News correlate per l'argomento "irap"
CASSAZIONE - PROFESSIONISTI: l'obbligo Irap non scatta semplicemente per il possesso di un grande studio
L’ordinanza n. 23155 depositata il 16 novembre 2010 torna sul tema Irap. La pronuncia sostiene che il semplice possesso di uno studio da parte di un professionista non costituisce bene strumentale eccedente il minimo e non è condizione sufficiente per determinare l'assoggettamento all'imposta, sono i giudici di merito che devono accertare, di volta in volta, se lo studio, per le sue caratteristiche: ubicazione e dimensione, possa essere considerato valore di bene strumentale minimale o meno. La pronuncia tra e origine dal ricorso per cassazione di un avvocato il quale impugnava la sentenza della Ctr che aveva ritenuto il possesso dello studio di 100 mq. un elemento sufficiente per assoggettare a Irap. La Cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente, ha ritenuto giuridicamente errata l'affermazione della Ctr nella parte in cui ha reputato sussistere una pur minima struttura organizzata costituita appunto dal possesso dello studio, distinto dall'abitazione, di 100 mq; ha invece ricordato, che i presupposti dell'Irap siano costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione, ovvero dall'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui. Il caso sarà ora all’esame di un'altra sezione della stessa Ctr che dovrà accertare se lo studio, per ubicazione e dimensioni, possa essere considerato valore di bene strumentale minimale.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 17 novembre 2010
IRAP: le piccole aziende al nodo acconto Irap
Le piccole aziende devono decidere se versare o meno il secondo acconto Irap. Tutto parte dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, n. 12108/09, dove si afferma che gli agenti e i promotori finanziari sono esclusi dal tributo regionale se la loro attività è “priva di autonoma organizzazione”. L’Agenzia delle entrate non ha ancora formalmente recepito la pronuncia, agenti e promotori con strutture minime potrebbero autonomamente decidere di non versare la seconda rata di acconto e non compilare la dichiarazione. Un elemento interessante da prendere in considerazione potrebbe essere la verifica dei requisiti per essere considerati “minimi” naturali. La circolare 45/2008 – Agenzia delle entrate – stabilisce, infatti, che professionisti potenzialmente minimi, anche se non hanno aderito al regime, sono esclusi da Irap. Per le attività artigianali e commerciali non c’è ancora una sufficiente copertura legislativa. I rischi sono di incorrere in una sanzione dal 120% al 240%.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 22 ottobre 2010
IRAP: dopo le sentenze della Cassazione si profila la possibilità del rimborso
Ieri abbiamo detto sulla conclusione data dalla Corte di Cassazione circa l’identificazione del “piccolo imprenditore”, colui che organizza la propria attività con il suo lavoro e quella dei familiari, ai fini IRAP, comprendendo nell’esenzione dall’imposta i soggetti, sia professionisti, artigiani o commercianti, ecc. senza un’autonoma organizzazione. Sinteticamente l'assoggettamento all’IRAP dipende solo ed esclusivamente dalla dotazione di beni messa in campo e dall'utilizzo non saltuario dell'opera di terzi. In attesa che l'Agenzia prenda atto delle parole della Cassazione, e che il legislatore si decida a definire in modo chiaro e definitivo l'area di applicabilità soggettiva dell'imposta le conseguenze sono: per il futuro, la non presentazione della dichiarazione IRAP, tranne nell'ipotesi in cui questa sia necessaria per il recupero degli acconti versati in corso d'anno. A novembre di quest'anno sarà possibile evitare il versamento del secondo acconto; per il passato, la dichiarazione integrativa ovvero istanza di rimborso in base all'articolo 38 del DPR 602/73, nel caso in cui si voglia recuperare le somme pagate negli ultimi anni. In un caso e nell’altro, è possibile che l'organizzazione del contribuente divenga elemento di contenzioso con l'Agenzia delle entrate, solo che il contenzioso non si baserà più sul tipo di attività svolta, bensì sul come l'attività è svolta, con un importante corollario: è chi agisce in giudizio ad avere l'onere della prova, per cui spetta al contribuente in sede di rimborso e all'ufficio in sede di accertamento.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 15 ottobre 2010
IRAP: per le mini-imprese valgono gli stessi criteri dei lavoratori autonomi
La Corte di Cassazione (sentenze n. 21122, 21123 e 21124 depositate ieri) torna a parlare di IRAP e piccole imprese. Il piccolo imprenditore, se sprovvisto di autonoma organizzazione, può risultare non soggetto all'IRAP. All’uopo viene ricordata l'apertura già fatta per le attività ausiliarie come quelle di agente di commercio e di promotore finanziario (sentenze n. 12108 e 12111 del 2009), nei casi in cui per queste attività non sussista il requisito dell'organizzazione autonoma. Questo principio, secondo la Corte, deve essere applicato anche per le attività che possono essere inquadrate tra quelle dei piccoli imprenditori, in base all'articolo 2083 del Codice civile; risultano tali: i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. In questi casi è evidente la non assoggettabilità al tributo, diversamente dagli imprenditori dove l'elemento dell'organizzazione deve considerarsi connaturato alla nozione di impresa.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 14 ottobre 2010
IRAP: i giudici di merito devono valutare la sussistenza dei requisiti per l'assoggettamento all'imposta
La Corte di Cassazione, chiamata in causa dall’amministrazione finanziaria in merito ad un ricorso presentato da un professionista (avvocato) riguardo l’assoggettabilità all’Irap della sua attività, con l’ordinanza n. 19124 depositata ieri 6 settembre, ha evidenziato che l’autonoma organizzazione deve essere valutata dal giudice di merito, e il suo giudizio è insindacabile. Nel caso, l’avvocatura generale dello Stato riteneva la sentenza della Commissione tributaria centrale, che dava ragione al professionista in merito al rimborso Irap per la sua attività, affetta da omessa motivazione in ordine alla mancanza di prova sulla autonoma organizzazione, in quanto non si era tenuto conto dei notevoli importi spesi per l’acquisto di beni ammortizzabili risultanti dalla dichiarazione dei redditi. Per la Cassazione tale motivo di ricorso è assolutamente infondato, i giudici si sono attenuti al principio affermato dalle sezioni unite della Cassazione. In tema di Irap, l’esercizio della libera professione non è soggetta all’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione, quando impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione. L’accertamento di tali situazioni spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 07 settembre 2010
IRAP: esclusione dal pagamento anche per le piccole imprese artigiane
Un’attività di impresa può produrre reddito senza il requisito dell’autonoma organizzazione, venendo così a mancare il presupposto impositivo IRAP. I fatti non prendono solo in considerazione la libera professione, ma anche le figure artigianali come, per esempio, un artigiano senza dipendenti e collaboratori e con una limitata strumentazione. Questo principio è presente nell’ordinanza n. 15249 del 24 giugno 2010 della Corte di cassazione. Rifacendosi al precedente dell’ILOR, la Corte osserva “che non è la natura dell’attività ad essere alla base dell’imposta, ma l’autonoma organizzazione in cui essa è svolta”. L’asserzione è in controtendenza rispetto al dettato della circolare 28/E/2010 dell’Agenzia delle entrate, che circoscriveva il contesto applicativo alle sole attività ausiliare: agenti e promotori. La Cassazione oltrepassa questi confini ribadendo, invece, che è estensibile anche ai soggetti che esercitano altri tipi di impresa. Resta da attendersi un nuovo intervento interpretativo dell’Agenzia, considerando l’avvicinarsi dell’ultima scadenza per il pagamento delle imposte.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 19 luglio 2010
IRAP: ancora incertezze sull'applicabilità alle mini-imprese
In procinto dell’avvicinarsi della prima data utile al versamento IRAP, il 16 giugno, dalle associazioni di categoria arriva la richiesta di chiarimenti all'Agenzia delle entrate sulla portata e le conseguenze interpretative della sentenza n. 12111- Corte di Cassazione - pronunciata un anno fa per promotori finanziari e agenti di commercio. Se per i professionisti privi di "autonoma organizzazione" si è infatti consolidata la lettura che li esclude dall'applicazione del tributo, sulle altre attività, soprattutto artigianali, svolte comunque senza l'impiego di dipendenti e con beni strumentali minimi esistono ancora margini di incertezza. L'Agenzia delle entrate, dopo essere intervenuta per i piccoli professionisti sta monitorando la situazione e potrebbe agire in via amministrativa qualora dovessero sopraggiungere altre decisioni favorevoli ai contribuenti. La Cassazione, lo scorso anno, aveva parlato di “un'area grigia tra il territorio dell'impresa e il territorio del lavoro autonomo”, riferendosi allo svolgimento delle attività ausiliarie di cui all'articolo 2195 del Codice civile, le quali, pur essendo ai fini delle imposte sul reddito considerate produttive di reddito d'impresa, possono essere (e spesso sono) svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui. Secondo i giudici di legittimità se si considerassero ai fini IRAP come attività di impresa, “l'imposta non troverebbe corrispondenza nella sua ratio, e finirebbe per colpire una base fittizia, un fatto non reale”.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 25 maggio 2010
IRAP: la CTP di Novara esclude l?attività del revisore contabile dall?imposta
L’attività del revisore contabile è esentata dall’IRAP. Secondo la CTP di Novara (sentenza 4/1/10) il tipo di attività non richiede e non consente di fare ricorso ad alcuna organizzazione propria. Il caso vuole un revisore contabile cancellato dal collegio dei ragionieri e componente di qualche collegio sindacale, iscritto al solo registro dei revisori. L’Ente impositore pretendeva il pagamento dell’imposta, ma il giudice tributario ha accolto il ricorso del contribuente perché l’attività del revisore ha carattere puramente concettuale, sicuramente assimilabile in tema di reddito a quella professionale, ma con modalità che non abbisognano di una particolare organizzazione, è tutto sotto la responsabilità della persona (revisore), costituisce “un unicum ontologicamente non inquadrabile in una professione tipica” che richiede una autonoma organizzazione del lavoro.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 04 maggio 2010
CHIARIMENTI: estensione del bonus ricapitalizzazione all?IRAP
La circolare 54/E Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 estende il bonus ricapitalizzazione all’IRAP. La detassazione spetta ad aumenti di capitale con modifiche statutarie, per i versamenti dei soci a fondo perduto o per la rinuncia a crediti. E’ premiato solo l’importo versato nel periodo agevolato, che scade il prossimo 5 febbraio 2010, al netto di eventuali distribuzioni di riserve ai soci. Si potrà dedurre, come per IRES o IRPEF, dalla base imponibile IRAP, un importo pari al 3% dell’aumento di capitale. Il risparmio fiscale è quantificato nel 4,71% della ricapitalizzazione.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 22 dicembre 2009
RIMBORSI IRAP: l?istanza in caso di fusione
Istanza di rimborso IRAP specifica e dedicata per conto della società dante causa in caso di fusione e scissione. L’incorporante ha titolo per richiedere il rimborso, oltre che delle imposte proprie, anche per quelle pagate dalle società incorporate o fuse. All’uopo è necessario che la società incorporante presenti un’istanza a nome dell’incorporata, riportando i dati nel riquadro dedicato al “contribuente” ed indicando il proprio codice fiscale nei dati del “soggetto firmatario”. In caso di scissione con estinzione totale della società dante causa, il rimborso potrà essere richiesto con la presentazione dell’istanza da parte delle società beneficiarie. La scissione parziale, invece, vuole la presentazione dell’istanza da parte della società scissa.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 06 ottobre 2009
IRAP: la macchina dei rimborsi si rimetterà in moto entro fine mese
Entro fine mese si riattiverà la procedura dei rimborsi congelata lo scorso 14 settembre per le proteste di imprese e professionisti. Al varo i provvedimenti amministrativi necessari a sbloccare l’iter. Due sono le possibili ipotesi di restituzione: una liquidazione per annualità, o una distribuzione parziale che accontenti un po’ tutti i richiedenti. Nel primo caso avrebbero precedenza i rimborsi delle annualità 2004 e 2005, per le quali le risorse disponibili dovrebbero bastare; nella seconda ipotesi si garantirebbe un rimborso proporzionale a tutti i contribuenti che presentano l’istanza. Qualunque sia la decisione, sarà dato ai contribuenti un tempo di 30/60 gg per redigere e trasmettere le istanze in modo corretto.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 02 ottobre 2009
IRAP: sentenza di Cassazione sull?uso dei beni in comodato
La sentenza n. 18973 del 31 agosto 2009 porta a conoscenza il parere della Corte in merito all’uso di beni in comodato per lo svolgimento dell’attività professionale. Il caso prende in esame un professionista che usufruiva di una stanza e di un computer concessigli in comodato dal padre nell'ambito del proprio studio professionale. La Corte di Cassazione ha riconosciuto l’esenzione Irap al professionista, poiché ha ricevuto in prestito dal padre gli strumenti di lavoro all'interno dello studio, e tale fattispecie non costituisce fonte di organizzazione propria, requisito essenziale per l’assoggettamento dell’attività all’Irap.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 14 settembre 2009
IRAP: i rimborsi ad Ottobre
Rinviata per problemi di semplificazione la scadenza di presentazione delle istanze di rimborso Irap. La nuova data prevista è il 31 ottobre (da confermare). Si lavora, a detta del direttore centrale Servizi ai contribuenti, a soluzioni semplificative di presentazione delle domande e suddivisione delle risorse. In merito ai rimborsi, si vocifera su un possibile scaglionamento delle somme in base alle annualità.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 04 settembre 2009
IRAP: la richiesta di rimboro 2004/2007 parte il 14 settembre
Dalle 12 del 14 settembre 2009 sarà possibile inviare telematicamente la richiesta di rimborso parziale dell'Irap riferita al periodo 2004/2007. Si può richiedere la restituzione dell'importo di imposte pagate su una quota di redditi pari al 10% dell'Irap versata negli esercizi menzionati. Le Entrate hanno stabilito i tempi di richiesta con un provvedimento del 4 giugno 2009, le istanze dovranno essere inviate a partire dal 14 settembre e fino al 13 novembre 2009 per il rimborso di versamenti la cui prescrizione scade tra il 29 novembre 2008 e questa data. E' chiaro, vista l'esiguità delle risorse messe a disposizione, che la tempestività è l'elemento chiave per il successo delle istanze: quindi sarà necessario presentarle a ridosso dell'apertura del click day per aver speranza di accoglimento.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 24 agosto 2009
IRAP: i notai pagano l'imposta
In seguito al caso di un notaio che aveva richiesto il rimborso Irap, e dopo il silenzio rifiuto da parte dell'amministrazione finanziaria, aveva fatto ricorso alla commissione tributaria, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16855 del 20 luglio 2009, ha stabilito che i notai devono pagare l'Irap anche se, nell'esercizio delle pubbliche funzioni di loro competenza, sono obbligati a richiedere l'aiuto di personale qualificato. I giudici hanno comunque richiamato il principio noto valido per i piccoli professionisti, che recita: "in base agli articoli 2 e 3 del D.Lgs 446/97 l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'Irap solo nel caso in cui il professionista svolga un'attività autonomamente organizzata, senza il supporto, quindi, di nessuna forma di collaborazione. Alla luce del principio di diritto di autonoma organizzazione non può essere considerato rilevante l'obbligo di usufruire di personale qualificato".
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 27 luglio 2009
IRAP: possibile salvezza dalla Consulta
E' possibile che l'Irap possa essere "salvata" dalla Corte Costituzionale. Si vocifera su questo orientamento tra i giudici della Consulta. Nelle considerazioni della Corte, con ogni probabilità, avranno avuto peso le recenti novità relative alla parziale deducibilità del 10% del costo del lavoro, i nuovi scenari di federalismo fiscale, e l'impatto di un'eventuale bocciatura sui conti pubblici: l'Irap garantisce quasi 40 miliardi di Euro all'Erario.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 23 luglio 2009
IRAP: la saga infinita le limitazioni a spese per telefoni, costi auto e spese di rappresentanza
IRAP: la saga infinita …… le limitazioni a spese per telefoni, costi auto e spese di rappresentanza ...
La circolare 36/E del 16 luglio 2009 - Agenzia delle Entrate - mescola ancora una volta le carte in tema di Irap, fornendo interpretazioni restrittive sulla deducibilità di alcuni costi oltre la scadenza programmata. Secondo le interpretazioni date, per le società di capitali e i soggetti in contabilità ordinaria che hanno optato per la determinazione Irap in base ai criteri di derivazione del bilancio, rilevano ai fini della deducibilità di costi quali: ammortamento dei terreni sottostanti i fabbricati strumentali, spese telefoniche, spese auto, spese di rappresentanza e contributi erogati in base a norme di legge, i limiti stabiliti per le imposte dirette. Pertanto, l'ammortamento del terreno non rileva ai fini del tributo regionale, le spese telefoniche andrebbero imputate solo per l'80% del costo, i costi auto al 40 oppure 80%, o ancora al 90%, secondo che si tratti di auto per imprese o rappresentanti, o date in uso promiscuo ai dipendenti, le spese di rappresentanza "forfettizzano" come nel reddito d'impresa.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 20 luglio 2009
IRAP: la deducibilità è contesa
Torna all'esame della Corte Costituzionale la deducibilità dell'Irap. I giudici di Bologna arricchiscono gli argomenti in materia. In particolare, a fronte del dubbio di costituzionalità sollevato dalle Commissioni di Parma, Genova e Chieti sull'indeducibilità dell'Irap dalla base imponibile Ires, hanno ritenuto infondata la tesi perchè nessun ostacolo costituzionale tocca la tassazione del reddito sia con un'imposta personale qual'è l'Ires, sia con una reale qual'è l'Irap: la deducibilità della seconda dalla prima vanificherebbe in parte la volontà del legislatore. L'Irap può benissimo colpire interessi passivi e costo del lavoro, perchè il presupposto dell'imposta è il valore aggiunto prodotto da un'attività autonomamente organizzata; l'indeducibilità non può però comportare che interessi passivi e costo del lavoro siano tassati ai fini Ires, anche solo in parte, essendo questi componenti negativi di reddito: non è coerente prima dedurli, poi riaggiungerli all'imponibile a titolo di Irap indeducibile.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 16 luglio 2009
IRAP: ancora Cassazione su assoggettamento per professionisti senza organizzazione
Non c'è presunzione di autonoma organizzazione anche nel caso in cui il professionista corrisponda esigui importi per prestazioni occasionali marginali. Proprio l'esiguità di dette prestazioni lascia desumere "a erogazioni per collaborazioni occasionali e marginali, e non compensi per personale dipendente e collaborazioni continuative" (Cassazione - ordinanza 15113 del 26 giugno 2009). Per assoggettare un professionista al tributo, è necessaria l'autonoma organizzazione così costituita: impiego di capitali, risorse, beni strumentali e lavoro altrui non occasionale. Non basta che il professionista abbia una propria clientela, possegga un cellulare, un auto; non sono questi i fattori che creano valore aggiunto e garantiscono un miglior risultato al cliente. La mancanza di organizzazione si può documentare anche attraverso la documentazione dei costi sostenuti.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 10 luglio 2009
IRAP: accantomenti per fondi rischi e Tfr indeducibili
Gli accantonamenti per rischi ed oneri imputati alle voci B12 e B13 dell'area dei costi della produzione di una società di capitali sono indeducibili dalla base imponibile Irap. Si tratta, però, di una fase transitoria, perchè nel momento in cui si passerà dall'accantonamento all'emersione di detto costo (cd. fase realizzativa), si potrà dedurre il componente negativo con variazione in diminuzione da collocare alla voce IC51. E, se per qualsiasi motivo il fondo risultasse esuberante, e per chiuderlo si genererebbe una sopravvenienza attiva da collocare alla voce A5, si dovrebbe anche effettuare una variazione diminutiva in quanto correlata a un costo non dedotto. Tale passaggio è presente nelle istruzioni Irap, ed è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate al Map del 28 maggio 2009.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 16 giugno 2009
ISTANZA TELEMATICA IRAP AL 12 GIUGNO
Il 12 giugno parte la corsa ai rimborsi Irap. E' infatti previsto il click day per la presentazione delle istanze telematiche all'Agenzia delle Entrate. I rimborsi saranno pagati in ordine ai limiti di spesa previsti dalla manovra anti-crisi, e in ordine cronologico di presentazione. Il calcolo del valore del rimborso non è semplice: il primo passo è individuare l'Irap pagata dal 2004 al 2007 a titolo di saldo e acconto, verificando che negli esercizi di competenza il contribuente sia stato inciso da oneri per personale dipendente e interessi bancari; gli importi da considerare nel calcolo della deduzione, riferiti agli acconti non possono eccedere l'Irap effettivamente dovuta per l'esercizio. Si può, quindi, rideterminare l'imponibile Irpef/Ires dell'anno interessato, deducendo dall'ammontare dichiarato il 10% dell'Irap pagata. Infine, si procede con la quantificazione delle minori imposte dovute in seguito al ricalcolo dell'imponibile fiscale, di cui si chiede il rimborso.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 08 giugno 2009
CHIARIMENTI IRAP: il passaggio al regime dei minimi comporta il recupero di quote residue di esercizi precedenti
Il contribuente che passa al regime dei minimi deve subito dedurre o tassare a IRAP le quote residue di componenti positivi e negativi portate in avanti grazie alle disposizioni del TUIR riferite a esercizi precedenti. Per l’Agenzia delle Entrate anche se la norma fa esplicito riferimento alla “formazione del reddito dell’esercizio precedente”, va applicata ai fini IRAP. Se la somma algebrica di tali importi residuali è positiva e non supera i 5 mila euro, le quote si considerano azzerate e non vengono tassate. Se si è passati nel 2009 al nuovo regime, per tassare a IRPEF e addizionali nel 2008 la parte eccedente i 5 mila euro, o per dedurre la somma algebrica negativa, si devono indicare questi importi in Unico2009 ai righi, rispettivamente: RF24 o RF37 se ordinarie, RG9 o RG20 se semplificate. (Risoluzione 132/E del 27 maggio 2009)
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 29 maggio 2009
CHIARIMENTI: novità Irap sulle spese per i dipendenti
La circolare delle Entrate 27/E chiarisce alcuni punti sulla base imponibile Irap. Si sofferma sulla deducibilità di acquisti di beni e servizi da destinare ai dipendenti; la legge 244/07 ha eliminato la norma che, fino al 31 dicembre 2007, stabiliva la deducibilità delle somme per acquisti di beni e servizi da destinare ai dipendenti, nonchè dei rimborsi analitici delle spese per trasferte. Era sorto il dubbio che di queste spese, ancorchè classificate in voci del conto economico rilevanti - B6 e B7 - non se ne potesse tener conto in quanto riferite al personale dipendente, i cui oneri sono notoriamente indeducibili ai fini Irap. L'Agenzia ha chiarito, che purchè non si tratti di elementi di natura retributiva, per il calcolo dell'Irap 2008 continuano ad essere deducibili: si tratta, per esempio, di costi per indumenti di lavoro, la mensa dei dipendenti, i corsi di aggiornamento professionale.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 28 maggio 2009
DOPPIA ISTANZA PER IL RIMBORSO IRAP DELLE SOCIETA' DI PERSONE
In caso di richiesta di rimborso Irap presentata da società di persone, in base alla parziale deduzione introdotta dal DL 185/08, è necessaria una doppia istanza: oltre a quella presentata dalla società, ciascun socio che intende ottenere la restituzione Irpef versata in misura maggiore per effetto dell'originaria indeducibilità, deve inviare una propria domanda. Stesso modus operandi vale per i soci di società trasparenti e da parte delle società che operano in cosolidato fiscale.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 16 aprile 2009
CHIARIMENTI: deduzioni Irap secondo il principio di cassa
La circolare 16/E del 14 aprile spiega la nuova deduzione Irap introdotta dalla manovra anti-crisi. La deduzione 10% spetta nel limite dell'imposta di competenza dell'esercizio, e in base al criterio di cassa; se l'acconto versato ha superato il debito dell'anno, la deduzione spetta sul minor importo. Lo sconto riguarda le società di capitali, comprese banche e assicurazioni, società di persone e imprese individuali, professionisti e contribuenti che determinano l'Irap con criteri ordinari. Per le annualità pregresse il termine di prescrizione, non scaduto al 29 novembre 2008, è sospeso fino al sessantesimo giorno successivo all'avvio della procedura telematica.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 15 aprile 2009
DICHIARAZIONI 2009: approvato il modello Irap
Diffuso ieri il nuovo modello Irap che tiene conto delle modifiche apportate dalla legge 244/07. E' stato anche presentato il modello del consolidato nazionale e mondiale con le modifiche sulla deducibilità degli interessi passivi. Circa le novità riguardanti la tassazione Irap ne abbiamo già parlato, si rimanda, quindi, agli approfondimenti; nel modello del consolidato fiscale 2008 scompaiono le rettifiche di consolidamento per i dividendi, plusvalenze di gruppo e per i pro-rata; entra, invece, la nuova disciplina degli oneri finanziari delle società di capitali (art. 96 Tuir), basata sulla soglia del 30% del risultato operativo. In particolare è previsto che in presenza di interessi indeducibili di una società per effetto dell'eccedenza della soglia, si possa sfruttare la deduzione grazie agli esuberi di segno opposto di altre società del gruppo.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 05 febbraio 2009
DICHIARAZIONI FISCALI: la bozza della dichiarazione Irap
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è anche presente la bozza della nuova dichiarazione Irap. In base al disposto della finanziaria 2008 il modello si separa da Unico, e deve essere presentato in modo autonomo alle regioni interessate in base al domicilio fiscale. Tuttavia, ancora per la dichiarazione relativa al 2008, la trasmissione avverrà in modo congiunto, saranno le Entrate a trasmetterla a Regioni e Province. Tra le novità, come già sappiamo, la riforma della disciplina ha rivisto la determinazione della base imponibile per le società di capitali. Si segnala che la nuova determinazione della base imponibile potrebbe subire delle limitazioni a causa del principio di correlazione, se questo dovesse essere interpretato dall’Amministrazione in maniera restrittiva. In particolare, con riferimento alla tassazione delle plusvalenze il timore appare fondato.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 20 gennaio 2009
IRAP: dubbi sull'applicabilità del forfait
L'art. 6 del DL 185/08 in tema di deducibilità costi ai fini Irap presenta qualche dubbio interpretativo. Il primo comma introduce la deducibilità dal reddito all'esercizio in corso al 31 dicembre 2008, dell'imposta in misura forfettaria del 10%. La quota è riferita solo nominalmente al valore degli interessi passivi ed oneri assimilati al netto degli interessi attivi, ovvero delle spese relative al personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti; ci si chiede, visto che è affermato si tratti di un valore forfettario, se la deduzione spetti anche nel caso il soggetto non abbia sostenuto spese per personale dipendente e interessi passivi. Il comma 2 stesso art. prevede il rimborso Irpef o Ires ai soggetti che hanno presentato istanza di rimborso per la quota delle imposte sui redditi corrispondente all'Irap assolta dalle citate spese. In questo caso il limite del rimborso è del 10%. Sembrerebbe, pertanto, il forfait del 10% una quota rimborsabile piuttosto che una somma deducibile.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 07 gennaio 2009
IRAP alle regioni slitta al 2010
L'art. 42 del decreto cosiddetto "milleproroghe" ha spostato al 2010 il termine per il passaggio dell'IRAP alle regioni.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 02 gennaio 2009
AUTO AZIENDALI: nuove tabelle Aci ed effetti sull'Irap
I costi delle autovetture a dipendenti, collaboratori, amministratori, a prescindere dal regime fiscale applicabile ai fini Irpef e contributivo, sono interamente deducibili dall'Irap. E' una delle novità dell'imposta regionale, già in vigore dallo scorso anno, grazie al soppresso art. 11, c. 2, Dlgs 446/97. Nel 2009 l'operazione dovrà tener conto delle nuove tabelle Aci da utilizzare per il calcolo figurativo da imputare alle autovetture in uso alle predette figure professionali. Il nuovo c. 1 dell'art. 5 Dlgs 446/97 fa determinare la base imponibile Irap per differenza tra il valore e il costo della produzione; la finanziaria 2008 ha eliminato la disposizione che stabiliva i criteri di deducibilità dei costi sostenuti per beni destinati a dipendenti e collaboratori. Pertanto, si ritengono i costi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, deducibili per intero dall'imponibile Irap.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 23 dicembre 2008
IRAP 2009: tra poche settimane il nuovo modello
Come ha voluto la Finanziaria 2008 il modello IRAP si rinnova. Uscito da Unico si presenta all'appuntamento regionalizzazione in veste unica a livello nazionale; attende ora solo il parere positivo delle autonomie che dovrebbe, comunque, arrivare a breve. Il modello si arricchisce di nuovi quadri che vanno ad affiancare il tradizionale IQ. La dichiarazione continuerà ad essere presentata dagli intermediari all'Agenzia delle Entrate: quest'ultima provvederà a girare il modello, se trattasi della sola residenza del contribuente, o i modelli nel caso in cui il valore della produzione netta venga ripartito tra più regioni, alle province autonome e alle regioni. Stesso discorso di trasmissione vale per il modello di opzione per determinare l'IRAP in base alle risultanze di bilancio.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 25 novembre 2008
IRAP: chiarimenti delle Entrate sul trattamento Irap dei terreni edificabili
In caso di cessione di un terreno edificabile soggetto all'Irap, l'imposta è scontata con l'applicazione dell'aliquota pari al 1,9%. Anche se il corrispettivo derivante dalla cessione del terreno ai fini delle imposte dirette genera un reddito diverso, estraneo dall'applicazione Irap, è invece soggetto all'imposta in virtù della speciale disciplina agricola. Quindi, interessati alla norma sono solo i soggetti che svolgono attività agricola, cioè persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali; società di capitali e di persone che possono optare per la tassazione del reddito agrario ai sensi dell'art. 1 c. 1093 legge 296/06, seguono, invece, modalità diverse per la determinazione della base imponibile (risoluzione agenzia entrate 445/E del 18 novembre 2008).
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 19 novembre 2008
IRAP: la mancata opzione per le imprese agricole
Imprese agricole individuali e società semplici non possono optare per la determinazione IRAP come previsto per le imprese soggette a IRPEF. In particolare, calcolano la base imponibile IRAP facendo la differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e il totale degli acquisti destinati alla produzione, detraendo contributi e assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, e le spese per apprendisti e contratti di formazione. Per effetto della legge 244/07, le modifiche apportate operanti solo per le società di capitali, a cui possono accedere per opzione le sole ditte individuali e società di persone, non hanno tenuto conto delle imprese agricole, che possono esercitare l'opzione quadriennale per i criteri indicati alle società di capitali, con la tenuta della contabilità ordinaria, e non, invece, per la più indicata opzione delle imprese individuali e le società di persone prevista dal nuovo art. 5bis del decreto.
News scritta da: Commercialista telematico - pubblicata mercoledì, 05 novembre 2008
CHIARIMENTI: le neo aziende potranno scegliere il regime IRAP entro fine anno
Nei giorni scorsi si è letto della impossibilità per le aziende individuali, le Snc, le Sas che inizieranno l'attività tra i mesi di novembre e dicembre 2008 di optare per il calcolo della base imponibile IRAP secondo le nuove regole delle società di capitali. Ebbene, in merito è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare 60/E a chiarire che detti soggetti potranno esercitare l'opzione entro la fine dell'anno in corso.
News scritta da: Commercialista telematico - pubblicata giovedì, 30 ottobre 2008
IRAP: entro venerdì 31 ottobre l'opzione per il regime da applicare
Si ricorda che entro venerdì prossimo, 31 ottobre 2008, scade il termine per esercitare telematicamente l’opzione di determinazione della base imponibile IRAP relativa agli anni 2008, 2009, 2010. La scelta è operata dalle ditte individuali, Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria, per obbligo o per scelta. Questi soggetti, in base ad una convenienza calcolata, possono decidere di determinare l’imposizione IRAP applicando le regole stabilite per le società di capitali. Sono esclusi dall’opzione coloro che aprono la partita IVA nei mesi di novembre e dicembre 2008. A partire dal prossimo anno l’opzione potrà essere esercitata entro 60 gg. dall’inizio del periodo di imposta a partire dal quale la si vuole godere. La scelta è irrevocabile per un triennio, e i soggetti che vi accedono devono mantenere per il medesimo periodo il regime di contabilità ordinaria.
News scritta da: Commercialista telematico - pubblicata lunedì, 27 ottobre 2008
Dichiarazione Irap: nuovo modello
Entro il 31.01.2009 sarà approvato il nuovo modello di dichiarazione Irap che non sarà più trasmesso in forma unificata con il modello Unico ma che andrà inviato separatamente alle regioni.
La spedizione di questa nuova dichiarazione avverrà sempre attraverso il canale telematico dell'Amministrazione Finanziaria senza quindi gravare il contribuenti di nuovi obblighi o scadenze.
News scritta da: Commercialista telematico - pubblicata mercoledì, 15 ottobre 2008
IRAP: opzione entro fine mese
Il 31 ottobre scade il termine per comunicare alle Entrate l'opzione per la scelta della modalità di calcolo IRAP da parte di imprenditori individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria. Il modulo deve essere trasmesso telematicamente e si compone di quattro sezioni: comunicazione, per barrare la casella opzione o revoca; dati del contribuente; rappresentate firmatario con codice carica; impegno alla trasmissione telematica. L'opzione è valevole per un triennio, e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza per ulteriori tre anni, salvo che intervengano fatti di decadenza obbligatoria dal vincolo (perdita del presupposto necessario, cioè il regime di contabilità ordinaria), oppure scelta opzionale del contribuente di ritornare al vecchio "modus operandi".
News scritta da: Commercialista telematico - pubblicata martedì, 07 ottobre 2008
IRAP: la base imponibile dopo le novità della Finanziaria 2008
La finanziaria 2008 ha modificato i criteri di determinazione della base imponibile IRAP: le società soggette IRES calcolano il tributo in base alle risultanze del conto economico; le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, possono optare per il calcolo dell’IRAP come le società di capitali, diversamente osserveranno i nuovi criteri di determinazione. In sintesi i nuovi criteri: componenti positivi sono i ricavi art. 85 TUIR; l’eventuale differenza positiva delle rimanenze di beni e servizi. Componenti negativi sono gli acquisti di merci o materie prime; i servizi; gli ammortamenti e i canoni leasing. Gli oneri diversi di gestione sono detraibili per i soggetti IRES, non menzionati per i soggetti IRPEF; stessa cosa dicasi per plusvalenze e minusvalenze; le immobiliari di gestione: se soggetti IRES tassano e deducono ricavi e costi così come imputati al conto economico; se soggetti IRPEF non deducono i costi relativi all’immobile. Gli studi di settore non rilevano per i soggetti IRES, rilevano per i soggetti IRPEF.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 24 settembre 2008
VERBALI DI CONSTATAZIONE: è definibile anche l'IRAP
I verbali di constatazione ammettono solo le violazioni sostanziali e riguardano: imposte dirette, IVA, IRAP, addizionali e contributi previdenziali (circolare 55/E Agenzia delle Entrate di ieri). E' precisato delle violazioni a carattere sostanziale che consentono l'emissione di un accertamento di tipo parziale, in materia di imposte dirette e IVA. Restano fuori le violazioni formali e quelle che richiedono una verifica. I verbali dovranno riportare l'indicazione "che le violazioni possono formare oggetto dell'adesione"; in calce, che l'adesione si effettua con il modello approvato il 10 settembre u.s. Si evidenzia, inoltre, la diversità esistente tra questo verbale di constatazione e l'ordinaria procedura di accertamento con adesione: quest'ultimo si perfeziona con il pagamento delle somme dovute o della prima rata, l'altro con la notifica del successivo atto di definizione dell'accertamento parziale.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 19 settembre 2008
ADEMPIMENTI: il recupero dell'IRAP
Come recuperare velocemente l'IRAP dopo la circolare 45/E del 13 giugno 2008? Presentando una dichiarazione a favore entro il 30 settembre, i professionisti possono compensare in F24 l'imposta indebitamente versata con altri tributi. Chi salta l'appuntamento ha sempre 48 mesi dalla scadenza originaria per richiedere il rimborso a mezzo istanza. Problematiche differenti si riscontrano secondo che il rimborso riguardi il 2006, oppure il 2007: nel primo caso, fermo restando la necessità di presentare la dichiarazione integrativa, si dovrebbe presentare istanza di correzione del modello F24 e/o il quadro IQ solo per gestire i versamenti (si attende conferma delle Entrate); nel secondo caso non c'è alcuna integrativa da presentare, al limite si potrebbe presentare Unico 2008 senza modello IQ, girando all'amministrazione l'onere della prova dell'esistenza dell'autonoma organizzazione, o con modello IQ a zero gestendo solo i dati dei versamenti; ed anche istanza di correzione F24 imputando i versamenti IRAP ad altro titolo (es. IRPEF), e poi gestire l'eccedenza di questi tributi nei relativi quadri.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 15 settembre 2008
IRAP: l'integrativa per il 2006
Terminati i lavori di Unico 2008 si continua a parlare di Irap. Questa volta ci riferiamo al recupero per il 2006 con la dichiarazione integrativa 2007. I lavoratori autonomi che si ritengono non soggetti alla base imponibile Irap, possono valutare il recupero del versato mediante la presentazione della dichiarazione di rettifica entro il 30 settembre prossimo. E và valutata anche la possibilità di estendere questa conclusione al 2006 e agli anni precedenti. In quest'ultimo caso, malgrado il parere diverso dell'Agenzia, si ritiene possibile richiedere le rettifiche a favore, entro i termini dell'accertamento, con richiesta di rimborso del credito emergente. La dichiarazione integrativa a favore è consigliabile anche ai contribuenti che in passato hanno regolarmente compilato il quadro IQ, omettendone il versamento. Nel caso, la dichiarazione originaria è comunque correggibile anche in fase di impugnazione dell'eventuale iscrizione a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 25 luglio 2008
IRAP: alcuni chiarimenti in merito l'onere della prova
Alcuni chiarimenti in seguito all'emanazione della circolare 45/E del 13 giugno scorso sono arrivati dall?Agenzia al riguardo dell?onere della prova, circa la sussistenza dei requisiti per il non assoggettamento all?imposta dei piccoli professionisti. Se il contribuente decide di pagare l?Irap e poi chiederne il rimborso tramite istanza, deve provare di rientrare nei requisiti: questa linea è coerente con il principio consolidato della Cassazione secondo cui " costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell?imposta asseritamente non dovuta allegare la prova dell?assenza delle condizioni". Il contribuente, invece, che decide direttamente di non presentare il quadro Irap, così come detto con la circolare citata, l?onere della prova si riversa sull?Ufficio. La non presentazione del quadro Irap, secondo il sottosegretario al Ministero dell?Economia Molgora, non incide sulla correttezza dell?invio telematico di Unico 2008, e non impedisce il regolare controllo da parte dell?Ufficio, che se di parere opposto emetterà atto di accertamento, possibilmente preceduto da richieste di informazioni.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 23 giugno 2008
L'ESCLUSIONE IRAP NON TIENE CONTO DI PROMOTORI, STUDI ASSOCIATI E AGENTI DI COMMERCIO
La circolare 45/E del 13 giugno 2008 sull'esclusione IRAP delle attività senza autonoma organizzazione è chiara in merito a determinate categorie di imprenditori e professionisti: gli agenti di commercio, i promotori finanziari, le associazioni tra professionisti pagano sempre l?imposta, l?unica via possibile per sperare in un riconoscimento dell?esenzione è il giudizio. Infatti le sentenze 5010/2007 e 7703/2008, in riferimento agli agenti ed ai promotori, sembrano osservare un concetto più esteso di lavoratore autonomo rispetto a quello delle norme tributarie, avvicinandolo a un soggetto che svolge l?attività con larga prevalenza di lavoro proprio. Anche gli studi associati, che sembrano essere tagliati fuori dal contesto della circolare, vedono uno spiraglio nelle sentenze in materia, dove si riscontra un?assimilazione del professionista singolo e di quello associato. Sono quindi le Commissioni di merito, esaminando i casi concreti sulla base delle prove fornite dai soggetti, a doversi esprimere sull?organizzazione dello studio, atteso che il valore aggiunto prodotto è frutto del singolo professionista piuttosto che dell?organizzazione stessa.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 17 giugno 2008
IRAP: l'esclusione dei piccoli
Il lavoratore autonomo che rispetta i requisiti dei minimi può ritenersi escluso dall'IRAP. La circolare 45 dell?Agenzia delle Entrate entra nel merito del concetto di autonoma organizzazione ai fini dell?esonero dall?applicazione dell?IRAP per i lavoratori autonomi. Come annunciato, i chiarimenti arrivano prima del 16 giugno, a pochissime ore dalla scadenza ?. L?Agenzia si "appoggia" alle sentenze di Cassazione, e definisce autonomo il professionista che non si avvale ?dell?altrui direzione?, utilizza beni strumentali, ricorre al lavoro di terzi, che gli consentono di generare un valore aggiunto rispetto al professionista non organizzato. Il lavoro di terzi è riferito all?impiego continuativo, non necessariamente subordinato; non rileva l?utilizzo dei tirocinanti e le prestazioni di terzi estranee all?oggetto dell?attività. Per individuare in concreto i casi di mancanza di autonoma organizzazione, la circolare si riferisce al regime dei minimi (L. 244/07), anche se lascia spazio ad alcune eccezioni. Non sono, invece, mai esonerate le imprese (compresi gli agenti di commercio), in quanto si ritiene abbiano sempre un?autonoma organizzazione.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata sabato, 14 giugno 2008
IRAP: in arrivo una circolare con i casi in cui i piccoli non devono pagare l'imposta
E' stata annunciata la prossima emanazione di una circolare che evidenzierà i casi in cui i "piccoli" non devono pagare l?Irap. L?Agenzia prende così atto delle indicazioni della Cassazione. I cardini principali sui cui poggia la disquisizione sono sempre l?autonoma organizzazione e il valore dei beni strumentali impiegati. L?autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia il responsabile diretto della struttura e non sia inserito in attività con altrui responsabilità e interesse, utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l?esercizio dell?attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in maniera non occasionale di lavoro altrui. E? insindacabile che l?onere della prova spetti al contribuente, e in caso di condono non sia possibile ottenere il rimborso.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 05 giugno 2008
IRAP: l'opzione da esercitare entri il 30 maggio
Il 30 maggio è il termine per esercitare l'opzione per la tassazione della base imponibile IRAP come previsto in finanziaria 2008: in base alle risultanze del bilancio, oppure in base al metodo semplificato previsto dal TUIR. I soggetti interessati sono gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria. L?opzione ha validità per un triennio. La convenienza ad uno o l?altro metodo è soggettiva, importante la valutazione dei costi che ognuno presenta. Alcuni esempi: in presenza di forti plusvalenze/sopravvenienze attive sembra più conveniente il sistema semplificato, una presenza cospicua di ammortamenti per oneri pluriennali indicherebbe il criterio di bilancio. Particolarmente interessante l?opzione per le imprese immobiliari di gestione: con il criterio di bilancio otterrebbero la deduzione di molti componenti negativi altrimenti non deducibili, come spese di manutenzione e spese condominiali.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 06 maggio 2008
OPZIONI SOCIETARIE: il termine entro il quale comunicare la scelta per il calcolo IRAP
L'Agenzia delle Entrate ha fissato il 30 maggio come data ultima entro la quale, le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria, devono trasmettere telematicamente la scelta di determinazione dell'imponibile regionale in base alle nuove regole dettate dalla finanziaria 2008 per le società di capitali. La novità prevede un imponibile IRAP calcolato per differenza tra valore e costi di produzione senza considerare: spese per il personale, accantonamenti e svalutazioni. Irrilevanti le perdite su crediti, compensi ad amministratori, collaboratori e assimilati, gli oneri finanziari compresi i canoni leasing, ed infine ICI indeducibile. In mancanza di opzione l?IRAP si determinerà sulla differenza tra alcune voci di ricavo e di costo, con effetti diversi in base alla struttura del conto economico.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 08 aprile 2008
IRAP: Agenzia delle Entrate apre ad una possibile esclusione per i piccoli
Oltre ai contribuenti che aderiscono al regime dei minimi, possibile esclusione dall'IRAP anche per i piccoli. Di prossima emanazione una circolare dell'Agenzia con le direttive e le casistiche di esclusione. Si prende spunto dalle sentenza della Corte costituzionale (156/2001), passando per le interpretazioni della Corte di Cassazione. Sembrava che la partita sui piccoli fosse chiusa, invece si ritorna sul tema. Per chi aderisce al regime dei minimi nessun problema legislativo, per gli altri bisogna rifarsi alla via interpretativa. La circolare in lavorazione dovrebbe risolvere sia i contenziosi del passato, che accertare i requisiti essenziali per l?esclusione del contribuente. Gli elementi di spicco saranno: assenza di lavoratori dipendenti e possesso di beni ammortizzabili minimi; i contribuenti indirizzatari saranno, principalmente, i lavoratori autonomi.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 04 febbraio 2008
IRAP: differenza tra contribuenti in regime dei minimi e i piccoli
I contribuenti che rientrano nel regime dei minimi sono esentanti dall'applicazione Irap, i contribuenti cosiddetti "piccoli", che pur avendo i requisiti optano per il regime ordinario, devono, invece, calcolare l?imposta. Così risponde il sottosegretario Grandi ad un?interrogazione dell?On. Maurizio Leo. Secondo Leo sarebbe stata un?ottima occasione per risolvere il problema delle piccole attività senza organizzazione. Pertanto, l?esclusione dall?Irap per il regime dei minimi rappresenta solo una semplificazione fiscale degli adempimenti per il caso particolare. Nell?articolazione della risposta all?interrogazione, l?amministrazione prende atto delle varie posizioni giurisprudenziali sulla questione di ?assoggettamento o meno? parlando di verifiche caso per caso, qualora il contribuente opti per il metodo ordinario e sia quindi soggetto passivo Irap, coinvolgendo nella categoria ?piccoli? sia imprenditori che professionisti.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 17 gennaio 2008

