Studio Dott. Righetti & Associati

News correlate per l'argomento "cassazione"


LA CASSAZIONE SANCISCE LA DEDUCIBILITA' DEI COMPENSI AI MANAGER

La sentenza n. 24957 del 10 dicembre 2010 della Corte di Cassazione sancisce la piena deducibilità dei compensi ai manager. L’amministrazione finanziaria non può neanche mettere in discussione i loro importi, riportandoli a “valore normale”. La sentenza è un passo importante al disbrigo della confusione sulla materia. La stessa Cassazione, la scorsa estate, con un'ordinanza, aveva negato la possibilità di dedurre i compensi per gli amministratori delle società di capitali, in quanto assimilati a imprenditori (ordinanza 18702 del 13 agosto 2010). Le due pronunce sono in contrapposizione. A settembre il governo nel rispondere a un'interrogazione parlamentare, che chiedeva come si intendesse rimediare alla situazione che si era creata dopo quella pronuncia, aveva semplicemente richiamato le norme che apertamente consentono la deducibilità dei compensi, senza accennare a possibili interventi che apparivano inutili, data la chiarezza delle regole. Quest’ultima sentenza, ignorando l’ordinanza di agosto, indica come spesso i giudici cambino parere, anche se in questo caso si recupera un “errore” a favore del contribuente.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 13 dicembre 2010

CASSAZIONE: la Corte conferma la linea di esenzione dall?Irap per i medici di base

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24953/2010) il medico di base convenzionato non paga l’Irap, sempre che l’organizzazione dello studio rispetti quanto previsto dalla convenzione del servizio sanitario nazionale. La Corte ritiene che per il medico di medicina generale convenzionato SSN la prova dell’autonoma organizzazione non è fornita dall’utilizzo di quelle attrezzature obbligatorie previste dalla convenzione (sono beni strumentali indispensabili, e come tali rispondono al requisito della minimalità), è necessario verificare caso per caso la sussistenza dell’autonoma organizzazione. In assenza di questo elemento, il medico è esentato dall’imposizione.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 10 dicembre 2010

CASSAZIONE: il litisconsorzio si applica anche alle associazioni di professionisti

L’ordinanza di Cassazione (n. 24674 depositata ieri) stabilisce che regole sul litisconsorzio necessario si applicano anche alle associazioni tra professionisti; l’immediata conseguenza è che un procedimento instauratosi nei confronti di un associato, per maggior reddito contestato all'associazione, deve essere esteso a tutti gli altri interessati (associati e associazione). Il caso parte dal ricorso di un socio di uno studio associato contro il maggior reddito addebitatogli in conseguenza di una rettifica eseguita all'associazione. Secondo l’amministrazione l'accertamento relativo al reddito di associazione tra professionisti interessava necessariamente tutti gli altri soci e la stessa associazione. E la Corte ha condiviso la tesi della sussistenza del litisconsorzio necessario: in particolare, nel caso esaminato, trova applicazione il principio espresso dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 14815/2008) in tema di litisconsorzio necessario tra soci e società di persone, applicabile, per identità di situazioni, anche alle associazioni tra professionisti.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 07 dicembre 2010

CASSAZIONE: il reato penale di chi non versa l'Iva dovuta da dichiarazione si conferma il 27 dicembre

Gli omessi versamenti Iva da dichiarazione annuale devono essere effettuati entro il 27 dicembre dell’anno successivo alla presentazione del modello. Lo si legge nella sentenza n. 38619 depositata il 3 novembre scorso della III sezione penale della Corte di Cassazione. La decisione deriva dal riferimento all’art. 10 ter DL 74/2000 introdotto dall’art. 35 DL 35/2006: chiunque non versa l’Iva dovuta risultante dalla dichiarazione annuale, per importi superiori a 50 mila euro, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo s’imposta successivo incorre nel reato penale punibile con la reclusione da sei mesi a due anni. La sanzione penale può essere evitata se, prima dello spirare del termine indicato, il contribuente moroso versa anche parte dell’imposta dovuta in modo da scendere sotto la soglia dei 50 mila euro. Se il versamento viene effettuato dopo il termine, magari in coincidenza dell’avviso bonario emesso dall’Agenzia delle entrate, si beneficerà di uno sconto di pena fino alla metà e non si applicheranno le pene accessorie.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 08 novembre 2010

CASSAZIONE: il riconoscimento del rapporto di associazione in partecipazione

Secondo la Corte di Cassazione - sentenza n. 19833 del 20 settembre 2010 – un rapporto di associazione in partecipazione è riconosciuto grazie alla indefettibile presenza del fattore di rischio assunto dall'associato, la cui remunerazione dell'attività lavorativa dipende da un parametro variabile (vedi il risultato netto dell'esercizio), con la conseguente assunzione del rischio di partecipare alle perdite, nonché il concreto esercizio della facoltà di controllo dell'andamento economico dell'azienda e l'effettuazione periodica dei conguagli nell'ipotesi di corresponsione anticipata di acconti.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 28 ottobre 2010

CASSAZIONE: la prestazione di garanzia per la compensazione IVA per i gruppi

Con la sentenza 21515 depositata ieri, 20 ottobre 2010, la Corte di Cassazione ha affermato che non è necessaria la prestazione di garanzia in caso di compensazione IVA infragruppo se il credito d'imposta della società è divenuto incontestabile. La funzione di garanzia viene meno se accertato che non sussiste l'infedeltà della dichiarazione fiscale e non ha alcuna giustificazione giuridica una volta individuati con esattezza debiti e crediti, perché manca il rischio per l'erario. Il caso vede contrapposta l’Agenzia delle entrate, che richiedeva il pagamento dell’IVA di una società facente parte di un gruppo in capo al quale aveva compensato il debito di una con il credito dell’altra, senza aver prodotto la garanzia entro i termini di legge. La cartella con le relative sanzioni per omesso versamento veniva annullata perché era decorso il termine per la rettifica della dichiarazione. Per i giudici di merito la ragione fondamentale risiede nel fatto che il contribuente vantava un credito d'imposta, divenuto incontestabile, da opporre validamente in compensazione. La pretesa dell'amministrazione, secondo la Cassazione era divenuta inesigibile, anche se originariamente legittima, considerato che il contribuente era tenuto a versare una somma pari all'IVA a debito entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, non avendo prestato idonea garanzia. Tuttavia, l'impossibilità di controllare la dichiarazione e la certezza delle posizioni di credito e debito comportavano l'inesigibilità del tributo richiesto con interessi e sanzioni.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 21 ottobre 2010

CONDONI: gli omessi versamenti non perfezionano la sanatoria

L’ordinanza della quinta sezione civile della Corte di cassazione, n. 20966 depositata ieri 11 ottobre 2010, conferma l’orientamento in auge circa la definizione dei condoni in caso di omessi versamenti se la seconda e terza rata sono state pagate con ritardo. Il caso è quello di una società che aveva impugnato una cartella di pagamento a seguito di un controllo automatizzato sulla dichiarazione, dal quale erano emersi omessi versamenti. A fronte del ricorso presentato in base all'articolo 9-bis della legge 289/02, l'Agenzia delle entrate riteneva che il ritardato pagamento di seconda e terza rata aveva determinato il mancato perfezionamento del condono. La Ctp ha dato ragione al contribuente ritenendo definita la violazione; la Ctr ha confermato la sentenza di primo in quanto il pagamento di una rata rendeva inefficace il condono, ma non per il caso della definizione degli omessi versamenti. I giudici di Cassazione hanno dato, invece, ragione all’Agenzia sostenendo che non è configurabile in tema di condono, proprio per il carattere eccezionale di tale istituto, un principio generale destinato a valere in caso di silenzio del legislatore.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 12 ottobre 2010

CASSAZIONE: contributi Inps anche ai clandestini extracomunitari

La Corte di Cassazione nella Sentenza n. 22559 del 5 novembre 2010 afferma che i contributi INPS devono essere versati dall'azienda al lavoratore extracomunitario, anche se clandestino. Nelle prestazioni di lavoro rese da cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno, l'illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative del Testo Unico sull'immigrazione non esclude l'obbligo retributivo e contributivo a carico del datore di lavoro. Il verbale di accertamento inviato dall'INPS per mancato versamento dei contributi per i lavoratori extracomunitari impiegati senza permesso di soggiorno è lecito, in quanto, anche se è commesso il reato di aver favorito la permanenza di clandestini nel territorio della Stato, non impedisce l'emersione degli effetti propri del contratto di lavoro e l'obbligo di pagare i contributi evasi.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 12 ottobre 2010

CASSAZIONE: si attenua la presunzione per gli accertamenti bancari

Con la sentenza del 6 ottobre 2010, n. 20735, la Corte di Cassazione chiarisce che negli accertamenti bancari i prelevamenti possono essere riconosciuti quali costi, senza che scatti la presunzione di maggiori ricavi, se il contribuente prova di averli sostenuti. I fatti traggono spunto da indagini finanziarie svolte dalla Guardia di Finanza nei confronti di un contribuente i cui versamenti e prelevamenti venivano considerati maggiori ricavi. La commissione regionale abbatteva l'accertamento riconoscendo una percentuale di costi determinati forfetariamente; l'Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione perché a suo avviso era stata violata la normativa sulle presunzioni conseguenti a indagini finanziarie per la quale anche i prelevamenti, oltre ai versamenti, si considerano ricavi in assenza di giustificazioni. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo non corretto abbattere i ricavi in modo forfetario in quanto l'onere della sussistenza dei costi incombe sul contribuente pena l'applicazione delle previste presunzioni. La prova può soddisfarsi con l’indicazione da parte del contribuente del beneficiario del prelevamento. Anche l’Agenzia (circ. 32/E del 2006) ritiene che non scatti la presunzione se il contribuente indichi l'effettivo beneficiario del prelevamento. Per quanto concerne il riconoscimento dei costi in nero, la sentenza ritiene in via presuntiva che a un ricavo occulto corrisponda un costo anch'esso occulto, senza che venga fornita prova.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 08 ottobre 2010

LAVORO: interessante sentenza della Cassazione sui tempi di vestizione del lavoratore e la loro remunerabilità

La Cassazione consolida il principio della computabilità come orario di lavoro (sentenza n. 19358 – 10 settembre 2010). Esattamente, il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa aziendale si considera orario di lavoro. Il caso prende spunto dalla richiesta di retribuzione fatta da un gruppo di dipendenti alla società presso la quale erano assunti del tempo impiegato per transitare al tornello di ingresso, recarsi presso il locale spogliatoio, indossare gli indumenti di lavoro forniti dall'azienda e accedere al reparto per l'inizio del turno, nonché dello stesso tempo impiegato per compiere le operazioni inverse, a fine turno. La Suprema corte, nell'accogliere la sentenza dei giudici di merito impugnata dalla società, ha ritenuto che il tempo necessario per la vestizione costituisse lavoro retribuito, confermando la determinazione in via equitativa della quota oraria attratta nell'alveo del lavoro effettivo.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 27 settembre 2010

CASSAZIONE: studi di settore compatibili con il part time, ma ....

Il lavoro part-time del professionista che non consente di conseguire i ricavi previsti dai parametri deve essere documentato. Ad asserirlo è la Cassazione con la sentenza 19957, depositata il 21 settembre 2010. Il caso prende spunto dal ricorso di un ingegnere a cui l’amministrazione aveva contestato un maggior reddito per l’applicazione dei parametri, ma è conseguentemente estensibile anche agli studi di settore. Secondo i giudici il tempo dedicato dal contribuente al lavoro autonomo non incide direttamente sulla determinazione dei suoi ricavi, né il contemporaneo esercizio di due attività può costituire, da solo, motivo sufficiente per disattendere le conclusioni dell'amministrazione finanziaria. Il contribuente è tenuto a provare che il tempo impiegato nello svolgimento del lavoro dipendente incide sulla redditività del lavoro autonomo, non in astratto ma concretamente con esposizione di orari, tempi di esecuzione di ogni prestazione, impegno temporale complessivo dell'occupazione alternativa, impegni professionali rifiutati o impossibili per carenza di tempo disponibile.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 22 settembre 2010

CASSAZIONE: per il disallineamento dagli Studi l'intervento chirurgico deve essere provato

Con la sentenza n. 19754 depositata il 17 settembre 2010, la Cassazione rigetta il ricorso di un professionista al quale era stato notificato un avviso di accertamento con la richiesta di un maggior reddito. Le ragioni del ricorso del contribuente erano basate sull’effettuazione di un intervento chirurgico e la conseguente convalescenza, che avevano certamente condizionato la produzione dei ricavi ed il rispetto dei parametri e degli studi di settore. Secondo la Cassazione, pur essendo motivazioni valide è necessario, per sortire l’effetto disallineante, che esse siano concretamente provate con idonea documentazione atta a spiegare tutti i problemi relativi all’intervento chirurgico sia a livello psicologico, sia a livello esistenziale. Inoltre, per stabilire l’incidenza di tale evento sulla capacità produttiva di reddito non rileva il fatto proprio, ma la durata dell’eventuale inabilità a riprendere l’attività lavorativa.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 22 settembre 2010

CASSAZIONE: l'accertamento su una lite passata estende l'efficacia su altre annualità

La Cassazione, con ordinanza n. 19615 depositata ieri, precisa che l'accertamento su un fatto compiuto da una sentenza passata in giudicato estende la sua efficacia anche ad altri giudizi relativi a differenti periodi di imposta se riguarda un punto importante di entrambe la cause. Il caso prende spunto da un controllo fatto ad un artigiano dove venivano contestate violazioni relative a più periodi di imposta ma, sostanzialmente, su medesimi fatti. La sentenza definitiva per uno dei periodi giustificava la richiesta che l'accertamento dei fatti avesse efficacia anche per gli altri periodi nei quali i procedimenti erano ancora in corso. La Corte ha evidenziato la legittimità di tale estensione; si tratta dell'applicazione, in materia tributaria, del consolidato orientamento secondo cui, allorché due giudizi, tra le stessi parti, abbiano a oggetto un medesimo negozio o situazione giuridica, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo di entrambe le cause preclude l'esame ulteriore di tale punto accertato e risolto nell'altro procedimento pendente.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 17 settembre 2010

SOCIETA': ricapitalizzazione dei soci più onerosa

La ricapitalizzazione della società per la ricostruzione del capitale eroso dalle perdite costerà più cara. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 15585 del 30 giugno 2010) è soggetto al 3% di imposta di registro il finanziamento soci, attuato sulla base di un contratto verbale tra socio finanziatore e società finanziata, deliberato dall’assemblea ordinaria per la ricostituzione del capitale sociale azzerato da perdite, mediante rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento con la definitiva acquisizione delle somme versate come patrimonio netto della società.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 13 settembre 2010

CASSAZIONE: rapporti di lavoro familiari senza vincolo di subordinazione

La sezione lavoro della Cassazione nella sentenza 17992/2010 respinge le richieste di una donna che aveva portato in giudizio la suocera, titolare di un commercio di ortofrutticoli, per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni dovute e mai corrisposte. Secondo la Corte, il lavoro svolto nella fattispecie illustrata non può essere considerato automaticamente di natura subordinata. Infatti, anche se viene meno la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela non conviventi, l'interessato ha comunque l'obbligo di dimostrare in maniera precisa e dettagliata l'esistenza di un contratto di lavoro subordinato; la prova deve essere precisa e rigorosa, devono essere dimostrati tutti gli elementi gli elementi costitutivi ed, in particolare, i requisiti dell'onerosità e della subordinazione. Tra l’altro, la donna non era tenuta al rispetto di un orario di lavoro né le venivano impartite specifiche direttive, in più, erano trascorsi quattro anni dalla prima richiesta di trattamento economico alla cessazione del presunto rapporto di lavoro.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 06 settembre 2010

ACCERTAMENTO: secondo la Cassazione il condono tombale non inibisce le verifiche

La Cassazione accoglie le ragioni dell’Agenzia delle entrate in merito a verifiche fatte a contribuenti che avevano aderito al condono tombale legge 289/02. L’ordinanza è la n.18942 del 31 agosto 2010 della sezione tributaria. Il caso si riferiva a una società a cui veniva contestato un credito Iva, successivamente compensato, perché formato attraverso fatture ritenute per operazioni inesistenti. Il periodo esposto era stato interessato da condono tombale, e la società eccepiva l'impossibilità di rettificare la dichiarazione oggetto di definizione. La commissione provinciale respingeva il ricorso mentre la regionale, in esito all'appello della società contribuente, condivideva la tesi del contribuente rilevando, in particolare, che la possibilità di controllo dell'ufficio negli anni condonati era legata esclusivamente alle richieste di rimborso e non anche alle compensazioni. La Cassazione è stata di avviso contrario, accogliendo la tesi dell’Agenzia e permettendole di verificare la regolarità di quel credito Iva indebitamente compensato.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 02 settembre 2010

IMMOBILI E CONDOMINIO: semplificati i millesimi, la maggioranza cambia le tabelle

La Cassazione cambia le regole sulle tabelle millesimali. Le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 18477 del 9 agosto, chiariscono che “la delibera che approva le tabelle non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo, determinato in base a una valutazione tecnica”. La delibera che approva le tabelle sancisce è un’operazione meramente tecnica: il semplice riconoscimento che le operazioni sono state compiute in conformità al precetto legislativo non può qualificarsi attività negoziale. Viene così cancellata la teoria per la quale l'approvazione della tabella millesimale costituirebbe un “negozio di accertamento” del diritto di proprietà sulle parti comuni; la tabella non incide sul valore dalla proprietà, ma solo sugli obblighi contributivi. Eventuali errori della nuova tabella possono essere corretti mediante la speciale azione di revisione prevista dall'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 01 settembre 2010

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE: la spettanza per i figli delle coppie di fatto

La Cassazione, entrando nel merito della corresponsione degli assegni al nucleo familiare e in particolare con riferimento ai figli, evidenzia che la normativa sull’assegno richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto; questo significa che non è condizione necessaria l’inserimento nella famiglia legittima. Viene interpretato in modo esteso il concetto di nucleo familiare: così delineato va al di là della famiglia configurata dal matrimonio ricomprendendo i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 09 luglio 2010

COMUNICATI: gli avvocati potranno consultare online lo stato dei ricorsi

Grazie al protocollo di intesa tra il Consiglio nazionale forense e la Cassazione, firmato nel novembre scorso dai rispettivi presidenti, gli avvocati potranno consultare online e senza oneri economici lo stato dei ricorsi in Cassazione, sia civili che penali, e i ruoli di udienza. In un comunicato il Consiglio nazionale forense spiega che tra i più rilevanti nuovi servizi offerti gratuitamente all'avvocatura ci sono l'accesso, la ricerca e l'interrogazione dei ricorsi civili e penali. Sono state ampliate le categorie di professionisti che potranno accedere, comprendendovi l'avvocatura dello stato e gli avvocati Inps. Per l'interrogazione delle banche dati sarà necessario essere in possesso di un certificato di autenticazione rilasciato da una certification authority riconosciuta dal Cnipa e disporre di un dispositivo di autenticazione (lettore smart card o business key) da collegare al proprio computer. L'accesso è consentito dal web link dedicato dal sito istituzionale del Cnf oppure dal link diretto.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 07 luglio 2010

CASSAZIONE: l?ICI prima casa è agevolabile per unità immobiliari contigue

I giudici di Cassazione – sentenza 12269 del 19 maggio 2010 – hanno stabilito che il contribuente ha diritto all’esenzione ICI se utilizza diversi immobili come abitazione principale, ed anche nel caso non sia l’unico titolare; quello che conta è l’effettiva utilizzazione dell’immobile come abitazione immobiliare, considerato nel suo complesso a prescindere dalle unità catastali. La sentenza è in pieno contrasto con quanto asserito, invece, dal ministero dell’Economia, secondo il quale immobili contigui ma con rendite diverse, seppur adibiti tutti ad abitazione principale del contribuente, non sono agevolabili insieme a meno della richiesta di accatastamento unitario.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 26 maggio 2010

CASSAZIONE: bancarotta fraudolenta per il professionista componente del collegio sindacale

 La quinta sezione penale della Corte di Cassazione - sentenza n. 19545 del 24 maggio 2010 - ha confermato il giudizio del Tribunale e della Corte d’appello, che avevano condannato per bancarotta fraudolenta un commercialista facente parte di un collegio sindacale in un’azienda che, nel suo ruolo di “guida tecnica” delle operazioni, aveva organizzato i trasferimenti dei beni di massimo valore a un’altra azienda, mentre la sua impresa falliva. L’operazione è considerata frode, vista l’opera di distrazione dei beni. Ancora una volta un intervento a carico del commercialista da parte della Cassazione; altre sentenze avevano condannato professionisti e aziende assistite, come la n. 9916/2010, dove la terza sezione civile ha condannato il commercialista a pagare al cliente la metà delle sanzioni fiscali per aver inserito costi non documentati e non inerenti all’anno d’imposta (ne avevamo parlato giorni scorsi), e la n. 37/2010 nella quale la Cassazione ha precisato che il commercialista che non versa al Fisco i soldi dei clienti deve pagare le imposte come redditi diversi.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 26 maggio 2010

CASSAZIONE: valida la cartella incompleta

La sentenza 10805/2010 della Cassazione ritiene valida la cartella di riscossione se manca il responsabile del procedimento e la sottoscrizione del documento. Il caso prende spunto dal ricorso del concessionario sulla legittimità di una cartella notificata nel 2001 e ritenuta illegittima nei giudizi di merito per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, e per la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento. Secondo il collegio “la cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del DPR 602/1973, quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice”. Nello specifico, benché non fosse espressamente indicato chi doveva seguire l'iter dell'attività esattoriale, era semplice l'individuazione dell'ufficio a cui rivolgersi per le informazioni necessarie tanto che il contribuente è riuscito a presentare una tempestiva impugnazione. Tra l’altro, la vicenda esaminata, risaliva a un fatto accaduto prima del 1° giugno 2008, data in cui il comma 4-ter dell'articolo 36 del DL 248/2007, prevede l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 24 maggio 2010

CASSAZIONE: la responsabilità del commercialista in ordine alla tenuta della contabilità

Il commercialista che indica in dichiarazione costi non documentati o non inerenti all’anno di imposta di riferimento deve risarcire il contribuente della metà delle sanzioni inflitte dal fisco: lo sancisce la Cassazione con la sentenza n. 9916/10. Il fatto trae spunto dal caso di un commercialista che ha esposto nella dichiarazione del cliente costi non documentati e non inerenti; ha detratto l’ILOR per l’ammontare massimo dell’anno sebbene il cliente avesse operato come imprenditore individuale soltanto per alcuni mesi dell’anno; ha adombrato l’esistenza di un accordo con il cliente per l’appostazione di costi non dimostrati. Sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno condannato il professionista a pagare la metà delle sanzioni applicate dall’erario, e in sede di ricorso in Cassazione anche i giudici di merito hanno ritenuto colpevole il professionista. Questo in virtù del fatto che un professionista è tenuto dal codice di deontologia professionale a tenere un comportamento corretto, il che lo rende responsabile del suo operato; inoltre, per il caso specifico: l’accordo con il contribuente, contrario alla legge e alle regole professionali, non fa venir meno l’obbligo del commercialista a comportarsi correttamente; non rileva in alcun modo la circostanza che il cliente tenesse la sua contabilità in modo disordinato.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 29 aprile 2010

CASSAZIONE: i tributi pagati dall?intermediario sanano il debito

La Cassazione con la sentenza 8451/2010 respinge il ricorso dell’INPS nei confronti di una società. L’opposizione presentata da un’azienda nei confronti dell’INPS contestava la richiesta di pagamento di somme per omissione contributiva. Secondo l’Istituto la società aveva fatto ricorso illecito a prestazioni di manodopera di personale formalmente dipendente da una cooperativa, con violazione del divieto di interposizione previsto dalla legge. L’INPS non riconosceva il pagamento della contribuzione da parte di un terzo (la cooperativa) per la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, dove non sarebbe ipotizzabile alcuna forma di fungibilità tra soggetti tenuti all’adempimento delle obbligazioni. Ebbene, la Cassazione ha invece ritenuto, che in base all’art. 1180 del codice civile, l’obbligazione previdenziale “può essere adempiuta con effetti satisfattivi anche da un terzo” (datore di lavoro apparente). Inoltre, i contributi così versati non sono ripetibili, non potendosi consentire, proprio per la “protezione” del lavoratore, che sia annullata la contribuzione costituita a suo favore da parte del datore di lavoro apparente.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 28 aprile 2010

CASSAZIONE: lavoro a tempo determinato con causale

 La Corte di Cassazione - sentenza n. 6328 del 16 marzo 2010 – entra nel merito del lavoro a tempo determinato per tutelare il lavoratore da un uso indiscriminato del contratto. Per evitare tale rischio il legislatore, con il disposto all'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro. Le ragioni giustificatrici devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell'effettiva portata delle stesse e quindi il relativo controllo di effettività. In presenza di più ragioni legittimanti, è necessario che le parti le indichino tutte nel contratto di lavoro ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà. Dalla nullità della clausola appositiva del termine non discende la nullità dell'intero contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 1419 c.c. bensì la invalidità parziale relativa alla sola clausola e la instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 19 aprile 2010

CASSAZIONE: quando il valore di avviamento non rileva ai fini IRPEF

La Cassazione, con l’ordinanza n. 7023/2010, afferma che non sempre il valore dell’avviamento nella cessione di azienda rileva ai fini IRPEF, se il contribuente prova di aver venduto a un prezzo inferiore. Secondo i giudici, dal valore dell’avviamento l’amministrazione finanziaria può procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione del registro. Ai fini dell’onere della prova, come detto a carico del contribuente, questo potrà superare bene la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva ai fini del registro, dimostrando di aver concretamente venduto a un prezzo inferiore.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 13 aprile 2010

CASSAZIONE: la detrazione IVA su un bene acquistato spetta anche quando l?attività si occupa di vendita di parti di esso

In merito ad una istanza di un contribuente che si vedeva rettificata l’IVA su un bene acquistato anni prima e successivamente rivenduto, perché l’attività della sua società non prevedeva espressamente la commercializzazione di quel bene ma di suoi pezzi, la Cassazione con la sentenza n. 5753 depositata il 10 marzo u.s., gli ha dato ragione. Spetta la detrazione IVA perché, secondo la giurisprudenza comunitaria, se sussiste un nesso immediato e diretto tra una specifica operazione a monte e una a valle che conferiscono il diritto alla detrazione, questo diritto deve essere riconosciuto al contribuente.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 18 marzo 2010

CASSAZIONE: le false detrazioni di assegni familiari sono considerate truffa!

L'imprenditore che porta in detrazione gli assegni familiari senza corrisponderli ai propri dipendenti è punibile per truffa e non per semplice evasione contributiva, così recita la sentenza di Cassazione II sez. penale, n. 8537 del 3 marzo 2010. Secondo i giudici la fittizia esposizione di somme non corrisposte al lavoratore induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio realizzando in questo modo un ingiusto profitto, tipico del reato di truffa.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 05 marzo 2010

LA CASSAZIONE SULLE ISCRIZIONI IPOTECARIE

Con la pronuncia n. 4077 del 22 febbraio 2010 le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno espresso il principio per il quale è ammessa l’iscrizione ipotecaria sugli immobili solo se il debito del contribuente verso il Fisco ammonta ad un importo superiore agli 8.000 euro. Diversamente l’ipoteca deve considerarsi nulla. L’iscrizione ipotecaria è un atto strumentale e diretto, all’ipoteca risultano applicabili le disposizioni relative all’espropriazione, anche quella riferita al limite di valore del credito. Va quindi annullata l’iscrizione di ipoteca sugli immobili effettuata da Equitalia in quanto si tratta di debiti di valore esiguo.

 

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 26 febbraio 2010

CASSAZIONE: no alla doppia contribuzione per il socio di società commerciali

Con la sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010 le Sezioni Unite della Cassazione pongono fine alle pretese dell'INPS riguardo la doppia iscrizione, IVS commercianti e Gestione separata, per soci di società commerciale (srl) che oltre a svolgere personalmente la propria attività in azienda con carattere di abitualità, fossero anche amministratori della medesima società, percependo apposito compenso. Secondo l'Ente era possibile la doppia iscrizione contributiva del socio alla gestione commercianti quale coadiutore della società, e alla gestione separata per i compensi percepiti come amministratore della stessa con l’addebito dei contributi relativi. Il Supremo Collegio ha completamente disatteso l'interpretazione fornita dall'Ente evidenziando che il criterio dettato dal comma 208 sulla attività prevalente opera in tutti i casi in cui i soggetti che devono essere iscritti alla gestione commercianti esercitino contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, quale anche l'iscrizione alla gestione separata come amministratori. Il socio dovrà solo assoggettarsi al regime contributivo relativo all'attività lavorativa svolta con carattere di prevalenza.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 18 febbraio 2010

CASSAZIONE: esercizio dell'autotutela in corso del giudizio

La sentenza di Cassazione n. 3519/2010 afferma che l'autotutela può essere esercitata con un giudizio in corso, a patto che i poteri del rappresentante dell'ufficio non siano sottoposti a limitazione. Viene chiarito che il funzionario può procedere in contraddittorio con il contribuente a una rivalutazione quantitativa e qualitativa degli elementi fondanti dell'atto di accertamento, pervenendo, così, ad una definizione più coerente con i dati oggettivi al fine di evitare una inutile prosecuzione del contenzioso. La possibilità di "cambiare idea" è prevista per l'amministrazione in relazione al principio di indisponibilità dell'imposizione tributaria.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 17 febbraio 2010

CASSAZIONE: la cartella di pagamento non può essere oggetto di sanatoria

La Cassazione si esprime in merito ad una questione che ha visto contrapposta una società e l'amministrazione finanziaria riguardo una controversia Iva. In merito alla lite veniva emesso avviso di rettifica con la liquidazione dell'Iva dovuta maggiorata di sanzioni ed interessi. La ricorrente impugnava l'atto in vari gradi di giudizio; nelle more del giudizio la società decise di aderire alla sanatoria fiscale per la chiusura delle liti pendenti, presentando entro i termini prescritti l'istanza per la definizione agevolata. Ebbene, la Cassazione ha precisato che la cartella è un atto tipicamente liquidatorio, e per ciò non può essere condonabile in quanto non avente natura di atto impositivo. Ha precisato che la sanatoria per la chiusura delle liti fiscali pendenti non si può applicare nel caso in cui l'accertamento sul tributo diventa definitivo. Il principio è estendibile a sanzioni e sopratasse qualora si sia esaurita la lite sul rapporto a cui fanno riferimento (sentenza 2439 del 3 febbraio 2010).

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 16 febbraio 2010

CASSAZIONE: RC auto coperta verso i terzi anche se la polizza risulta viziata

La Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 1823 del 15.01.2010, interviene in materia di RC auto viziate. Secondo i giudici il contrassegno garantisce la copertura assicurativa verso i terzi indipendentemente dalla sua validità per tutto il periodo indicato nella polizza. In particolare il suo rilascio da parte dell'assicuratore vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, anche se il contratto non è efficace, poiché verso il danneggiato ciò che rileva è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare il legittimo affidamento dei terzi. Ed ancora, ai fini della validità dell’assicurazione è necessaria solo l’identificazione della targa annotata sul contrassegno assicurativo.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 22 gennaio 2010

CASSAZIONE: i criteri per la concessione del beneficio di acquisto PRIMA CASA

Importante pronuncia della sezione tributaria della Cassazione (ordinanza n. 100 dello scorso 8 gennaio). Si legge: anche il contribuente che è già proprietario di un immobile, sito nello stesso comune di quello per cui si richiedono i benefici nell'acquisto, ha diritto al godimento dell'agevolazione prima casa, qualora il suddetto immobile non presenti caratteristiche di idoneità tali da sopperire ai bisogni abitativi del contribuente stesso. Il caso prende spunto dalla pronuncia di primo grado relativa al possesso di un immobile della contribuente ricorrente, che lamentava l’inidoneità dello stesso, stante la limitata metratura solo 22 mq, a godere dei presupposti previsti dal beneficio. Si faceva notare l’erronea applicazione della legge (art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986) in quanto la stessa norma, in conformità del dettato costituzionale, deve essere interpretata in senso "soggettivo" e, pertanto, in relazione alle ragionevoli esigenze di vita dell'acquirente.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 15 gennaio 2010

CASSAZIONE: intervento sul rimborso IVA in caso di mancata detrazione

In seguito a un caso di richiesta rimborso IVA versata a monte su acquisti effettuati da un istituto medico di diagnosi e cura, dove si riteneva, anche a detta dei giudici di merito chiamati ad esprimersi sulla questione, che l’IVA assolta e non detratta corrispondendo ad acquisti fatti per beni destinati all’attività esentata, fossero da esentare anch’essi, la Cassazione a sezioni unite con la sentenza 355/10 asserisce che non è dovuto alcun rimborso alla richiedente. A supporto si rappresenta il rapporto del primo acquisto fatto dal cedente che ha poi rivenduto al cessionario (la società esentata); ebbene, la richiesta di rimborso doveva essere fatta esclusivamente dal cedente nei confronti dell’amministrazione, visto che egli è tenuto ad addebitare l’imposta al cessionario, e riversarla all’Erario al netto dell’IVA pagata sui suoi acquisti ed importazioni.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 15 gennaio 2010

CASSAZIONE: il consulente che non versa le somme ricevute dai clienti le deve tassare nei redditi diversi

Con l’ordinanza 37 del 5 gennaio 2010 la Cassazione si sofferma sul contenuto e sulla retroattività della norma tributaria contenuta nell’articolo 36, comma 34-bis del Dl 223/2006; in particolare, con riferimento a quei professionisti sleali che non trasferiscono al fisco le somme ricevute dai propri clienti, applica la regola secondo la quale tali somme, essendo proventi illeciti, sono redditi diversi e, come questi, vanno sottoposti a tassazione. Ciò perché risulta impossibile inquadrare tali proventi in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del TUIR.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 11 gennaio 2010

CORTE DI CASSAZIONE: sezione penale ? veicolo con fermo amministrativo

La Corte di Cassazione III sez. penale, con la sentenza n. 44498 del 19 novembre 2009, precisa che non sussiste reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro amministrativo nel caso in cui vengano utilizzati gli stessi beni (veicoli) sottoposti al fermo. Il fermo amministrativo di un veicolo è una misura cautelare che mira a fare cessare la circolazione del veicolo e a provvedere alla collocazione dello stesso in apposito luogo di custodia; il sequestro amministrativo è eseguito nell'ipotesi in cui il codice della strada preveda la sanzione accessoria della confisca amministrativa. E’ evidente che questa pronuncia si ripercuoterà sul contenzioso fiscale ogni qual volta si incorrerà nel fermo fiscale disciplinato dall’art. 86 DPR 602/73.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 02 dicembre 2009

CASSAZIONE: il regime tributario delle plusvalenze sulla cessione di immobili

Nella sentenza n. 20094 del 18 settembre 2009 i giudici di legittimità hanno esaminato in termini probatori e processuali il regime tributario delle plusvalenze sulla cessione di immobili. In riferimento l’esenzione della tassazione di dette plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili nel quinquennio dall’acquisto, rappresenta un’agevolazione tributaria; grava sul contribuente provare che l’unità immobiliare sia stata abitazione propria o dei propri familiari. La sentenza penale di assoluzione dal reato di omessa dichiarazione della plusvalenza non trova rilevanza nel processo tributario, perché entra in conflitto con la regola generale secondo la quale nella fattispecie di agevolazione tributaria l’onere della prova resta a carico del contribuente.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 20 ottobre 2009

CASSAZIONE: L'acquisto in separazione dei beni non entra in comunione di fatto

Con la sentenza di Cassazione del 12 ottobre 2009 - n. 21637 - viene affermato il principio, secondo il quale la moglie non può rivendicare la comproprietà di una casa costruita su un terreno acquistato solo dal marito coniugato in regime di separazione dei beni. La "comunione di fatto" invocata nel caso oggetto di trattazione, non è circostanza che valga a mutare il regime degli acquisti in costanza di matrimonio. Il godimento della casa e il pagamento delle tasse, ha spiegato la Corte, attengono al regime di vita dei coniugi, per cui la moglie può sicuramente godere dell'immobile e, nell'ambito del contributo economico alle esigenze familiari, anche sostenere le spese, senza però che ciò comporti l'acquisto della proprietà in comunione.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 19 ottobre 2009

CASSAZIONE: il giardino è soggetto ad Ici

Secondo la sentenza 19638/09 della Cassazione, il giardino che risulti area edificabile, ma utilizzato pertinenzialmente al fabbricato principale, è soggetto ad Ici qualora il contribuente non abbia provveduto a dichiararlo come pertinenza nella dichiarazione Ici. Il caso prende spunto dal ricorso di un contribuente, possessore di una villetta, del garage annesso, e del relativo giardino. Nel fatto, il giardino non era stato dichiarato. Secondo la Corte, l'omessa dichiarata pertinenzialità del giardino in dichiarazione, visto che quest'ultima rappresenta il momento in cui si instaura il rapporto tra contribuente e Amministrazione in merito al tributo, fa si che il terreno mantenga solo il carattere dell'edificabiltà, e in quanto tale deve essere tassato.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 13 ottobre 2009

CASSAZIONE: emettere fatture gonfiate è reato

Con sentenza n. 37583 del 24 settembre 2009, terza sezione penale, la Cassazione interviene sull’emissione di fatture irregolari e gonfiate. Il caso prende spunto dal comportamento di un gruppo societario, che aveva emesso fatture irregolari: secondo la Corte detto “modus operandi” non è sono solo un comportamento elusivo ma anche un vero e proprio reato. Si addiveniva così alla condanna dell’imprenditore che, per l’appunto, all'interno di un gruppo di piccole aziende edili aveva gonfiato delle fatture rispetto ai pagamenti effettivamente corrisposti creando così fondi neri. Secondo la suprema Corte, il reato si individua nella creazione di vantaggi fiscali in capo a società riconducibili all'imprenditore, il quale, attraverso questo sistema, può creare dei fondi in nero in capo a soggetti che godranno di vantaggi. Il reato ipotizzato viene individuato dal legislatore con il Decreto Legislativo n. 74 del 2000.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 02 ottobre 2009

LA CASSAZIONE SUI CONTENZIOSI

Secondo un’interpretazione della Corte di Cassazione (sentenza 20068), il giudice, nei contenziosi in corso relativi a vicende connesse al condono, del 1991 come del 2002, deve disapplicare le regole sulla sanatoria in quanto contrarie alla normativa comunitaria. Ciò comporta come conseguenza che non vanno ritenute valide le varie definizioni. La decisione parte dall'asserita invalidità della definizione delle liti pendenti effettuata da un contribuente che dopo l’istanza non aveva versato il dovuto. Per la Commissione provinciale e regionale aveva ragione il contribuente, perchè per la validità della definizione non era necessario il pagamento, potendo, l'amministrazione, esigerlo coattivamente. La Cassazione ha rilevato che nelle more doveva farsi riferimento alla sentenza della Corte di giustizia Ue (causa C-132/06) la quale non consente di ritenere compatibile con la normativa comunitaria Iva, non solo le definizioni oggetto della pronuncia dei giudici europei (condono tombale e integrativa semplice) ma anche altri provvedimenti di condono aventi portata diversa come la definizione delle liti pendenti anche se previste da altre norme.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 28 settembre 2009

CASSAZIONE SEZIONE LAVORO: il concorso di colpa non esonera la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio

L'eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina la responsabilità del datore di lavoro, sul quale incombe l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalità. E’ in sintesi la pronuncia della Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 19494 del 10 settembre 2009. L'unico caso in cui si potrebbe configurare un esonero di responsabilità si può ravvisare quando vengono accertati i caratteri di "abnormità" e assoluta "inopinabilità" nel comportamento del lavoratore. Anche il semplice uso di indumenti che in situazioni particolari possono mettere il lavoratore in condizioni pericolose (il caso in esame della Corte trattava della morte per soffocamento del lavoratore per mezzo di una sciarpa impigliata nel carro agricolo utilizzato nelle attività consuete) è da prevenire da parte del datore.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 22 settembre 2009

RESPONSABILITA? DEI PROFESSIONISTI ? CASSAZIONE: l'assicurazione copre solo le attività tipiche del consulente del lavoro

La Cassazione interviene sulle responsabilità civili dei professionisti riferendosi ai consulenti del lavoro (sentenza 18912/2009). Al riguardo si precisa, in relazione a un contratto di assicurazione per responsabilità civile del professionista, che l’oggetto: "la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di consulente del lavoro" copre a titolo di garanzia attività specifiche inerenti il lavoro proprio del consulente; quindi: consulenza fiscale e tributaria, quali compilazioni della dichiarazione dei redditi ed allegati, denuncia annuale IVA, compresi i relativi allegati, registrazione e quant'altro previsto dalla normativa fiscale e tributaria in generale. Di contro, per esempio, la predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo in linea di principio vietata al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie di professionisti, non rientra tuttavia nelle attività "tipiche" previste per il consulente del lavoro. Pertanto, l’assicurazione può rifiutarsi di rimborsare il cliente in caso di errore professionale.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 21 settembre 2009

CASSAZIONE: le delibere condominiali

La sentenza 18192/2009 della II sezione civile della Cassazione si esprime sulle delibere condominali “mute”, quelle cioè dove nel verbale non appare né il numero dei partecipanti al condominio, né l'elenco dei nomi di chi ha votato a favore, ma solo di quelli contrari e astenuti. Si legge “in tema di delibere di assemblee condominiali non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole e il valore da essi rappresentato nonché di verificare che la deliberazione abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'articolo 1136 del Codice civile”.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 16 settembre 2009

CASSAZIONE: la chiusura del negozio in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale

In materia di mancata emissione di scontrino fiscale la quinta Sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19626, si esprime in favore del ministero dell’Economia. Il caso in esame interessa la decisione della Commissione tributaria di Napoli che nel settembre 2004 aveva statuito illegittima la chiusura di un’attività commerciale per ripetuta mancata emissione di scontrini fiscali. L’ordinanza di annullamento della chiusura maturava in seguito alla considerazione che “la sospensione della licenza è una sanzione accessoria neutralizzata dal pagamento di quella pecuniaria”. La Commissione, di contro, ribadendo il principio secondo cui “la sospensione della licenza, in caso siano state accertate tre violazioni nel quinquennio, ha carattere di specialità rispetto all’art. 12.2 DL 471/97”, asserisce che la definizione agevolata della sanzione per mancata emissione di scontrino fiscale non impedisce la sospensione della licenza.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 15 settembre 2009

CASSAZIONE: la deduzione delle perdite eccedenti il capitale nelle Sas

La sentenza n. 15161/2009 si esprime in tema di deduzione delle perdite eccedenti il capitale nelle Sas. I soci di capitale possono dedurre tali perdite qualora la loro ingerenza non occasionale nella gestione aziendale faccia venir meno la limitazione della loro responsabilità. Le norme che regolano le società in accomandita sono contenute nell’art. 2313 del codice civile; fiscalmente si applicano gli artt. 5 e 8 del Tuir, in base ai quali i redditi sono ripartiti in capo ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e senza distinzione tra accomandanti ed accomandatari; le perdite seguono lo stesso criterio, tranne il caso di eccedenza sul capitale dove la ripartizione si applica solo nei confronti degli accomandatari. La sentenza aggiunge del nuovo a quanto appena enunciato: partendo dal fatto che le perdite eccedenti riferite ai soci accomandanti possono essere scomputate dagli accomandatari in proporzione delle loro quote, sancisce che nel momento in cui l’accomandante perde la responsabilità limitata, può dedurre la perdita in eccedenza esattamente come un accomandatario.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 28 luglio 2009

LAVORO: la Cassazione è intervenuta sull'obbligo di fedeltà del lavoratore anche dopo il licenziamento

Seguendo un orientamento già consolidato, la Cassazione afferma che anche i comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto per licenziamento e prima della sua ricostituzione possono assumere rilevanza disciplinare. Occorre però distinguere tra obblighi scaturenti dal sinallagma contrattuale e doveri extracontrattuali, derivanti dall’articolo 2043 c.c. o da norme penali. Su questi ultimi in nessun caso può influire la cessazione del rapporto, perché essi non trovano la loro fonte nel sinallagma contrattuale, e quindi la violazione di tali doveri rileva sempre, anche se posta in essere dopo la cessazione del rapporto, mentre gli obblighi scaturenti dal contratto rimangono a carico del lavoratore per un suo obbligo di coerenza con la volontà di proseguire il rapporto espressa con l’impugnazione del licenziamento, salvo i comportamenti motivati dallo scopo di reperire fonti di sostentamento alternative alla retribuzione di fatto non più corrisposta, con una ricerca svolta dal lavoratore nell’ambito della propria professionalità e quindi anche, eventualmente, presso la concorrenza.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 27 luglio 2009

CASSAZIONE: infortunio in itinere

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla indennità dell’infortunio in itinere occorso durante il percorso casa/lavoro mediante utilizzo di un mezzo di trasporto privato. Affinché un infortunio sia considerato tale è necessaria: “la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa”.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 01 luglio 2009

CASSAZIONE: le Sezioni unite della corte intervengono sull?Irap per agenti e promotori finanziari

Le Sezioni unite della Cassazione civile asseriscono che agenti di commercio e promotori finanziari pagano l’Irap solo se hanno un’autonoma organizzazione. Secondo l’art. 2195 del codice civile le attività degli agenti di commercio e dei promotori finanziari sono di carattere ausiliario: ai fini delle imposte dirette, producono reddito d’impresa anche se non organizzate in forma di impresa. Non è così per l’Irap. Riferendosi alla sentenza del 2001 della Corte Costituzionale, le Sezioni unite ritengono che si possa seguire la strada della Consulta a proposito dell’Ilor, quando asseriva, che per la categoria di cui parliamo, occorreva stabilire se esistessero i requisiti minimi per parlare di impresa. Ebbene, assoggettare a Irap agenti e promotori, contraddirebbe quanto enunciato all’epoca, colpendo una base imponibile fittizia e non reale.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 28 maggio 2009

CASSAZIONE: intervento sulla retroattività dell'applicazione del redditometro

Con la sentenza n. 10028 del 29 aprile 2009 la Cassazione analizza il caso di un accertamento basato sull'applicazione retroattiva del redditometro. Secondo i giudici, in linea generale, i coefficenti presuntivi applicati ai fini del redditometro e contenuti in decreti successivi all'anno d'imposta accertato sono legittimamente utilizzabili e non si prestano a un utilizzo retroattivo. Se, invece, coefficienti contenuti in decreti successivi sono applicati per determinare un reddito maggiore rispetto a quello che si determinerebbe applicando le norme anteriori, essi rappresenterebbero una modifica rispetto alla legislazione precedente, e come tali non possono avere applicazione retroattiva.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 12 maggio 2009

CASSAZIONE: la sentenza 6315 del 16 marzo 2009 precisa i confini del processo fiscale

Si possono contestare davanti la Commissione tributaria accessi, ispezioni e verifiche del Fisco; è necessario, però, che sia stato notificato l'avviso di accertamento. Il merito del giudice tributario non ha per oggetto solo gli atti finali di imposizione, ma investe tutte le fasi che ne hanno determinato la loro formazione e adozione. Quindi, l'eventuale giudizio negativo sulla legittimità o regolarità formale di un atto istruttorio, può determinare l'annullamento di quello finale impugnato. Concluso l'accertamento, gli atti istruttori lesivi di diritti soggettvi del contribuete sono impugnabili davanti al giudice ordinario.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 17 aprile 2009

LA CORTE DI CASSAZIONE SUL REDDITOMETRO

Con la sentenza n. 6813 del 20 marzo 2009, la Corte di Cassazione fa un passo indietro circa la prova documentale da portare in sede di accertamento sintetico da redditometro. Con la sentenza, in relazione alle spese per incrementi patrimoniali rilevanti per il redditometro, si afferma che la prova documentale a carico del contribuente liberatoria dalla previsione scaturita, deve essere data unicamente dalla dimostrazione dell'identità della spesa con i redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Esattamente: " per la norma non è sufficiente la prova della sola disponibilità dei redditi, ma è necessaria anche la prova che la spesa per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta, non con qualsiasi altro reddito, ma proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta". Viene così limitato il diritto di difesa del contribuente, garantito dall'art. 24 della Costituzione.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 27 marzo 2009

CASSAZIONE: gli avvisi di accertamento devono indicare anche la categoria reddituale

Negli avvisi di accertamento deve essere indicata la categoria reddituale ripresa a tassazione, diversamente è violato il principio sancito dalla norma in materia di accertamento fiscale, relativa ai requisiti e alla motivazione degli atti tributari. Entra nel merito la sentenza n. 2878/09 riferita ad un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente, dove si recuperavano a tassazione delle somme "che il datore avrebbe erogato ai dipendenti a titolo di emolumenti senza assoggettarli a relativa ritenuta d'acconto Irpef". Orbene i giudici hanno contestato la parola "emolumenti", un termine molto generico che non consentiva al contribuente l'individuazione corretta della categoria reddituale ripresa a tassazione. Per effetto di tale "insufficienza" i giudici hanno provveduto ad annullare l'accertamento.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 16 febbraio 2009

CASSAZIONE: la deducibilità dei contributi previdenziali del notariato

La Cassazione interviene con l'ordinanza n. 1939 del 27 gennaio 2009 in merito la deducibilità dei contributi previdenziali pagati dai notai. In contrasto a quanto asserito dall'Agenzia delle Entrate in un contenzioso con uno studio notarile in seguito ad avvisi di accertamento per imposte sul reddito, secondo la Cassazione i contributi previdenziali versati alla Cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito complessivo e non devono essere portati in detrazione dal reddito di lavoro autonomo professionale. La Corte, recependo già un precedente in materia (sent. 2780/01), ha smontato la linea dell'Amministrazione per il fatto che l'art. 54 del TUIR al primo comma parla del principio dell'inerenza, che deve essere osservato nell'individuazione dei costi da portare in deduzione. Di contro la posizione del Fisco è centrata sul modo di calcolo dei contributi in questione, diverso da quello degli altri professionisti: sono calcolati sugli onorari repertoriali e non sul reddito dichiarato. Vista la ferma posizione dell'Amministrazione in materia, la risol. 79/E/2002 non ritiene condivisibile l'indirizzo sancito a suo tempo dalla Corte, e visto anche l'interesse del Fisco ad entrare in contenzioso con il contribuente, si immagina che per i notai sarà necessario sostenere il contenzioso per far valere il diritto alla deducibilità piuttosto che detraibilità dei contributi.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 10 febbraio 2009

CASSAZIONE: intervento sull'emissione di fatture false

La terza sezione penale della Cassazione, con sentenza 626/09 del 12 gennaio, entra nel merito delle fatture false: più documenti falsi emessi con riferimento alla stessa dichiarazione annuale non giustificano più di una condanna in sede penale. Il reato del caso faceva riferimento all'art. 2 DL 74/2000; in un preciso anno di riferimento venivano emesse più fatture false che determinavano un notevole abbattimento della base imponibile con conseguente evasione di tasse. La cassazione asserisce, appunto, che l'emissione di più fatture false riferite a un medesimo anno di imposta determinano un solo reato, e ciò perchè l'illecito si concretizza con la redazione della dichiarazione (falsata) e non con l'emissione di più documenti anche se riferiti a diversi soggetti. La registrazione di più fatture fittizie, a livello contabile, viene indicata come attività "prodromica" alla realizzazione del reato che si consuma nel momento che si presenta la dichiarazione "falsa".

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 13 gennaio 2009

CASSAZIONE: cartella di pagamento nulla se si cambia residenza

La cartella di pagamento può essere fermata dal cambio di residenza. E' illegittimo notificare l'accertamento a un indirizzo diverso da quello di residenza. La Cassazione ha accolto un ricorso in merito affermando che, ai fini delle notificazioni degli accertamenti, i cambi di residenza del contribuente hanno effetto "dal momento dell'avvenuta variazione e non dal sessantesimo giorno successivo". Quindi anche una notifica fatta solo alcuni giorni dopo il cambio di indirizzo è da ritenersi nulla (Cass. sentenza 26542/08).

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 25 novembre 2008

CASSAZIONE: la tassazione del TFR va fatta in base alla localizzazione della prestazione

Il TFR deve essere tassato in base alla localizzazione della prestazione, lo asserisce la Cassazione nella sentenza 26438 del 4 novembre 2008. Un'azienda italiana deve tassare il TFR corrisposto al dipendente residente estero in base all'imposizione fiscale nazionale, se deriva da un rapporto di lavoro il cui reddito è prodotto nel territorio dello Stato, diversamente, se deriva da un rapporto di lavoro prestato in via continuativa e con oggetto esclusivo all'estero, deve essere tassato in base all'imposizione fiscale di quel paese. Si precisa che la pronuncia riguarda un caso del 1998, prima dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3, lettera C del Tuir; la sentenza è interessante per l'interpretazione delle altre norme ancora in vigore, ed in particolare dell'art. 23, 2° c., che recita: "il TFR si considera prodotto nel territorio dello Stato se corrisposto dallo Stato da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti". E secondo una recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (341/E del 1° agosto 2008) si considera prodotto nel territorio dello Stato il TFR corrisposto dai soggetti sopraelencati a prescindere dalla circostanza che la prestazione sia eseguita in Italia o all'estero, rilevando solo la residenza del soggetto erogante.

News scritta da: Commercialista telematico - pubblicata martedì, 11 novembre 2008

SCONTRINI FISCALI: la Cassazione conferma l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sulla chiusura dei locali

Una recente sentenza di Cassazione (n. 22549) ribadisce il principio di chiusura dei locali per i soggetti tenuti all'emissione degli scontrini, o delle ricevute fiscali, che ripetutamente omettono di emetterli. Il caso prendeva in esame un contribuente che, entro il termine di proposizione del ricorso, definiva in via agevolata la controversia. Ebbene, anche se per l'art. 16, c. 3 DLGS 472/97, "la definizione agevolata impedisce l'irrogazione di sanzioni accessorie", per i giudici di legittimità il collegamento del precedente art. all'art. 12, c. 2, decreto 471/97, avendo, quest'ultimo, carattere speciale, permette l'irrogazione della sanzione accessoria (chiusura dei locali) anche in presenza di definizione agevolata.

News scritta da: Commercialista telematico - pubblicata giovedì, 09 ottobre 2008

LA CASSAZIONE SUGLI ACCERTAMENTI AI PROFESSIONISTI

Il c/c come indicatore di presunzione di reddito per i professionisti. La cassazione si pronuncia sull'uso del c/c professionale anche se cointestato con il coniuge. Tutte le somme che vi transitano sono considerate inerenti all'attività di lavoro autonomo, comprese quelle di "passaggio" che il contribuente definisce "somme affidate in amministrazione". Per invalidare l?accertamento il professionista deve dimostrare che tali somme nulla centrano con la sua attività, e in tema di ?passaggio? deve dare la prova analitica della inerenza alla sua professione di maneggio di denaro altrui per ogni singola movimentazione bancaria. La sentenza in questione è la n. 14847 del 5 giugno 2008.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 12 giugno 2008