al pagamento delle imposte derivanti dal modello Unico 2005, possono entro oggi effettuare la regolarizzazione dei versamenti attraverso l’istituto del “Ravvedimento operoso” beneficiando della riduzione di 1/8 del minimo prevista se la regolarizzazione avviene entro 30 gg.
Le imposte ravvedibili sono Irpef, Ires, Iva, addizionali regionali e comunali, imposte sostitutive mentre a seguito del Decreto Legge n. 106 del 17.06.2005 viene meno la possibilità di regolarizzare sia l’Irap a saldo 2004 che in acconto 2005.

Sabato 20 agosto

Modelli Intrastat

Ricordiamo che il termine ultimo per la presentazione o spedizione a mezzo raccomandata semplice all’Ufficio Doganale competente degli elenchi Intrastat relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari del mese precedente, da parte di quei soggetti che nel corso del 2004 (nel caso di inizio attività degli scambi intracomunitari che si presume di realizzare nel 2005), hanno avuto cessioni superiori ad €. 200.000 ed acquisti superiori a €. 150.000, è stato fissato già nel 2004 in via definitiva al 6 settembre.

Conai

Scade oggi il termine ultimo per i produttori di imballaggi per presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

Enasarco

Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al secondo trimestre 2005.

Lunedì 22 agosto

Ires / Irap / Imposte sostitutive

I soggetti Ires (società di capitali, consorzi, enti non commerciali, ecc.) con periodo d’imposta compreso tra il 1° marzo 2004 ed il 28 febbraio 2005 debbono versare le imposte (Ires / Irap / Imposte sostitutive) risultati dal modello UNICO 2005. Tale termine può essere differito al 19 settembre con la maggiorazione dello 0,4%.

Martedì 30 agosto

Locazioni

Per i contratti d’affitto di durata superiore a 30 giorni, anche se d’importo annuale complessivo non superiore ad €. 1.291,14 stipulati o rinnovati all'inizio del mese, deve essere versata all'Ufficio del Registro l'imposta annuale del 2%. Il versamento si effettua in banca, in posta o dal concessionario (cod. 115T prima annualità - 112T annualità successive - 107T intero periodo - 114T proroghe - 108T - fondi rustici). Per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratto, la registrazione si effettua entro 30 giorni dalla scadenza.

Mercoledì 31 agosto

Unico 2005

Termine ultimo per i contribuenti non titolari di partita Iva per il versamento della 4a rata se hanno rateizzato a partire dal 20.06.2005 oppure della 3a rata se il pagamento è iniziato successivamente con la maggiorazione dello 0,4%.

Inps

Scade oggi il termine ultimo per la presentazione della denuncia contributiva mensile su Mod. D.M. 10/2.

Iva I° – scheda carburante

Scade oggi il termine ultimo per i soggetti titolari di partita Iva per annotare nella scheda carburante il numero di chilometri totalizzati nel mese precedente dai mezzi di trasporto utilizzati per l’attività d’impresa. Ricordiamo che da tale obbligo sono esonerati gli esercenti arti e professioni.

Iva II° – acquisti intracomunitari

Scade oggi il termine ultimo per i soggetti titolari di partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari per annotare nel registro acquisti e nel registro vendite le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese.
E’ data tuttavia facoltà di effettuare la registrazione successivamente a questo termine, purché rimanga in un lasso di tempo non superiore a 15 giorni dal ricevimento delle fatture stesse e con riferimento allo stesso mese.

Iva III° – scambi intracomunitari

Scade oggi il termine ultimo per i soggetti titolari di partita Iva che hanno effettuato scambi intracomunitari di beni o servizi l’obbligo:

  • di emettere un’autofattura relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate nel secondo mese precedente (giugno 2005), se non hanno ricevuto fattura nel mese precedente (luglio 2005);
  • di emettere una fattura integrativa, qualora abbiano ricevuto una fattura con un corrispettivo inferiore a quello reale registrata nel mese precedente (luglio 2005).

Iva IV° – scambi intracomunitari con plafond

Scade oggi il termine ultimo per i soggetti titolari di partita Iva che hanno effettuato acquisti o importazioni di beni senza corrispondere l’Iva per effetto del plafond, per annotare su uno dei seguenti registri:

  • registro delle fatture emesse;
  • registro dei corrispettivi;
  • registro riepilogativo di cui all’art. 39 c. 2 Dpr. 633/1972;
  • registro delle dichiarazioni d’intento

le operazioni di cui in oggetto:

  • l’ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabile all’inizio del secondo mese precedente (giugno 2005);
  • l’ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuate nel mese precedente (luglio 2005) senza pagamento dell’Iva.

Tale adempimento è consigliabile anche se non obbligatorio fermo restando l’obbligatorietà delle registrazioni delle dichiarazioni d’intento ricevute e/o emesse entro 15 giorni dall’emissione e/o ricevimento.
L’annotazione può essere effettuata anche in un’apposita sezione del registro fatture emesse o corrispettivi (non è più obbligatoria la tenuta di un apposito registro vidimato).

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