Studio Dott. Righetti & Associati

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Circolare n. 2 del 5 febbraio 2002


Assegni in lire datati 2001

Una circolare dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha precisato che gli assegni datati 2001 ed emessi in lire (se datati 2002 ed in lire non hanno nessun valore) vanno incassati entro il 26.02.2002. Si raccomanda inoltre di controllare il corso delle valute e gli assegni esistenti in cassa.

Verbali d'assemblea e capitale sociale in Euro (SPA e SRL)

Chi ha provveduto a convertire il capitale sociale in Euro mediante procedura semplificata (ossia senza atto notarile) tenga presente che dovrà provvedere ad indicare tale conversione nel verbale di assemblea successivo redatto per qualsiasi motivo. Il libro soci dovrà essere invece aggiornato con la conversione in Euro sia per chi ha utilizzato la procedura semplificata, che per chi è andato dal notaio.

Versamenti ed importi in Euro

Come chiarito dal Ministero, i versamenti da eseguire tramite F24 non seguono tutti la stessa regola di arrotondamento. Ricordiamo le più comuni specificando che Irpef / Irpeg / Irap / Iva / Contratti di borsa vanno sempre arrotondati al centesimo di Euro (in eccesso se la 3^ cifra è uguale o superiore a 5); le imposte di registro / ipotecarie e catastali vanno arrotondate all'unità di Euro; i bolli sulle cambiali devono essere sempre arrotondati all'unità di euro superiore. Si tenga in ogni caso presente che quando si scrivono cifre espresse in Euro è necessario indicare sempre i centesimi anche se uguali a "00" (attenzione in particolar modo a carta intestata, fatture ecc…).

Certificazione dividendi

Entro il 28 febbraio è necessario rilasciare ai soci che hanno percepito dividendi, apposita certificazione, che essi dovranno utilizzare per la propria dichiarazione dei redditi, da cui risultino l'importo del dividendo eventualmente assoggettato a ritenuta d'acconto e l'importo nonché la tipologia del credito d'imposta attribuito.

Imballaggi a rendere

Una recente risoluzione ministeriale ha chiarito che non è corretto fatturare anticipatamente gli imballaggi a rendere ed emettere successiva nota di credito per gli imballaggi riconsegnati. La procedura corretta consiste nell'addebitare in fattura un importo a titolo cauzionale che ai fini Iva è escluso art. 15 n. 4 DPR 633/1972. Al momento della restituzione (meglio se comprovata da DDT o lettera accompagnatoria) il cliente avrà diritto al rimborso della cauzione mentre, in caso di mancata restituzione, il cedente non solo si tratterrà la cauzione ma dovrà anche provvedere alternativamente ad emettere fattura con Iva per l'intero valore degli imballaggi (ed il cliente dovrà versare la differenza in caso di cauzione insufficiente) oppure ad emettere autofattura. In quest'ultimo caso si potrà emettere anche una unica fattura globale per tutti gli imballaggi non restituiti nell'anno precedente (fattura che dovrà essere emessa entro il termine massimo del 31.01 dell'anno successivo).

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