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  <!-- RSS Studio Dott. Righetti & Associati genarato il {ts '2011-01-20 08:39:10'} -->
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       <title>Studio Dott. Righetti &amp; Associati</title>
       <link>http://www.studiorighetti.it</link>
       <description>Ultime news pubblicate</description>
       <language>it</language>
       <copyright>Copyright 2008 Studio Dott. Righetti &amp; Associati</copyright>
       <docs>http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html</docs>
       <lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 08:39:10 EST</lastBuildDate>

   <item>
         <title>DICHIARAZIONI: rimborsi Iva solo online</title> 
         <description>&amp;lt;p>Scompare il modello cartaceo per la richiesta dei rimborsi IVA: da quest&amp;rsquo;anno di possono richiedere solo online, il modello VR viene inglobato nella dichiarazione annuale. La richiesta di rimborso potr&amp;agrave; essere effettuata in via telematica, con la dichiarazione IVA, a partire dal 1&amp;deg; febbraio e fino al 30 settembre 2011. Per i contribuenti virtuosi, quelli cio&amp;egrave; che hanno pagato le imposte e non hanno avuto contestazioni, i rimborsi possono essere effettuati senza garanzia fino al 50% di quanto versato nel biennio precedente.&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2040/dichiarazioni-rimborsi-iva-solo-online</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>20-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>MODELLI FISCALI 2011: approvato il CUD in versione definitiva</title> 
         <description>&amp;lt;p>Con provvedimento del 17 gennaio 2011, l'Agenzia delle entrate ha approvato la versione definitiva del modello CUD 2011. La certificazione dovr&amp;agrave; essere rilasciata dai datori di lavoro entro il 28 febbraio 2011. La nuova certificazione mantiene sostanzialmente il tracciato del 2010. La novit&amp;agrave; principale riguarda la gestione delle somme assoggettate e/o da assoggettare a imposta sostitutiva anche relative agli anni 2008 e 2009.&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2039/modelli-fiscali-2011-approvato-il-cud-in-versione-definitiva</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>19-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>MODELLI FISCALI 2011: varati i modelli 770 definitivi</title> 
         <description>&amp;lt;p>Anche i modelli 770/2011 semplificato e ordinario sono in veste definitiva. Il modello semplificato serve a dichiarare le ritenute alla fonte per redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, indennit&amp;agrave; di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonch&amp;eacute; i dati previdenziali e assistenziali Inps, Inpdap, Ipost, Inail, assistenza fiscale 2010, versamenti, crediti e compensazioni effettuati. Il modello ordinario &amp;egrave; utilizzato dai sostituti che hanno erogato redditi diversi da quelli di lavoro subordinato e assimilati o autonomo. Entrambi vanno presentati in via telematica ed in forma autonoma. Il modello semplificato si arricchisce di un nuovo prospetto, SY, nel quale confluiscono le somme liquidate in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi e quelle derivanti dai bonifici effettuati per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, agevolati rispettivamente con le detrazioni del 36 e del 55 per cento. Nel modello ordinario cambia il quadro SX, &amp;egrave; aggiunta una colonna nella sezione IV, destinata agli intermediari che hanno ricevuto la dichiarazione riservata per lo scudo fiscale e che serve per distinguere i versamenti delle imposte sostitutive del 7% sul valore delle attivit&amp;agrave; rimpatriate e regolarizzate da quelle del 5 e del 6 per cento.&amp;lt;br />
&amp;nbsp;&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2038/modelli-fiscali-2011-varati-i-modelli-770-definitivi</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>19-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>COLLEGATO AL LAVORO: le novità per i co.co.co</title> 
         <description>&amp;lt;p>L&amp;rsquo;art. 32 del collegato lavoro rivede i termini di recesso e l&amp;rsquo;iter da seguire per proporre ricorsi in materia di co.co.co. Il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprendendo la modalit&amp;agrave; a progetto, deve essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione. L'impugnativa deve avvenire per atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volont&amp;agrave; del lavoratore; si pu&amp;ograve; richiedere l'intervento di un'organizzazione sindacale. E&amp;rsquo; altres&amp;igrave; introdotto un nuovo termine procedurale che fa decadere l'impugnazione, rendendola inefficace, se non &amp;egrave; seguita entro il successivo termine di 270 giorni, o dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilit&amp;agrave; di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2037/collegato-al-lavoro-le-novità-per-i-co.co.co</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>18-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>CONTRASTO ALL'EVASIONE: I questionari fiscali</title> 
         <description>&amp;lt;p>In una circolare della Guardia di Finanza del 29 dicembre 2010 si definisce il margine di applicazione dei questionari fiscali nel contrasto all'evasione. L'invio ai contribuenti deve essere circoscritto esclusivamente all'esercizio della funzione ispettiva mediante l&amp;rsquo;acquisizione di dati, notizie ed elementi da utili al fine, e non per obiettivi di carattere cognitivo (monitoraggio o analisi). L'invio dei questionari rappresenta un potere ispettivo attribuito all'ufficio e alla Guardia di finanza per l'esecuzione di controlli finalizzati all'accertamento delle imposte, o, anche, per indirizzare in maniera preventiva la scelta dei soggetti da sottoporre ad accertamento. Prendendo spunto dallo Statuto del Contribuente, l'amministrazione deve inoltrare i questionari se mancano le &amp;ldquo;effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo&amp;rdquo; previste dalla norma in materia di accessi, ispezioni e verifiche, oppure per integrare le operazioni di controllo presso la sede del soggetto interessato.&amp;lt;br />
&amp;nbsp;&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2036/contrasto-all-evasione-i-questionari-fiscali</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>18-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>COMPENSAZIONI: congelato il nuovo regime</title> 
         <description>&amp;lt;p>Visti i numerosi dubbi espressi circa l&amp;rsquo;operativit&amp;agrave; del nuovo regime sulle compensazioni, in attesa dei provvedimenti attuativi, l&amp;rsquo;Agenzia delle entrate lo congela. Tuttavia l&amp;rsquo;amministrazione ha reso noto che vuole confermare il limite dei 1.500 euro previsto dall&amp;rsquo;art. 31 c. 1 del DL in questione, il 78/2010. Il giro di vite &amp;egrave; ora rinviato alla prossima scadenza del 16 febbraio 2011. Pertanto, fino a tale data, si potr&amp;agrave; procedere con le compensazioni di debiti e crediti tributari anche in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Queste operazioni non saranno soggette a sanzioni sempre che la compensazione non intacchi i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2035/compensazioni-congelato-il-nuovo-regime</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>17-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>DIRITTI CAMERALI: richiesto l'intervento della Corte di giustizia</title> 
         <description>&amp;lt;p>La Ctp di Benevento, con ordinanza n. 473/01/10, richiede l&amp;rsquo;intervento della Corte di giustizia europea in merito al pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio. Secondo la Commissione, il suo pagamento pu&amp;ograve; essere contrario alla normativa comunitaria, &amp;egrave; ci&amp;ograve; per un presunto contrasto fra gli articoli 10 e 12 della direttiva comunitaria 69/335 del 1969 e l'articolo 18 della legge n. 580/1993, che disciplina il versamento del diritto annuale. Il versamento del diritto per l'iscrizione nei registri appositamente tenuti dalle Camere di commercio, in quanto condizione di procedibilit&amp;agrave; dell'esercizio dell'attivit&amp;agrave; da parte di queste, potrebbe configurarsi come una vera e propria imposta indiretta sulla raccolta di capitali e come tale in evidente contrasto con il divieto imposto dalla richiamata direttiva.&amp;lt;br />
&amp;nbsp;&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2034/diritti-camerali-richiesto-l-intervento-della-corte-di-giustizia</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>17-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>AGEVOLAZIONI: sbloccato il bonus per le auto ecologiche</title> 
         <description>&amp;lt;p>Si ritorna a poter usufruire del credito d&amp;rsquo;imposta per i veicoli ecologici e benefici inerenti. I codici tributo, bloccati per sistemare alcune anomalie, tornano a poter essere utilizzati. La risoluzione che li ripristina &amp;egrave; la n. 8/E del 13 gennaio 2011. I crediti sono utilizzabili da questo mese da parte dei soggetti beneficiari e loro cessionari, in compensazione con i versamenti da fare in F24.&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2033/agevolazioni-sbloccato-il-bonus-per-le-auto-ecologiche</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>14-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>NUOVO REDDITOMETRO: a breve la sperimentazione</title> 
         <description>&amp;lt;p>La sperimentazione del nuovo redditometro partir&amp;agrave; dal mese di marzo, almeno questo &amp;egrave; l&amp;rsquo;obiettivo. Secondo le Entrate il nuovo strumento permetter&amp;agrave; di recuperare parte dell&amp;rsquo;evasione fiscale del Paese, confrontando le spese con il reddito dichiarato. La vera rivoluzione nella lotta all'evasione, comunque, sar&amp;agrave; l'arrivo dello spesometro, ovvero dei nuovi accertamenti sintetici. Proprio sul sintetico l'amministrazione far&amp;agrave; molto affidamento; si prevedono non meno di 35mila accertamenti nel 2011, che saranno supportati dalle indagini finanziarie. Tramite il ricorso agli istituti di credito, si porranno sotto controllo i flussi finanziari del contribuente di un determinato periodo d'imposta. Il dato che verr&amp;agrave; comunicato al fisco sar&amp;agrave; considerato reddito e spetter&amp;agrave; al contribuente fornire la prova contraria e le necessarie giustificazioni in contradditorio. L&amp;rsquo;amministrazione, poi, potr&amp;agrave; guardare anche indietro negli anni e ricostruire spese e redditi dichiarati nel passato.&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2032/nuovo-redditometro-a-breve-la-sperimentazione</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>14-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>LAVORO: la trasmissione del prospetto informatico dei lavoratori con disabilità</title> 
         <description>&amp;lt;p>Solo 15 giorni di tempo per la presentazione del prospetto informativo sui lavoratori con disabilit&amp;agrave;. Il periodo utile alla trasmissione online va da sabato 15 a luned&amp;igrave; 31 gennaio. Sono obbligati tutti i datori di lavoro pubblici e privati che, al 31 dicembre 2010, occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti. &amp;Egrave; previsto un particolare regime per le aziende che occupano da 15 a 35 lavoratori: l'obbligo di presentare il prospetto sorge solo dal momento in cui devono eseguire l'assunzione del soggetto diversamente abile. Il superamento della soglia dei 15 dipendenti si verifica considerando esclusivamente i lavoratori computabili e non il totale dei dipendenti occupati. La trasmissione del prospetto &amp;egrave; solo telematica; il mancato invio produce una sanzione amministrativa: 635,11 euro pi&amp;ugrave; 30,76 euro per ogni giorno di ritardo. La sanzione &amp;egrave; progressiva, aumenta se l'omissione persiste. Si pu&amp;ograve;, per&amp;ograve;, applicare la diffida con la conseguente riduzione della sanzione a un quarto.&amp;lt;br />
&amp;nbsp;&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2031/lavoro-la-trasmissione-del-prospetto-informatico-dei-lavoratori-con-disabilità</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>13-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>BLACK LIST: regolarizzazioni entro il 31 gennaio</title> 
         <description>&amp;lt;p>La circolare 54/E/10 &amp;ndash; Agenzia delle entrate, riconoscendo le difficolt&amp;agrave; incontrate dagli operatori in fase di prima applicazione della nuova disciplina, ha previsto la possibilit&amp;agrave; di regolarizzare, entro il 31 gennaio 2011 senza applicazione di sanzioni, le eventuali violazioni commesse in sede di comunicazione delle operazioni Black List del terzo trimestre 2010 (soggetti trimestrali) o dei mesi da luglio a novembre 2010 (soggetti mensili). In questa sede gli operatori dovranno segnalare anche le operazioni poste in essere dalle proprie stabili organizzazioni all'estero con soggetti Black List, come richiesto dalla risoluzione 121/E del 29 novembre 2010; in particolare, in detta risoluzione, l&amp;rsquo;Agenzia conferma che anche le operazioni concluse dalla branch estera di una societ&amp;agrave; italiana nei confronti di soggetti Black List vanno incluse negli elenchi riepilogativi della casa madre.&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2030/black-list-regolarizzazioni-entro-il-31-gennaio</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>12-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>NUOVI ADEMPIMENTI: le comunicazioni IVA a partire dal 31 ottobre 2011</title> 
         <description>&amp;lt;p>Il nuovo adempimento, la comunicazione telematica IVA per le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro che, per il 2010, partir&amp;agrave; il prossimo 31 ottobre, sar&amp;agrave; un nuovo onere per imprese e professionisti, sia a livello amministrativo sia a livello economico. In primo luogo le imprese dovranno recuperare il codice fiscale dei clienti, in particolare di quelli privati, laddove non fatto in sede di conclusione dell&amp;rsquo;affare. Diversamente da quanto enunciato nell&amp;rsquo;art. 21 DL 78/2010 sar&amp;agrave; un&amp;rsquo;operazione gravosa. Per il 2011 i commercianti al minuto, per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro che saranno effettuate dopo il prossimo 30 aprile, dovranno richiedere e memorizzare il codice fiscale dei clienti privati; per farlo occorrer&amp;agrave; un sistema di memorizzazione dei dati di queste cessioni che successivamente permetter&amp;agrave; di ricavare l'elenco dei clienti e delle operazioni per la trasmissione telematica. Le imprese e i professionisti dovranno comunicare i corrispettivi inerenti i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti periodici, se i limiti sono pari o superiori a quelli previsti dal decreto. Per farlo sar&amp;agrave; necessario legare le fatture registrate introducendo una codificazione dedicata a questa necessit&amp;agrave;. Tutte operazioni che comporteranno un aggravio di costi amministrativi necessari all&amp;rsquo;implementazione dei programmi.&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2029/nuovi-adempimenti-le-comunicazioni-iva-a-partire-dal-31-ottobre-2011</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>11-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>INPS: il versamento di contributi insufficienti alla Gestione Separata</title> 
         <description>&amp;lt;p>Per la Cassazione (sentenza n. 22747/2010), in relazione al versamento insufficiente di contributi alla gestione separata da parte di lavoratori autonomi, il D.M. 2 maggio 1996, n. 282 va interpretato secondo due indirizzi: in caso di soggetto pensionato in diversa gestione non si ha il diritto alla restituzione, dal momento che i contributi vengono utilizzati per la formazione della pensione supplementare; viceversa, nel caso di soggetto non pensionato presso diversa gestione si potr&amp;agrave; ottenere la restituzione dei contributi laddove ne ricorrano le ulteriori condizioni prescritte.&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2028/inps-il-versamento-di-contributi-insufficienti-alla-gestione-separata</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>10-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>STUDI DI SETTORE: possono anche essere a vantaggio del contribuente</title> 
         <description>&amp;lt;p>Secondo il principio sancito nella sentenza n. 480/01/10 della Ctp di Roma l'ufficio nel determinare i maggiori ricavi di un'impresa non pu&amp;ograve; disattendere l'attendibilit&amp;agrave; dello studio di settore approvato applicabile all'attivit&amp;agrave; esercitata, scegliendo, per condizioni di miglior favore, calcoli diversi quali la semplice applicazione di coefficienti di ricarico. Il caso prende spunto da una verifica fiscale nei confronti di una societ&amp;agrave; che svolgeva attivit&amp;agrave; di ristorazione. L'ufficio, pur non riscontrando alcuna irregolarit&amp;agrave; n&amp;eacute; formale n&amp;eacute; sostanziale nella tenuta della contabilit&amp;agrave;, notificava alla stessa societ&amp;agrave; un avviso di accertamento per maggiore Ires, Irap e Iva, sulla base di una ricostruzione induttiva del reddito, applicando dei coefficienti di ricarico. I giudici hanno prima di tutto precisato che, in linea di principio, la tenuta di una contabilit&amp;agrave; formalmente corretta e regolare non costituisce ostacolo ad un accertamento di tipo induttivo, tuttavia, considerando la maggiore affidabilit&amp;agrave; dello strumento statistico (studio di settore) appare illegittimo che lo stesso, in danno del contribuente, ne abbia disatteso gli esiti a vantaggio di una tecnica ricostruttiva che &amp;egrave; molto meno precisa.&amp;lt;br />
&amp;nbsp;&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2027/studi-di-settore-possono-anche-essere-a-vantaggio-del-contribuente</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>10-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>AGEVOLAZIONI: non è attribuibile nessun bonus casa per gli ampliamenti previsti dal piano casa</title> 
         <description>&amp;lt;p>Nella risoluzione dell&amp;rsquo;Agenzia delle entrate 4/E/2011 &amp;egrave; stato chiarito che non si applicano le detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sul risparmio energetico agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del piano casa. Esattamente: &amp;ldquo;nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta, in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione&amp;rdquo;. Se l&amp;rsquo;intervento avviene &amp;ldquo;senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l'ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione&amp;rdquo;.&amp;lt;br />
&amp;nbsp;&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2026/agevolazioni-non-è-attribuibile-nessun-bonus-casa-per-gli-ampliamenti-previsti-dal-piano-casa</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>07-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE: le indennità con requisiti ridotti viaggiano senza Contact-center</title> 
         <description>&amp;lt;p>L'INPS (mess. n. 308 del 5 gennaio 2011) rende noto che le domande di disoccupazione con requisiti ridotti da presentare entro il prossimo 31 marzo 2011 non possono transitare dal Contact center. Inoltre, le domande di disoccupazione ordinaria e mobilit&amp;agrave; ordinaria presentate via call center da utenti senza pin, pu&amp;ograve; avvenire soltanto quando, alla sezione anagrafica acquisita dallo stesso call center sar&amp;agrave; abbinato il Mod. DS21.&amp;lt;br />
&amp;nbsp;&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2025/indennita--di-disoccupazione-le-indennità-con-requisiti-ridotti-viaggiano-senza-contactcenter</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>07-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>RISOLUZIONI AGENZIA ENTRATE: la detrazione figli al 100% ad un unico genitore</title> 
         <description>&amp;lt;p>L'Agenzia delle entrate (risoluzione n. 143 del 30 dicembre 2010) rende noto che la detrazione d'imposta per figli a carico &amp;egrave; attribuibile al 100% all'altro genitore in caso di assenza di reddito, anche in caso di genitori separati o divorziati. E' necessario per&amp;ograve; che venga raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarit&amp;agrave; della detrazione e al successivo riversamento dell'importo spettante al genitore che non pu&amp;ograve; fruire del beneficio.&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2024/risoluzioni-agenzia-entrate-la-detrazione-figli-al-100-per-cento-ad-un-unico-genitore</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>07-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>NON PROFIT: riaperti i termini per l'invio del modello EAS</title> 
         <description>&amp;lt;p>Il decreto milleproroghe riapre i termini per l'invio del modello EAS, il questionario degli enti non profit per fornire all'Agenzia dati e notizie fiscali e per mantenere il regime agevolato. Il 31 marzo 2011 &amp;egrave; la nuova data fissata. Il termine originario era stato il 31 dicembre 2009.&amp;lt;br />
&amp;nbsp;&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2023/non-profit-riaperti-i-termini-per-l-invio-del-modello-eas</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>05-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>SOCIETA': cambiano le regole delle assemblee</title> 
         <description>&amp;lt;p>Nuove regole sulle assemblee societarie. Tra le novit&amp;agrave;: l'introduzione nel nostro ordinamento della disciplina delle operazioni con parti correlate, la modifica in tema di passivity rule. Queste norme erano gi&amp;agrave; in vigore nel 2010: il Dl 27/2010 &amp;egrave; vigente in parte dal 20 marzo 2010 e in parte produce effetti per le assemblee che siano state convocate dopo il 31 ottobre 2010. La normativa sulle parti correlate in parte si applica dal 1&amp;deg; dicembre 2010 e in parte dal 1&amp;deg; gennaio 2011; la modifica della disciplina sulla passivity rule &amp;egrave; in vigore dal 1&amp;deg; luglio 2010. Il banco di prova sar&amp;agrave; la prossima tornata di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2010. Il fine dei cambiamenti &amp;egrave; quello di dare pi&amp;ugrave; trasparenza e favorire la maggior partecipazione possibile dei soci. La regolamentazione per le operazioni con parti correlate vuole imporre particolari procedure decisionali, coinvolgendo amministratori indipendenti e assemblea dei soci, quando la societ&amp;agrave; effettui operazioni con controparti che hanno contatti tali da far ipotizzare la probabile sussistenza di un conflitto di interessi. La possibilit&amp;agrave; di disattivare la passivity rule (la necessit&amp;agrave; che le operazioni difensive in caso di opa passino al vaglio dell'assemblea) permette ai soci di domandarsi se il valore del proprio investimento sia pi&amp;ugrave; tutelato in una societ&amp;agrave; protetta da aggressioni o aperta alla contendibilit&amp;agrave;. La normativa sui diritti degli azionisti vuole ravvivare l'interesse dei soci alle assemblee, favorendo il loro concorso alla formazione dell'ordine del giorno, la possibilit&amp;agrave; di porre domande prima dell'adunanza, di partecipare alla riunione e di votare in via remota e rilasciare le deleghe di voto.&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2022/societa--cambiano-le-regole-delle-assemblee</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>05-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>DECRETO FLUSSI 2011: al via il click day il 31 gennaio</title> 
         <description>&amp;lt;p>Tre date per il decreto flussi 2010-2011: la partenza &amp;egrave; il 31 gennaio, che interesser&amp;agrave; ingressi da paesi con specifici accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia (Egitto, Moldavia, Albania e Marocco). A seguire, il 2 febbraio per i lavoratori domestici (colf, e badanti) provenienti da altri Paesi che non hanno accordi con l'Italia. Infine il 3 febbraio sar&amp;agrave; la volta delle domande per i lavoratori che hanno completato determinati programmi di formazione e istruzione nel paese di origine (solo 4mila posti disponibili) e 500 discendenti di italiani in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile.&amp;lt;br />
&amp;nbsp;&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2021/decreto-flussi-2011-al-via-il-click-day-il-31-gennaio</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>04-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>INPS: la posizione contributiva unica</title> 
         <description>&amp;lt;p>L&amp;rsquo;INPS rende noto (circ. n. 172 del 31 dicembre 2010) che il datore di lavoro dovr&amp;agrave; richiedere l&amp;rsquo;apertura di una posizione contributiva unica, con il conseguente rilascio del numero matricola, esclusivamente in fase di inizio dell'attivit&amp;agrave; con dipendenti. L&amp;rsquo;adempimento sar&amp;agrave; effettuato solo tramite il canale telematico nei seguenti modi: nei casi di avvio dell'attivit&amp;agrave; dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente, mediante la Comunicazione Unica al registro delle imprese; nei casi di assunzione di lavoratori dipendenti successivamente, mediante la comunicazione unica ovvero mediante la procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi online dell'INPS. Viene abolito il modello DM68. Restano ferme le regole che dispongono l'apertura di distinte posizioni aziendali per le quali, sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diversit&amp;agrave; di classificazione ai fini previdenziali e assistenziali.&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2020/inps-la-posizione-contributiva-unica</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>04-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>ICI: i costi del ravvedimento</title> 
         <description>&amp;lt;p>In merito al ravvedimento operoso dei tributi, che interessa anche l&amp;rsquo;Ici, &amp;egrave; stato stabilito che dal 1&amp;deg; febbraio 2011 la sanzione dovr&amp;agrave; essere ridotta a un decimo del minimo, anzich&amp;eacute; a un dodicesimo, nei casi di omesso versamento, se eseguito entro 30 giorni dalla scadenza; a un ottavo del minimo, anzich&amp;eacute; a un decimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale &amp;egrave; stata commessa la violazione o, quando non &amp;egrave; prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. I contribuenti che provvederanno al ravvedimento entro il 15 gennaio 2011 potranno godere ancora della riduzione a 1/12.&amp;lt;br />
&amp;nbsp;&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2019/ici-i-costi-del-ravvedimento</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>03-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO: i controlli del professionista</title> 
         <description>&amp;lt;p>Un professionista (commercialista, consulente del lavoro, avvocato, revisore contabile, notaio) deve eseguire un controllo di identificazione della propria clientela. Identificare la clientela significa controllare l&amp;rsquo;identit&amp;agrave; del cliente, dell&amp;rsquo;amministratore, del legale rappresentante, o, in caso di societ&amp;agrave; controllate da altre societ&amp;agrave; o entit&amp;agrave; giuridiche poste anche fuori Italia, del titolare effettivo, sulla base di documenti, dati e informazioni certe ottenute da fonti affidabili e indipendenti. Occorre anche ottenere informazioni sulla natura e lo scopo del rapporto continuativo della prestazione professionale, e svolgere un controllo costante nel corso del rapporto. Le violazioni alla normativa sono di natura penale e soggette a sanzioni da 2.600 a 13.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato pi&amp;ugrave; grave.&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2018/normativa-antiriciclaggio-i-controlli-del-professionista</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>03-01-2011</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>UNICO 2011: alcune novità del modello 2011</title> 
         <description>&amp;lt;p>Sono pronte le prime bozze del modello Unico 2011. Sono presenti delle novit&amp;agrave; rispetto al modello scorso, sia nella grafica sia nei contenuti. Tra queste si segnala: la cedolare secca sugli affitti (imposta forfettaria del 20%), anche se limitata alla provincia dell'Aquila; l'introduzione di un credito d'imposta per il reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione; l'introduzione di un credito d'imposta relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali; il nuovo quadro QR che interessa i lavoratori dipendenti per chiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate sulle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttivit&amp;agrave; e redditivit&amp;agrave;, o straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva. Vengono confermate le proroghe: per lo sconto Irpef sulle somme percepite per incremento della produttivit&amp;agrave;, con l'applicazione di una imposta forfetaria del 10%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, nel limite di 6mila euro lordi; la detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 149,50 euro; lo sconto Irpef del 36% per ristrutturazioni edilizie; lo sconto Irpef del 55% per le spese relative agli interventi di risparmio energetico degli edifici esistenti. Nel quadro RS vengono inserite due nuove sezioni dedicate alla Tremonti-tessile.&amp;lt;br />
&amp;nbsp;&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2017/unico-2011-alcune-novità-del-modello-2011</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>30-12-2010</pubDate>
   </item>
   
   <item>
         <title>770 MENSILE: ancora tre mesi per la sperimentazione</title> 
         <description>&amp;lt;p>Il &amp;quot;770 mensile&amp;quot; slitta, per ora, di tre mesi. Il decreto milleproroghe approvato il 22 dicembre e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, allunga la scadenza al 31 marzo 2011. E' possibile che detta scadenza sia ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2011. La mensilizzazione &amp;egrave; stata introdotta dalla finanziaria 2008 (legge 244/07) e prevede una semplificazione per i sostituti d'imposta: i datori di lavoro devono comunicare mensilmente i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e conguagli, nonch&amp;egrave; dei contributi.&amp;lt;br />
&amp;nbsp;&amp;lt;/p></description>
         <link>http://www.studiorighetti.it/news.cfm/archivio/2016/770-mensile-ancora-tre-mesi-per-la-sperimentazione</link>
         <author>Commercialista Telematico</author>
         <pubDate>29-12-2010</pubDate>
   </item>
   
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