Studio Dott. Righetti & Associati

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COMPENSAZIONI: congelato il nuovo regime

Visti i numerosi dubbi espressi circa l’operatività del nuovo regime sulle compensazioni, in attesa dei provvedimenti attuativi, l’Agenzia delle entrate lo congela. Tuttavia l’amministrazione ha reso noto che vuole confermare il limite dei 1.500 euro previsto dall’art. 31 c. 1 del DL in questione, il 78/2010. Il giro di vite è ora rinviato alla prossima scadenza del 16 febbraio 2011. Pertanto, fino a tale data, si potrà procedere con le compensazioni di debiti e crediti tributari anche in presenza di ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Queste operazioni non saranno soggette a sanzioni sempre che la compensazione non intacchi i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 17 gennaio 2011

CASSAZIONE: l?indebita compensazione non è protetta dal condono tombale

Secondo la Cassazione penale (sentenza n. 42462, della III sezione depositata il 30 novembre 2010), l’indebita compensazione resta reato anche in caso sia stato effettuato un condono tombale e pure nel caso di compensazioni verticali. La pronuncia ha respinto il ricorso di una società a cui veniva contestata la compensazione di un credito Iva inesistente, che aveva prodotto un importante risparmio d'imposta. In particolare, la corte ha fornito importanti indicazioni sull'applicazione dell'articolo 10 quater del DL 74/2000 che ha per oggetto i casi di indebita compensazione. La sentenza osserva che non è d'ostacolo all'accertamento della violazione e all'esercizio dell'azione penale l’adesione al condono tombale previsto dalla Finanziaria per il 2003; si legge: “l'adesione del contribuente alla definizione automatica delle annualità pregresse, se comporta che non possono essere apportate modifiche agli importi dichiarati a seguito della definizione automatica, non sottrae all'ufficio il potere di contestare il credito”.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 02 dicembre 2010

NOVITA': la norma sulle compensazioni dal 1° gennaio

Le nuove norme sulle compensazioni stabilite dall’art. 31 DL 78/2010, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2011, precludono la compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. La norma pone due condizioni: iscrizione a ruolo e scadenza del termine per il pagamento (60 gg. successivi). Entrando in vigore a gennaio, si ritiene che le situazioni ostative alla compensazione saranno considerate da quest'ultima data. In situazioni analoghe del passato, il legislatore aveva ben individuato l’ambito temporale di applicazione, in assenza di direttive esplicite in tal senso, il divieto non dovrebbe trovare applicazione sui ruoli scaduti prima del 1° gennaio 2011. I periodi a cavallo di anno, invece, dovrebbero rilevare come ostative alla compensazione: nel caso di una cartella notificata nell’ultimo periodo (novembre, dicembre) i 60 gg. successivi utili per effettuare il pagamento risulteranno "pendenti" al 1° gennaio del prossimo anno.

News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 09 novembre 2010