News correlate per l'argomento "contribuenti minimi"
IMPOSTE: le riduzioni degli acconti per chi entra nel regime di minimi nel 2010
Il contribuente che entra nel regime dei minimi nel 2010, perché il fatturato 2009 è sceso sotto i 30.000 euro rispetto a quello 2008, non può ridurre l’acconto Irpef 2010 determinandolo con il metodo previsionale, in quanto vietato per chi accede al nuovo regime senza Iva. Per determinare l'acconto Irpef dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio non si tiene conto dell'adesione al nuovo regime lo si calcola con il metodo storico (circolare 13/E/2008). Non si evita, quindi, il pagamento dell'acconto Irpef 2010, neanche considerando che, applicando il regime dei minimi, si verserà, sul reddito d'impresa o professionale 2010, solo l'imposta sostitutiva del 20 per cento. L'agenzia delle Entrate ha confermato che l'omesso o insufficiente versamento di tale acconto espone il contribuente alla sanzione del 30%, anche in difetto di conguaglio in sede di dichiarazione, cioè neanche se in Unico residua un credito Irpef. L'obbligo di applicare il metodo storico è previsto solo per l'acconto Irpef e non per quello Irap, vale, invece, per l'acconto Iva 2010, in scadenza il 27 dicembre. Non vi sono norme particolari nel caso inverso, cioè se un contribuente minimo passi al regime ordinario nell'anno o nell'anno successivo: si possono applicare sia il metodo storico, sia quello previsionale.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 26 novembre 2010
UNICO 2009: l'Inps per i contribuenti minimi
L'Istituto di previdenza fa sapere ai contribuenti minimi la base di calcolo per i contributi previdenziali. Non è quella che fiscalmente si calcola al netto delle deduzioni, bensì quella lorda diminuita solo delle perdite pregresse. E' una sopresa dell'ultim'ora: chi ha optato per il regime dei minimi pensava che la base previdenziale fosse la stessa di quella fiscale, cioè reddito netto meno contributi previdenziali. Anche nelle spiegazioni di Unico trova conforto questa tesi: nel dettaglio dei righi era detto che il reddito netto, intendendosi per tale, netto da contributi e perdite, su cui si calcolare la sostitutiva del 20% "rileva per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali". L'Inps, senza bisogno di alcuna giustificazione, ha smentito il tutto.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 19 giugno 2009
CONTRIBUENTI MINIMI: i codici tributo dell'imposta sostitutiva
Sono stati istituiti i codici tributo per il versamento in F24 degli acconti dell’imposta sostitutiva (prima rata, e seconda rata o unica soluzione) per i contribuenti minimi di cui all’art. 1, Finanziaria 2008. Sono il 1798 e 1799. I codici tributo vanno esposti nella sezione Erario, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, con indicazione dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 17 giugno 2009
CONTRIBUENTI MINIMI: istituito il codice tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva
Per i contribuenti minimi (Legge 244/07) è stabilita una tassazione pari al 20%, a titolo di imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, sul reddito determinato secondo quanto previsto dalla legge stessa al comma 104; le ritenute subite si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva (comma 105 della legge). L'eccedenza è utilizzabile in compensazione. Al fine di consentire il versamento dell'imposta sostitutiva in parola, o la compensazione delle eccedenze, è istituito il seguente codice tributo: 1800 "imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007".
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 01 giugno 2009
CHIARIMENTI: la risoluzione 108/E Agenzia delle Entrate sui contribuenti minimi
Con la risoluzione nel titolo le Entrate chiariscono un "modus operandi" necessario per i contribuenti minimi. Il regime dei minimi (legge 244/2007) è esonerato dall'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino, ma per certificare gli incassi è necessario effettuare annotazione in un apposito registro. Si tratta di un registro cronologico dove annotare gli incassi del giorno entro le 24 ore successive. L'obbligo di registrazione, da assolvere in alternativa alla certificazione dei corrispettivi, si sposa con la necessità di controllare i ricavi conseguiti al fine della verifica del superamento del limite previsto per restare nel regime stesso, cioè i 30.000 euro. Si ricorda, altresì, che il contribuente nel regime dei minimi può sempre tenere in uso tutti i libri contabili previsti per gli altri regimi, se utili alla sua contabilità.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 24 aprile 2009
CONTRIBUENTI MINIMI: le fatture sono soggette al bollo
Le fatture emesse dai contribuenti minimi devono essere gravate da bollo di euro 1,81, se superano l'importo di euro 77,47. Per gli incassi dei professionisti, per compensi da parte degli Uffici Giudiziari, l'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale (risoluzione 365/E Agenzia delle Entrate, del 3 ottobre 2008). Altra risoluzione, la 366/E, tratta, invece, del bollo sul versamento COSAP: è escluso dal bollo il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico (COSAP), se versato tramite bollettino di c/c postale; sono, altresì, esclusi scritti e memorie difensive volti ad ottenere l'annullamento di provvedimenti ingiuntivi di pagameto.
News scritta da: Commercialista telematico - pubblicata lunedì, 06 ottobre 2008
CONTRIBUENTI MINIMI: la UE approva il regime agevolato
La UE approva con effetto 1° gennaio 2008 il regime agevolato dei minimi introdotto dalla Finanziaria 2008. Questa decisione tranquillizza tutti i contribuenti che ad inizio anno, sussistendo i requisiti (fatturato fino a 30.000euro), l'avevano adottato. Il regime dei minimi avrà comunque vita breve: potrà essere utilizzato al massimo fino al 2010; sono previste, infatti, nuove regole comunitarie volte a fissare una soglia generale di esenzione IVA. Si segnala, anche, la riapertura dei lavori per attuare le nuove regole sulle spese di rappresentanza, rimaste ferme dopo l'elaborazione di una bozza del provvedimento.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 16 settembre 2008
I CONTRIBUENTI MINIMI: le conseguenze dell'autorizzazione tardiva
Le conseguenze della tardività all'autorizzazione da parte della Commissione Ue al regime dei minimi si riflettono direttamente sulla contabilità: infatti, in base alla Finanziaria 2008, ed alle circolari 73/E/07 ? 7 e 13/E/08, il contribuente "minimo" che si è regolarmente "costituito" il 1° gennaio 2008, potrebbe ora trovarsi nel regime ordinario. Il nuovo regime non coinvolge solo i piccoli contribuenti che lo hanno adottato, ma anche chi riceve fatture da questi ultimi: la fattura dei ?minimi? non è un?operazione esente, non è imponibile o fuori campo Iva, la mancanza dell?imposta viene solo giustificata da un?annotazione riferita alla Finanziaria 2008. L?Agenzia delle entrate ha specificato che detto documento deve essere registrato da chi lo riceve nel registro Iva acquisti con la dicitura? operazione effettuata ai sensi art. 1, comma 100, finanziaria 2008?. La dichiarazione Iva 2009 prevederà, poi, per tali fatture il riepilogo, da parte di chi le riceve, al rigo VF16 di nuova istituzione.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 10 luglio 2008
REGIME DEI MININI: la regolarità dalla Commissione Europea
Il regime dei minimi potrà diventare regolare solo dopo la pubblicazione dell'autorizzazione comunitaria nella Gazzetta Ufficiale UE. Il regime è partito il 1° gennaio di quest'anno, e prevede un forfait per il calcolo dei redditi e il totale esonero dell'Iva. Proprio questo esonero è soggetto alla preventiva autorizzazione del Consiglio Europeo. L'autorizzazione è stata richiesta dal Governo italiano con una lettera del 15 novembre 2007, ed è stata oggetto di approvazione da parte della Commissione Ue che ne ha limitato gli effetti fino all'approvazione di una regola comunitaria per le piccole imprese. Sorge così il problema per le piccole imprese che hanno applicato il nuovo regime: come si devono comportare alla luce di questa "novità"? Si attendono chiarimenti e si spera di non incorrere in "sistemazioni" che possano gravare sul regolare andamento della contabilità.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 08 luglio 2008
CONTRIBUENTI MININI: il termine scade lunedì 17, ma previsto anche il ravvedimento
Il versamento della prima o unica rata per il ravvedimento Iva dei contribuenti che vogliono adottare il regime dei minimi è lunedì prossimo, ma c'è spazio anche per i ritardatari. E' stato, infatti, previsto un termine lungo in cui opera il ravvedimento. Entro il 16 aprile 2008, ed ancora entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all?anno in corso, è possibile versare l?importo. Le regole del ravvedimento sono le solite: interesse 3% annuo, sanzione ridotta (entro 30 gg) 3,75%, sanzione lunga (entro il termine di presentazione della dichiarazione) 6%.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 13 marzo 2008
COMUNICATO IL CODICE IVA PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUENTI MINIMI
6497 è il codice Iva che i minimi aderenti al nuovo regime devono indicare in F24 per il versamento previsto il 17 marzo 2008. Nella compilazione del modello, naturalmente, il codice và inserito nella sezione Erario, indicando l'anno di riferimento quello per il quale è stata operata la rettifica, nella fattispecie 2007 per chi aderisce al regime dal 2008: quindi l'anno precedente quello in cui parte il regime.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata sabato, 08 marzo 2008
REGIME DEI MINIMI NELLE DICHIARAZIONI DI INIZIO ATTIVITA'
Con Provvedimento del Direttore delle Entrate del 5 febbraio viene approvato il modello AA9/9 per le dichiarazioni di inizio, cessazione attività e variazione dati persone fisiche. Viene così recepita la novità dei contribuenti minimi. Coloro che ritengono di possedere i requisiti previsti possono esercitare l'opzione barrando la casella presente nella prima facciata quadro B. Il nuovo modello è altresì adeguato alla nuova classificazione ATECO 2007. Sono approvate, anche, le nuove istruzioni dei modelli AA7/9 per le dichiarazioni di inizio, cessazione attività e variazione dati dei soggetti diversi dalle persone fisiche (società).
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 07 febbraio 2008
CONTRIBUENTI MINORI: le chance di apertura
Chi inizia un'attività ha tre possibilità di scelta per il regime di contabilità da adottare: regime delle nuove iniziative produttive, nuovo regime dei minori, regime normale (ordinario o semplificato). La scelta si basa su una valutazione di convenienza fiscale; i parametri da esaminare sono: regime delle nuove iniziative (valido per i primi tre anni di attività) imposta sostitutiva pari al 10% per entrate pari a Euro 30.987,41 riferite a prestazioni di servizi, e Euro 61.974,83 per cessioni di beni; regime dei minori 20%; la deducibilità dei contributi previdenziali (no nel primo, sì nel secondo), l'imposizione IRAP (no nel primo, sì nel secondo). Ed ancora non imponibilità IVA ed assoggettamento agli studi di settore per il regime dei minimi. Si sottolinea il contenuto della circolare 7/E del 28 gennaio (Agenzia delle Entrate), che specifica le modalità operative per i passaggi da un regime all'altro: si può transitare dal regime delle nuove iniziative produttive a quello dei minimi, non da quello dei minimi a quello delle nuove iniziative.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 06 febbraio 2008
REGIME DEI MINIMI: non comprende gli agricoltori
I contribuenti titolari di reddito agricolo non accedono al nuovo regime dei minimi previsto dalla Finanziaria. Il nuovo regime non prende in considerazione gli agricoli che si avvalgono dei regimi speciali ai fini dell' Iva. Anche se dovessero rinunciare al regime speciale non rientrerebbero nella fattispecie; ciò in virtù del fatto che la tassazione del reddito agricolo si basa sui dati catastali dei terreni, per le aziende di agriturismo già si provvede ad una determinazione forfetaria del reddito, ed infine le attività agricole tradizionali non sono considerate attività di impresa: presupposto oggettivo principale per rientrare nel regime dei minimi. Nel caso di esercizio di più attività, una agricola e l'altra commerciale per esempio, si fa riferimento al ricavo della singola attività: per cui, non considerando l?attività agricola attività di impresa, ma considerando tale l?altra attività, se presenti i requisiti richiesti è possibile rientrare nel novero dei contribuenti minimi. Al riguardo si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell?Agenzia delle Entrate.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 15 gennaio 2008
REGIMI FISCALI: i nuovi contribuenti minimi
Dal prossimo anno al via la nuova fattispecie di contribuenti minimi: imprenditori, artisti e professionisti che presentano un volume di ricavi o compensi inferiore a 30mila euro. Per questi contribuenti è prevista la semplificazione degli adempimenti contabili ed il versamento di un'imposta sostitutiva del 20% sul reddito, nonché la deduzione dei contributi previdenziali direttamente dalla base imponibile e l'esclusione dagli obblighi Iva. Non sono soggetti a studi di settore né devono inviare gli elenchi clienti e fornitori. Bisogna, però, porre attenzione alla gestione del regime, cioè stare attenti a non superarlo; diversamente, in caso di accertamento, verrebbero addebitate tutte le imposte non previste: IRPEF, IRAP, assoggettamento a Studi e via discorrendo, con aggravio di relative sanzioni. L?accesso a questo regime, o la permanenza nel regime in precedenza utilizzato, richiede una specifica opzione in dichiarazione.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 14 dicembre 2007

