
Per la Cassazione (sentenza n. 22747/2010), in relazione al versamento insufficiente di contributi alla gestione separata da parte di lavoratori autonomi, il D.M. 2 maggio 1996, n. 282 va interpretato secondo due indirizzi: in caso di soggetto pensionato in diversa gestione non si ha il diritto alla restituzione, dal momento che i contributi vengono utilizzati per la formazione della pensione supplementare; viceversa, nel caso di soggetto non pensionato presso diversa gestione si potrà ottenere la restituzione dei contributi laddove ne ricorrano le ulteriori condizioni prescritte.
News pubblicata il: luned́, 10 gennaio 2011 - Fonte: Commercialista Telematico
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