Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 1 del 17 gennaio 2008


Modelli Intrastat

Si ricorda la scadenza del 31/01/2008 per la presentazione dei modelli Intrastat da parte dei contribuenti annuali.

Prova delle cessioni intracomunitarie

Con una recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate è stato chiarito che i documenti da presentare per la prova della cessione comunitaria delle merci sono, cumulativamente:

  1. la fattura di vendita
  2. l’elenco INTRA contenente l’operazione di cessione
  3. la documentazione relativa al pagamento da parte dell’acquirente
  4. la lettera di vettura “CMR” firmata dal trasportatore per presa in carico e dal destinatario per ricevuta. Visto che viene utilizzata in linea di massima per trasporti su strada, nel caso di trasporti con altri mezzi si dovranno utilizzare i relativi documenti, come la lettera di vettura “CIM” nel caso di trasporti tramite ferrovia.

La precisazione è quanto mai opportuna visto che ultimamente durante i controlli da parte degli organi competenti, è stata spesso contestata la mancanza del CMR.
Si ricorda che il d.d.t. che viene emesso normalmente per accompagnare i trasporto di beni all’interno del territorio nazionale non ha nessuna valenza ai fini intracomunitari.

Elenchi clienti e fornitori 2009 per il 2008: necessario prepararsi in tempo utile

Gli elenchi relativi al 2008 da presentare nel 2009, dovranno comprendere anche tutte quelle fatture/operazioni che negli elenchi 2006 e 2007 non andavano indicate.
Negli elenchi sarà necessario indicare, oltre a quello che già conosciamo, quanto segue:

  1. tutte le fatture emesse, comprese quelle nei confronti di persone fisiche e giuridiche non titolari di Partita iva
  2. il Codice fiscale di clienti e fornitori oltre alla Partita iva
  3. le operazioni relativa a fatture, sia emesse sia ricevute, di importo inferiore a 154,94 €, registrate cumulativamente
  4. le operazioni relative a fatture per le quali non vi è l’obbligo di fatturazione annotate insieme ai corrispettivi del giorno (es. ristoranti)
  5. le fatture di acquisto, che pur contenendo la separata indicazione dell’imposta, sono state registrate senza distinguere l’imponibile e il tributo (per esempio perché il contribuente non può detrarsi l’Iva)
  6. le note di variazione emesse e ricevute nell’anno, ma riferite ad anni precedenti.

Tutto questo obbliga il contribuente, a provvedere già da subito  alla corretta contabilizzazione delle operazioni su esposte per poter compilare correttamente e senza fatica gli elenchi da presentare nel 2009.
Ad es. le fatture registrate nel registro dei corrispettivi, dovranno essere registrate analiticamente nel registro delle fatture affinché confluiscano correttamente nel relativo elenco.
Raccomandiamo vivamente di verificare sempre la correttezza sia del Codice fiscale sia della Partita iva anche attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate.

Previdenza: in pensione dal 2008 per chi ha maturato i requisiti

Accesso alla pensione dal 2008, per tutti coloro che nel corso del 2007 hanno maturato i requisiti previsti dalla L. 243/2004. Con una circolare dell’Inps, sono state stabilite delle “finestre” per poter accedere alla pensione, che derivano dal combinato disposto fra l’età anagrafica e gli anni di anzianità contributiva maturati dal soggetto. 
Es.: per lavoratori autonomi
I soggetti con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione o 40 anni di anzianità contributiva entro il secondo trimestre 2007, possono andare in pensione dall’01/01/2008.
Si consiglia a chi fosse interessato, di informarsi presso gli organi competenti!

La finanziaria: norme confermate per il 2007 e norme già in vigore per l’anno in corso

Novità per le imprese

Telefoni cellulari: dall’01/01/2008 l’Iva diventa detraibile in base al principio generale di inerenza e in base all’effettivo utilizzo degli stessi nell’ambito dell’attività, mentre scompare la detrazione fissa del 50% dell’Iva in vigore fino al 31/12/2007.
Questo significa che è possibile detrarre l’Iva relativa in misura superiore al 50%, tutte le volte che si è in grado di dimostrare l’utilizzo esclusivo del cellulare per scopi aziendali. E’ vero, tuttavia, che in caso di detrazione superiore al 50%, è prevista la possibilità di essere sottoposti a controllo da parte degli Uffici finanziari.

Veicoli stradali a motore:è stata confermata la detrazione nella misura del 40% dell’Iva sui veicoli a motore, qualora ne ricorrano i presupposti, con decorrenza già dal 28/06/2007.
Si considerano “Veicoli stradali a motore” tutti i veicoli a motore diversi dai trattori agricoli o forestali:

  1. adibiti al trasporto stradale di persone o beni
  2. con massa autorizzata non superiore a  3.500 kg
  3. il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto.

Si riporta un riepilogo tabellare che evidenzia il nuovo trattamento di detrazione dell’Iva distinguendo fra aeromobili, beni di lusso e navi e imbarcazioni da diporto, veicoli stradali a motore.

ACQUISTO DI AEROMOBILI Detrazione
 Iva
Deduzione Costi

Detrazione Iva e
deducibilità costi su
acquisto e importazione
- Aeromobili
- Relativi componenti e ricambi

Utilizzati esclusivamente come strumentali per l’attività (*)

100%

100%

Oggetto dell’attività propria dell’impresa (**)

100%

100%

Altri casi (compresi esercenti arti e professioni)

NO

NO

 

ACQUISTO BENI DI LUSSO(***) E NAVI E IMBARC. DIPORTO Detrazione Iva Deduzione Costi

Detrazione Iva e
deducibilità costi su
acquisto e importazione
- Beni di lusso
- Navi imbarcazioni da diporto
- Relativi componenti e ricambi

Oggetto dell’attività propria dell’impresa(**)

100%

100%

Altri casi (compresi esercenti arti e professioni)

NO

NO

 

ACQUISTO VEICOLI STRADALI A MOTORE Detrazione Iva Deduzione Costi

Detrazione Iva e
deducibilità costi su
Acquisto e importazione
- Veicoli stradali a motore
- Relativi componenti e ricambi

Utilizzati esclusivamente come strumentali per l’attività (*)

100%

100%

Agenti e rappresentanti

100% (salvo uso promiscuo)

80% (salvo uso promiscuo)

Oggetto dell’attività propria dell’impresa (**)

100%

100%

Altri casi (Veicoli non utilizzati esclusivamente per l’attività)

40%

40%
(Con tetto max 18.076 per amm.ti)

(*) Si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa quei veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata (es. scuole-guida, taxi, autocarri …, ecc.)
(**) Oggetto dell’attività propria = es. concessionari auto
(***) Beni di lusso = sono individuati nella Tab. B allegata al Dpr 633/72

Fringe benefit dipendente: nel caso di auto aziendale data in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo di imposta, i costi diventano deducibili nella misura del 90%.

Acquisto di carburanti e altre prestazioni relative ai veicoli
E’ confermato  il principio secondo cui l’Iva relativa:

  1. all’acquisto/importazione di carburanti e lubrificanti e altre prestazioni destinati ai veicoli e ai natanti di cui nelle tabelle su esposte;
  2. alle prestazioni di leasing e noleggio come ad es. quelle di custodia, manutenzione, riparazione e impiego vale il principio della detraibilità dell’Iva nella misura in cui è ammessa all’atto dell’acquisto/importazione del medesimo bene;
  3. ai pedaggi autostradali;

diventa detraibile nella misura in cui è detraibile l’Iva relativa all’acquisto/importazione del medesimo veicolo (es.: se l’Iva sull’acquisto dell’auto è detraibile nella misura del 40%, sempre nella stessa misura sarà detraibile l’Iva su carburanti, lubrificanti ecc.).
Decorrenza: 28/06/2007

Spese di rappresentanza: innalzato il tetto entro il quale l’Iva sulle spese di rappresentanza è in ogni caso detraibile: passa da € 25,82 ad € 50,00

Stampa dei registri contabili: i registri contabili devono essere stampati entro 3 mesi dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi (es. data presentazione dichiarazione 31/07/2008, stampa registri 2007, entro il 31/10/2008).

Crediti di imposta per le piccole e medie imprese: sono previsti crediti di imposta pari all’80% della spesa sostenute:

  1. per l’acquisto di dispositivi e servizi di sicurezza;
  2. per l’installazione di video per la sorveglianza;
  3. fino ad un massimo di € 3.000 per ciascuno dei periodi di imposta 2008, 2009 e 2010.

Crediti di imposta per i tabaccai: spetta un credito di imposta agli esercenti di attività di rivendita di generi di monopolio, pari all’80%  per le spese sostenute:

  1. per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza;
  2. per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica;
  3. fino ad un massimo di € 1.000 per ciascuno dei periodi di imposta 2008, 2009 e 2010.

Reverse charge, sanzioni ad hoc: attenuate le sanzioni in caso di errata fatturazione nelle operazioni soggette alla disciplina dell’inversione contabile.
Nel caso in cui un’operazione da fatturare senza Iva perché soggetta al meccanismo del “reverse charge”, venga erroneamente fatturata con Iva, la sanzione ordinaria che va dal 100 al 200% dell’imposta dovuta più l’indetraibilità della stessa da parte dell’acquirente, non viene applicata ed è sostituita da una sanzione del 3% con un minimo di € 258 se l’Iva dovuta viene comunque versata all’Erario da parte del cedente; contestualmente l’acquirente non perde il diritto di detrarsi l’Iva esposta in fattura.
La norma si applica anche alle operazioni compite nel corso del 2007, se più favorevoli.

Novità per le persone fisiche

Recupero del patrimonio edilizio (“la cosiddetta detrazione del 36%”): sono state prorogate agli anni 2008, 2009 e 2010, le norme relative alla detrazione di imposta Irpef del 36% con tetto massimo di € 48.000, sulle spese sostenute per alcuni interventi di “recupero edilizio” per unità immobiliare.

Riqualificazione energetica degli edifici (la cosiddetta detrazione del 55%): sono state prorogate agli anni 2008, 2009 e 2010, tutte le misure relative alla detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli edifici.
L’agevolazione è stata inoltre estesa anche:

  1. alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti a climatizzazione invernale non a condensazione sostenute entro il 31/12/2009;
  2. alle spese per la sostituzione di impianti a climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici.

Viene soppresso l’obbligo di acquisire la certificazione (qualificazione) energetica per gli interventi di:

  1. sostituzione delle finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;
  2. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

La detrazione può essere ripartita fra un minimo di 3 ad un massimo di 10 quote annuali. In fattura va obbligatoriamente indicato in modo distinto il costo della manodopera.

Acquisto di immobili ristrutturati e detrazione del 36%: è stata riconfermata la detrazione del Irpef del 36% delle spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari abitative (e relative pertinenze) che fanno parte di fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione e ristrutturazione, o da cooperative edilizie, con interventi di restauro o risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.
Vanno rispettate le seguenti condizioni:

  1. l’atto di acquisto va stipulato entro il 30/06/2011;
  2. l’intervento di recupero deve essere effettuato nel corso del triennio 2008-2010.

Spese di trasporto – onere detraibile per i pendolari: diventano onere detraibile con aliquota del 19% le spese sostenute entro il 31/12/2008:

  1. per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
  2. fino a un max di 250 euro;
  3. il diritto alla detrazione si estende anche alle spese dei familiari a carico (es. figli);
  4. non devono essere spese dedotte dall’eventuale reddito di impresa.

Rivalutazione terreni e quote/azioni di società: riaperti i termini per procedere alla rivalutazione dei terreni edificabili, agricoli e delle quote/azioni di società non quotate, da parte dei soggetti persone fisiche al di fuori del regime di impresa (privati).
Il nuovo valore rivalutato rappresenta il valore fiscalmente riconosciuto (prezzo di acquisto) che potrà essere portato in diminuzione dal corrispettivo di vendita ai fini della determinazione delle plusvalenze da assoggettare a tassazione.
Periodo di riferimento:

  1. è possibile rivalutare i suddetti beni se posseduti alla data dell’01/01/2008.

Misura dell’imposta sostitutiva:

  1. 4% per terreni edificabili, agricoli e per partecipazioni qualificate in società non quotate;
  2. 2% per le partecipazioni non qualificate.

Perizia di stima:

  1. è necessario redigere una perizia che attesti il nuovo valore del bene;
  2. da giurare entro il 30/06/2008.

Pagamento dell’imposta sostitutiva:

  1. in unica soluzione o prima rata, entro il 30/06/2008;
  2. seconda rata + interessi passivi del 2,50% entro il 30/06/2009;
  3. terza rata + interessi passivi del 2,50% entro il 30/06/2010.

Gli interessi sono fissati nella misura del 3% annuo.

Cessione di immobile e responsabilità solidale dell’acquirente ai fini Iva: nel caso di sottofatturazione del prezzo di vendita di immobile da parte del venditore, anche l’acquirente (anche se privato) risponde solidalmente con il venditore, per la parte di Iva evasa e per la sanzione che va dal 100 a 200% della stessa.
L’acquirente privato può regolarizzare la propria posizione versando l’Iva entro 60 gg dalla data dell’atto e presentando entro lo stesso termine, copia dell’attestazione di versamento, più copia delle fatture regolarizzate.
Per l’acquirente soggetto passivo di imposta si applica invece  il ravvedimento operoso.

Asili nido – retta: prorogata al 31/12/2007 la detrazione del 19% della retta per asili nido fino ad € 632 annui per ogni figlio.

Detrazione Irpef a favore dei locatari: stabilite nuove detrazioni di imposta per i titolari di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulato ex L. 9/12/98 n. 431 per i comuni ad alta densità abitativa (serve delibera comunale):

  1. €  300 se reddito complessivo non superiore ad € 15.493,71;
  2. €  150 se reddito complessivo superiore ad € 15.493,71, ma non a 30.987,41.

La deduzione spetta in maniera complessiva, e non in proporzione al periodo dell’anno in cui l’abitazione è stata prima casa.
Detrazione Irpef a favore di giovani inquilini, stabilite nuove detrazioni di imposta per i titolari di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulato ex L. 9/12/98 n. 431:

  1. per i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni (con contratto L. 431/98), spettano le detrazioni di cui sopra, alle medesime condizioni per i primi tre anni (non deve trattarsi dell’abitazione principale dei genitori).

Le suddette detrazioni non sono cumulabili, ma sono alternative, poiché spetta al contribuente la scelta di fruire della detrazione più favorevole.
Decorrenza: periodo di imposta in corso al 31/12/2007.
N.B.: La L. 431/98 interessa solo i comuni ad alta densità abitativa; ad es. i comuni della provincia di Verona interessati sono: Bussolengo, Legnago, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino B.A, Verona, Villafranca).

Detrazioni per l’acquisto di frigoriferi, congelatori e motori elettrici: prorogate le detrazioni Irpef/Ires del 20% per l’acquisto dei suddetti beni al triennio 2008 – 2010.

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