Studio Dott. Righetti & Associati

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CREDITI COMMERCIALI: la messa in mora del cliente

In tempi di crisi sono frequenti i tardivi pagamenti delle fatture. La messa in mora del credito è soggetto alla comunicazione da fare al cliente del ritardo e la conseguente maturazione degli interessi legali. In merito è presente una distinzione: secondo il Codice Civile artt. 1219 e 1224 l’interesse legale ammonta al 1% e matura dal momento dell’intimazione o richiesta fatta per iscritto; secondo il DL 231/02 che recepisce la normativa europea 2000/35/Ce, la misura degli interessi ammonta al 8% e matura automaticamente in caso di mancato pagamento, alla scadenza prevista dal contratto. Non sempre sono applicabili le regole del DL citato, a differenza della disciplina del Codice Civile. Conviene, pertanto, applicare la forma prevista dal decreto quando è possibile. Le regole sono in vigore a partire dalle transazioni commerciali derivanti da contratti conclusi dall’8 agosto 2002 e riguardano contratti tra imprese, o pubbliche amministrazioni che trattano in via esclusiva o prevalente la consegna di beni o la prestazione di servizi in cambio di un prezzo. Sono esclusi i privati e gli enti associativi senza fine di lucro, i debiti oggetto di procedure concorsuali, i pagamenti richiesti a titolo di risarcimento del danno, compresi quelli assicurativi.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 26 ottobre 2010

REGIME PEX: gli obblighi per la deducibilità delle minusvalenze

Per poter dedurre le minusvalenze su partecipazioni nel modello Unico è richiesta un'apposita lettera alla Direzione regionale, da inviare, rispettivamente, entro 5 o 45 giorni dalla dichiarazione, a seconda che si tratti di oneri superiori a 5 milioni o a 50.000 euro. La mancata o la tardiva spedizione comporta l'indeducibilità della minusvalenza. Dal 2004, a seguito della riforma Ires, il regime delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni è legato all'esistenza dei quattro requisiti per l'esenzione previsti dall'articolo 87 del TUIR: possesso per almeno 12 mesi interi, prima iscrizione nelle immobilizzazioni, commercialità, residenza extra black list della partecipata. Una disposizione anteriore alla riforma, ancora in vigore, stabilisce che, se le minusvalenze derivano da partecipazioni non “pex” iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, la deduzione, per importi complessivamente superiori nell'anno a 5 milioni di euro, richiede la trasmissione alla competente Direzione regionale dell'agenzia delle Entrate di un'apposita comunicazione. La comunicazione, da redigere in carta semplice, deve essere consegnata o spedita in plico raccomandato A/R (senza busta) entro 5 giorni dalla data di presentazione del modello Unico, deve contenere l’indicazione dei dati previsti dal provvedimento dell'Agenzia del 22 maggio 2003. Oltre agli estremi anagrafici della società e del legale rappresentante, deve essere riportato l'elenco delle cessioni con dettaglio delle partecipazioni e delle controparti, se conoscibili. All'istanza va allegato il bilancio, comprensivo di nota integrativa.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 28 settembre 2010

BILANCI: le società quotate hanno sei mesi di tempo per l'approvazione dei bilanci

Secondo le nuove scadenze stabilite dal DL 27/2010 di attuazione della direttiva 2007/36/CE, le società quotate in borsa hanno 120 gg. per la pubblicazione del progetto di bilancio e 180 gg. per la sua approvazione. Le nuove regole valgono per le assemblee delle quotate con avvisi di convocazione pubblicati dopo il 31 ottobre 2010, quindi a partire dai bilanci che chiuderanno al 31 dicembre 2010. Per le società che decidano di convocare l'assemblea nel termine ordinario di centoventi giorni i tempi si accorciano: secondo il nuovo comma 1-bis dell'art. 154-ter, del Testo unico della Finanza, tra questa data e quella fissata per l'assemblea devono intercorrere almeno ventuno giorni. Ciò comporta che il termine per la pubblicazione del progetto di bilancio è ridotto a novantanove giorni. Unitamente al progetto di bilancio devono essere predisposti: la relazione sulla gestione, l'attestazione del dirigente preposto, le relazioni di revisione redatte dal revisore legale o dalla società di revisione legale e quelle dell'organo di controllo. L'intero pacchetto dovrà essere depositato presso la sede sociale e pubblicato sul sito Internet secondo le modalità previste dalla Consob.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 21 settembre 2010

CONTABILITA?: nel bilancio in formato Xbrl la nota integrativa mantiene il Pdf/A

Secondo le nuove regole operative concordate tra l’Osservatorio Unioncamere e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, per il deposito dei bilanci delle società di capitali secondo il nuovo formato Xbrl, le tassonomie disponibili sul sito di DigiPA riguardano solo lo stato patrimoniale e il conto economico, la nota integrativa resta fuori dall’obbligo di adozione di Xbrl e va depositata, come per il verbale dell’assemblea, la relazione degli amministratori, ecc., ancora in formato Pdf/A. Il prospetto contabile va depositato in Pdf/A solo se la tassonomia non è sufficiente a rappresentare la situazione aziendale, nel rispetto del principio di chiarezza, correttezza e verità, previste dall’art. 2423 del Codice Civile. Sono fuori dal formato Xbrl i bilanci finali di liquidazione.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 22 aprile 2010

BILANCI: attenzione alla mutualità prevalente per le società cooperative

Per i bilanci 2009 delle società cooperative bisogna prestare attenzione alla mutualità prevalente. L’art. 10 c. 4 legge 99/2009 prevede che le cooperative, per dimostrare la mutualità prevalente, devono comunicare annualmente in via informatica le notizie di bilancio all’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative. L’adempimento si formalizza tramite la compilazione del modello C17 che si trasmette al registro delle imprese in occasione della redazione del bilancio annuale. Sul sito del registro è disponibile la versione 3.04 del modulo, che dovrà essere utilizzato per la trasmissione del bilancio 2009. La mancata compilazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di nuova emanazione e la sospensione semestrale dell’attività della cooperativa, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 02 aprile 2010

BILANCI XBRL PER I CONSORZI

Con una circolare resa nota ieri 7 gennaio 2010, la Unioncamere annuncia che anche i consorzi con attività esterna dovranno depositare il bilancio in formato elettronico elaborabile (XBRL). I consorzi con attività esterna devono annualmente depositare il bilancio entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio osservando le norme previste per il deposito bilanci delle Spa. I bilanci andranno depositati entro febbraio 2010; sono escluse le società che adottano per obbligo o facoltà i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs).

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 08 gennaio 2010

Società: esclusi dal formato XBRL i bilanci 2008

Dal 16 febbraio 2009 sul sito del Cnipa - www.cnipa.gov.it - sono pubblicate le specifiche tecniche della versione italiana del formato Xbrl per i bilanci. L'Xbrl è il nuovo linguaggio elettronico che prenderà il posto del vecchio Pdf. Considerando la data di pubblicazione da parte del Cnipa delle "tassonomie", l'adozione della nuova modalità troverà applicazione ai bilanci degli esercizi che si chiuderanno successivamente a questa data, quindi solo dalla seconda metà dell'anno in corso. Sono escluse tutte le imprese il cui esercizio si chiude il 31 dicembre 2008, le società quotate e quelle non quotate che redigono i bilanci in conformità ai principi contabili internazionali.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 20 febbraio 2009

CONTABILITA?: la prima stagione del bilancio in XBRL

Al debutto il nuovo bilancio in XBRL per le imprese che applicano i principi contabili nazionali. E’ stato pubblicato sulla G. U. n. 304 del 31 dicembre 2008 il decreto che dà attuazione alla tassonomia elaborata dall’associazione italiana Xbrl. La tassonomia rivede le voci di bilancio in base agli schemi previsti dal Codice civile. Riguardano solo Stato patrimoniale, Conto economico, compresi i conti d’ordine. Resta esclusa la nota integrativa non contemplata con uno schema fisso dal Codice civile. Sono rivisti, altresì, gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico del bilancio redatto in forma abbreviata e di quello consolidato. Quindi, le imprese e i professionisti, si troveranno due schemi di bilancio che conterranno ulteriori specificazioni.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata sabato, 03 gennaio 2009