News correlate per l'argomento "irpef"
DICHIARAZIONI: per i farmaci non è più necessario allegare i ticket
Tra le novità delle dichiarazioni 2010 non vi è più l’obbligo di allegare la ricetta medica allo scontrino, anche in caso di ticket. La spesa medica è detraibile nell’ordine del 19% della spesa sostenuta sull’ammontare complessivo che supera euro 129,11. La legge 296/2006 ha introdotto l’obbligo di specificare la natura , la qualità e quantità dei prodotti acquistati, ed anche il codice fiscale del destinatario. Nel 2009 è entrato in vigore il nuovo scontrino che tiene conto della privacy; dal 2010 sullo scontrino la qualità del farmaco è indicata con un numero di autorizzazione all’immissione in commercio. Per la detrazione relativa all’anno d’imposta 2009 sono ammessi sia gli scontrini con la denominazione del farmaco, sia gli scontrini con il codice AIC.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 19 maggio 2010
RITENUTE SUI COMPENSI PER COLLABORAZIONI A PROGETTO: è reato penale non versarle
Nel collegato al lavoro, all'art. 39, è introdotta una sanzione penale a carico del committente che non versa, nei termini e secondo le modalità previste dalle norme, la quota di contributi a carico dei collaboratori pari a un terzo del totale dovuto. Il provvedimento interessa solo le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata INPS, non si applica ai compensi degli associati in partecipazione il cui apporto si configura in attività lavorativa, né ai lavoratori autonomi occasionali i cui compensi superino i 5 mila euro annui.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 10 marzo 2010
Acconti Irpef: comunicato stampa dell'AE
Con un decreto legge approvato dal Governo è stato disposto il differimento del versamento di 20 punti percentuali dell’acconto IRPEF per l’anno 2009 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. Di conseguenza l’acconto IRPEF dovuto entro lunedì 30 novembre ammonterà al 79 per cento anziché al 99 per cento. La differenza sarà versata a giugno del 2010.
Il provvedimento è a favore di tutti i contribuenti che versano l'acconto e quindi: ai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (ad esempio, redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), agli imprenditori, ai soci di società di persone e ai professionisti.
Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell’acconto nella misura del 99 per cento spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Per coloro che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta tratterranno l’acconto applicando la nuova percentuale del 79 per cento. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti provvederanno a restituire nella retribuzione di dicembre le maggiori somme trattenute.
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News scritta da: Studio Dott. Righetti & Associati - pubblicata mercoledì, 18 novembre 2009
ACCONTI IRPEF: il taglio anche per i dipendenti
Ampliata la platea dei destinatari dello sconto pari al 20% sull’acconto Irpef di fine novembre. Vengono compresi anche i lavoratori dipendenti che compilano il 730 per la denuncia di redditi diversi da stipendi e pensioni (per esempio gli affitti); a questi contribuenti il beneficio della riduzione dal 99% al 79% dell'acconto Irpef sarà riconosciuto con lo stipendio o la pensione di dicembre. Chi ha già versato gli anticipi fiscali senza il bonus avrà diritto a un credito d'imposta. Il sostituto d'imposta, per parte sua, recupererà le somme restituite ai dipendenti riducendo i versamenti all'erario delle trattenute di competenza. La misura è compresa nello schema del decreto legge sugli acconti inviato al Quirinale, che attende la pubblicazione in Gazzetta.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 17 novembre 2009
VERSAMENTI FISCALI: il taglio dell'acconto IRPEF
Le ultime notizie delle agenzie di stampa parlano di riduzione dell’acconto IRPEF di fine novembre al 79%. La rimodulazione (la percentuale ordinaria è il 99%, come detto giorni fa), riguarderà solo le piccole e medie imprese, le ditte individuali e le società di persone, cioè quelle che pagano l’IRPEF; non interessa, invece, l’IRES e l’IRAP. Questi 20 punti di riduzione saranno coperti con le risorse provenienti dallo scudo fiscale. Il recupero sarà fatto con il conguaglio 2010.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 13 novembre 2009
ACCONTO IRPEF: le regole per la sua determinazione
L’acconto IRPEF/IRAP va versato nella misura del 99% dell’imposta dell’anno precedente (rigo RN31). La prima rata versata a giugno/luglio è stata pari al 40% del 99% (se è stata versata), la seconda sarà il residuo o il totale (a seconda dei casi). IRES/IRAP (società di capitali, enti) vogliono un acconto pari al 100% dell’imposta dovuta l’anno precedente. L’acconto può essere storico (questo esposto) o previsionale, assicurando sempre il versamento delle percentuali indicate, calcolate sulla base della presunta imposta a debito nel periodo corrente. Nel calcolo storico è necessario tenere conto dei componenti negativi che hanno influenzato il reddito 2008, ma che ora sono indeducibili; in particolare: spese alberghi e ristoranti, ammortamento beni strumentali. I contribuenti che nel 2009 sono rientrati nel regime dei minimi devono sempre calcolare l’acconto con le modalità ordinarie; non è infatti previsto calcolarle facendo riferimento all’imposta sostitutiva che sarà versata nel 2009.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 11 novembre 2009
REDDITI: i contributi previdenziali del defunto sono deducibili dal coniuge superstite
Il coniuge superstite, erede e soggetto beneficiario del trattamento pensionistico, che ha provveduto al pagamento dei contributi previdenziali dovuti dal coniuge defunto al fine di risolvere un contenzioso previdenziale può dedurre, dal proprio reddito complessivo, tali contributi nella misura effettivamente sostenuta, al netto delle eventuali sanzioni e degli interessi moratori. E' necessario, però, dimostrare la circostanza che l’onere sia stato integralmente assolto dal coniuge superstite mediante le ricevute relative ai pagamenti effettuati.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 07 maggio 2009
VERSAMENTI: per le omesse ritenute il Fisco si rivolge sul dipendente
Il principio di Cassazione (ordinanza 8316/07, a sostegno di precedenti orientamenti: sentenze 5020/03 - 14033/06), definisce il sostituto "il soggetto che in forza di disposizioni legislative è obbligato al pagamento di imposte in vece di altri", non impedendo al sostituito di ritenersi già originariamente obbligato i solido al pagamento dell'imposta, soggetto, pertanto, all'accertamento e tutti gli oneri conseguenti. In altre parole, se il sostituto ha omesso di versare ritenute alla fonte, anche a titolo di acconto il sostituito (lavoratore), responsabile solidalmente, può vedersi contestato da parte del Fisco quell'omesso versamento. E' acclarato il diritto del sostituito di rivalersi, poi, nei confronti del sostituto che non ha versato le ritenute, pur detraendole dalla sua busta paga. E' da precisare che la solidarietà tra sostituto e sostuito, secondo l'art. 35 DPR 602/73, vale solo nel caso di mancato versamento di ritenuta alla fonte a titolo di imposta, e non a titolo di acconto; pertanto, l'azione del Fisco, di fronte al mancato pagamento di ritenuta a titolo di acconto, dovrà essere rivolta al sostituto per la semplice ragione che una richiesta al sostituito rappresenta una doppia imposizione, e non può essere risolta con il semplice esercizio del diritto di rivalsa.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 28 aprile 2009
CHIARIMENTI: la deducibilità delle spese di ristrutturazione per gli immobili acquisiti a titolo gratuito
Il professionista che acquisisce un immobile a titolo gratuito, e su tale bene avvia una ristrutturazione, le spese inerenti, anche se oggettivamente incrementative, sono deducibili nel limite del 5% del valore dei beni materiali ammortizzabili, e l'eventuale eccedenza va ripartita nei cinque anni. E' la risoluzione 99/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate a dirlo, in risposta a un interpello avanzato da uno studio associato che intende ristrutturare un immobile di proprietà di terzi accatastato come civile abitazione. Inoltre, l'Iva relativa alle stesse spese non è detraibile. La conclusione dell'Agenzia è vista nell'ordine che solo per gli ammobili acquisiti in proprietà vedono le spese di ristrutturazione quali incrementative del bene stesso, e quindi detraibili; non è la stessa cosa se il bene è acquistato per donazione.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 09 aprile 2009
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO: autocertificazione per i mutui
E' pubblicato sul sito dell'Abi: www.abi.it - sezione conoscere le banche - sottosezione Banche e clientela, argomento mutui - il facsimile di autocertificazione per i mutuatari dimenticati dall'Agenzia delle Entrate, che hanno stipulato, o si sono accollati, un mutuo a tasso variabile entro il 31 ottobre 2008, e hanno diritto ad usufruire dell'intervento statale nel pagamento degli interessi dovuti sulle rate 2009. Lo Stato paga: - gli interessi eccedenti la soglia del 4%, se il tasso originale era il 4%; - gli interessi eccedenti il tasso contrattuale originario, se era superiore al 4%. Non è ancora stabilito un termine di invio, l'Agenzia interverrà nuovamente con altre istruzioni.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 01 aprile 2009
I NUOVI LIMITI DEGLI ASSEGNI FAMILIARI 2009
Sono approvati i nuovi limiti di reddito mensile per usufruire degli assegni familiari 2009. Sono contenuti in apposite tabelle e lo ha reso noto l'Inps con circolare n. 2 del 7 gennaio 2009. Sono interessati tutti i soggetti esclusi dalla normativa Anf (assegni per nucleo familiare), quindi: coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di lavoro dipendente, titolari di pensioni a carico delle gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti. Non sono interessati i dipendenti, e i titolari di pensione ex lavoratori dipendenti, per i quali vige l'altra normativa, quella Anf.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata sabato, 10 gennaio 2009
DETRAZIONI FISCALI: 36% ad ampio raggio
E' estesa la possibilità di detrazione fiscale 36%: lo sconto spetta anche se si acquista l'immobile ristrutturato, l'acquirente subentra nell'agevolazione spettante al venditore anche se questi non ne ha usufruito. Il bonus spetta a condizione che il beneficiario sia in possesso di una dichiarazione valida e attestante la ristrutturazione fatta dal venditore, nel rispetto delle regole previste dalla normativa vigente. Nel dettaglio: copia della concessione edilizia, della dichiarazione di ultimazione lavori, dell'atto di compravendita. La detrazione si calcola applicando il 36% a un importo forfettario di spesa del prezzo dell'immobile, come risulta dalla compravendita, tenendo conto del limite massimo di 48mila euro. (Entrate, risoluzione 457/E)
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 04 dicembre 2008
DETRAZIONI FISCALI: aumenta il limite di detraibilità degli interessi passivi per mutui
Nel modello 730/2009 trovano spazio le detrazioni previste dalla finanziaria 2008 (formazione docenti e abbonamenti mezzi di trasporto), e la nuova tassazione sul lavoro straordinario. La bozza è stata pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Da segnalare una novità che interessa il limite di deducibilità degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale: dal 2008 la soglia di detraibilità degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori al mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale sale da Euro 3.615,20 a Euro 4.000,00.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 27 novembre 2008
MODELLO 730: alcune delle novità da tener conto
Stagione di dichiarazioni, ecco alcune novità del modello 730 in tema di detrazioni. Figli a carico: in caso di coniugi separati e figli maggiorenni è corretto ripartire la detrazione seguendo le regole dell'affido da parte del giudice; se nulla è precisato la ripartizione avviene in parti uguali. Per i figli di extracomunitari è corretto seguire le regole di detrazione in base allo stato di famiglia. L'ulteriore detrazione per il quarto figlio a carico và sempre ripartita a metà. Il maggior termine di 18 mesi dall?inizio dei lavori, per la detrazione relativa agli interessi passivi del mutuo, vale anche per i lavori di costruzioni per i quali non era ancora decorso il previgente termine di sei mesi. Ancora valida l?autocertificazione dei farmaci comprati (circolare 34/E Agenzia delle Entrate 4 aprile 2008).
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 07 aprile 2008
DETRAZIONE IRPEF PER IL DECODER DIGITALE
Prevista in finanziaria 2007 la detrazione del 20% per l'acquisto del digitale terrestre apre anche ai contribuenti delle regioni Sardegna e Valle D'Aosta. In particolare, nella lettura delle istruzioni dei modelli 730 e Unico, era preclusa ai contribuenti di dette regioni la fruizione della detrazione, visto che la finanziaria 2006 aveva già stanziato un bonus di 70 euro. L'agenzia delle Entrate precisa, nella circolare 33 del 3 aprile 2008, che anche queste regioni a statuto speciale possono avvantaggiarsi della detrazione, purchè si tratti di apparecchi televisivi diversi da quelli per i quali si è usufruito del precedente bonus.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 04 aprile 2008
DETRAZIONI FISCALI: gli scontrini parlanti
Per potersi detrarre lo scontrino fiscale della farmacia basta che il contribuente annoti su di esso il suo codice fiscale ed il farmaco acquistato. La circolare 30/E del 28 marzo spiega la deroga sugli scontrini "parlanti". La novità, introdotta dalla finanziaria 2007 imponeva che per gli scontrini di farmaci emessi dal 1° luglio 2007, affinché il contribuente potesse detrarsi il 19% previsto, dovevano essere menzionate: la qualità, natura, quantità dei farmaci acquistati, nonché il proprio codice fiscale. Viste le difficoltà incontrate dai farmacisti nell'adeguamento dei sistemi, è stato concesso, solo per il periodo transitorio 1° luglio 31 dicembre 2007, di emettere ancora scontrini ?non parlanti? con la possibilità di detrazione fiscale da parte del contribuente. Dal 1° gennaio 2008 restano, invece, confermate le nuove regole.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 31 marzo 2008
CHIARIMENTI MINISTERIALI: incentivi per le ritrutturazioni edilizie
In seno alla disciplina delle ristrutturazioni edilizie e gli interventi finalizzati al risparmio energetico, si registra che la manodopera da indicare in fattura con aliquota Iva al 10%, non è subordinata all'esposizione separata dalle materie prime utilizzate, a meno che non si intende beneficiare della detrazione del 36% o del 55%. L'art. 1, co. 18, L. 244/2007, nel prorogare l'Iva agevolata sulle manutenzioni non richiede più, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo d?imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. Per quanto attiene la detrazione del 55%, la sua rateazione da 3 a 10 anni non può essere utilizzata anche da chi ha effettuato le spese nel 2007: infatti, la disposizione di cui all?art. 1 co. 20, lett. b), L. 244/2007, ha efficacia a partire dall?1.1.2008 e non è suscettibile di un?applicazione retroattiva.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 07 marzo 2008

