News correlate per l'argomento "iva"
DICHIARAZIONI: rimborsi Iva solo online
Scompare il modello cartaceo per la richiesta dei rimborsi IVA: da quest’anno di possono richiedere solo online, il modello VR viene inglobato nella dichiarazione annuale. La richiesta di rimborso potrà essere effettuata in via telematica, con la dichiarazione IVA, a partire dal 1° febbraio e fino al 30 settembre 2011. Per i contribuenti virtuosi, quelli cioè che hanno pagato le imposte e non hanno avuto contestazioni, i rimborsi possono essere effettuati senza garanzia fino al 50% di quanto versato nel biennio precedente.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 20 gennaio 2011
NUOVI ADEMPIMENTI: le comunicazioni IVA a partire dal 31 ottobre 2011
Il nuovo adempimento, la comunicazione telematica IVA per le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro che, per il 2010, partirà il prossimo 31 ottobre, sarà un nuovo onere per imprese e professionisti, sia a livello amministrativo sia a livello economico. In primo luogo le imprese dovranno recuperare il codice fiscale dei clienti, in particolare di quelli privati, laddove non fatto in sede di conclusione dell’affare. Diversamente da quanto enunciato nell’art. 21 DL 78/2010 sarà un’operazione gravosa. Per il 2011 i commercianti al minuto, per le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro che saranno effettuate dopo il prossimo 30 aprile, dovranno richiedere e memorizzare il codice fiscale dei clienti privati; per farlo occorrerà un sistema di memorizzazione dei dati di queste cessioni che successivamente permetterà di ricavare l'elenco dei clienti e delle operazioni per la trasmissione telematica. Le imprese e i professionisti dovranno comunicare i corrispettivi inerenti i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti periodici, se i limiti sono pari o superiori a quelli previsti dal decreto. Per farlo sarà necessario legare le fatture registrate introducendo una codificazione dedicata a questa necessità. Tutte operazioni che comporteranno un aggravio di costi amministrativi necessari all’implementazione dei programmi.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 11 gennaio 2011
TERRITORIALITA' IVA: dal 1° gennaio 2011 cambiano le regole
Dal 1° gennaio prossimo cambio di regole per la territorialità Iva. Sono interessati professionisti e imprese con riferimento a partecipazioni a fiere ed expo, ed alle prestazioni di carattere scientifico. Fino a tutto il 2010 queste prestazioni (individuate dall’art. 7-quinquies del Dpr n. 633/72) sono regolate in base al criterio del luogo d'esecuzione a prescindere dalla qualifica del committente. Dal 2011, invece, saranno disciplinate in base alla natura del servizio e alla soggettività passiva del destinatario della prestazione, in altre parole rileveranno nello stato in cui è stabilito il committente che sia soggetto passivo ai fini dell'imposta, in applicazione della regola generale per i rapporti cosiddetti business to business. Continueranno, invece, ad essere soggetti ad imposta nello Stato di esecuzione della prestazione, i servizi nei confronti di committenti privati.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 29 dicembre 2010
LOTTA ALL'EVASIONE: le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva
La manovra estiva (DL 78/2010) ha introdotto l’obbligo di comunicare in via telematica le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a 3.000 euro. Nel forum Lavoro del 17 novembre, il direttore delle Entrate Attilio Befera ha anticipato che le comunicazioni non dovranno essere effettuate per ogni operazione superiore al limite indicato, ma saranno cumulative. Il calendario di attuazione non è ancora chiarito, come pure le modalità attuative: sarà un provvedimento dello stesso direttore a renderlo noto. I professionisti del settore sono in fermento, il ritardo potrebbe portare disagi alle case software per la predisposizione degli applicativi, agli stessi professionisti che dovranno studiare, evidenziare i dubbi e le soluzioni, alle Entrate di rispondere con le circolari interpretative. Considerando i vari adempimenti di cui ormai si è oberati, si rischia un accavallamento.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 19 novembre 2010
ADEMPIMENTI 2011: l'opzione per l'Iva di gruppo viaggia in telematico
Dal 2011 spariranno i modelli cartacei Iva 26 e Iva 26-bis, le opzioni per la liquidazione dell'Iva di gruppo e per comunicare le variazioni nella composizione del gruppo saranno comunicate in un unico modello da presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate. La trasmissione telematica consentirà di evitare l'invio delle copie ai singoli uffici competenti per le società controllate se diversi da quello della controllante. La scadenza per l'opzione è il 16 febbraio di ogni anno, mentre le modifiche devono essere comunicate entro 30 giorni. Il modello è composto da un frontespizio e da due quadri (A e B). La dichiarazione vale per l'anno solare e, se non intervengono variazioni che fanno venir meno il requisito nel corso del periodo, è vincolante per l'intero anno per tutte le società partecipanti.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 16 novembre 2010
PUBBLICITA' TELEFONICA: dal 17 novembre al via il registro anti-telefonata
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre, ed entrerà in vigore il 17 novembre prossimo, il decreto sulla Robinson list: l’elenco in cui ci si deve iscrivere se non si vogliono ricevere telefonate commerciali. Manca solo il via del Ministro dello sviluppo per renderlo operativo. Per iscriversi al registro (una volta attivo) basterà chiamare un numero gratuito, mandare un fax o una raccomandata, o collegarsi al sito del gestore. L’iscrizione è a tempo indeterminato, può essere revocata e rinnovata senza alcuna limitazione. Il debutto della Robinson list sarà sostenuto da una campagna pubblicitaria da effettuarsi nei primi sei mesi di vita del registro.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 03 novembre 2010
REVERSE CHARGE: i computer sono fuori dalla normativa
I computer restano fuori dall’applicazione della normativa Reverse Charge. L’Unione Europea, per combattere le cosiddette frodi “carosello”, aveva autorizzato alcuni paesi, tra i quali l’Italia, ad estendere il meccanismo dell’inversione contabile allo scambio di determinati beni soggetti a frodi. Nel calderone erano finiti anche i computer e loro componenti, rischiando di creare confusione ed appesantimento degli oneri da parte degli operatori. Grazie all’opposizione della Francia si è raggiunto un compromesso che taglia fuori i computer dall’autorizzazione in deroga. Resta, invece, confermata per i telefonini, ma non per i loro componenti.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 26 ottobre 2010
REVERSE CHARGE: autorizzato l'utilizzo per pc e cellulari
Il Consiglio ECOFIN ha autorizzato l'Italia, fino a tutto il 2014, ad estendere l'inversione contabile a telefoni cellulari e personal computer, dando applicazione all'art. 17, c. 6, lettere b) e c), del DPR 633/72. L’operazione rientra nella strategia di lotta alle frodi Iva; bisogna, però, porre particolare attenzione, in quanto, non essendoci soglie di applicazione, come invece negli altri paesi autorizzati (Austria, Germania e Regno Unito), potrebbe essere utilizzata alle cessioni al minuto effettuate nei confronti di soggetti passivi. Rientrano nella deroga anche gli accessori connessi a cellulari e computer, costituendo il rischio che possano essere oggetto di inversione contabile obbligatoria innocue transazioni di ammontare irrisorio, con un aggravio non indifferente della contabilità degli operatori che non commerciano unicamente in tali beni. In termini di tutela del gettito, il pericolo è dato dal possibile spostamento delle frodi sul versante del commercio al dettaglio attraverso l'utilizzo di partite Iva false o comunque non riconducibili soggettivamente a colui che compie l'acquisto, che potrebbe così beneficiare di uno sconto pari all'imposta non versata.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 20 ottobre 2010
EDILIZIA ABITATIVA: il secondo box sconta l'Iva al 10%
In caso di acquisto di unità abitativa con due autorimesse di pertinenza, l'agevolazione prima casa (Iva al 4%) spetta per l'imponibile relativo all'abitazione e a una delle autorimesse, mentre per la seconda autorimessa si applica l'aliquota del 10% (perché la pertinenza assume in questo caso la qualità abitativa propria del bene principale) e non l'aliquota del 20%, che sarebbe propria dell'autorimessa considerata "fuori", e cioè quale bene di natura strumentale. Lo sostiene la risoluzione 94/E del 5 ottobre dell'agenzia delle Entrate. In sostanza se l’autorimessa è venduta singolarmente, senza essere considerata pertinenza dell’abitazione già posseduta, si considera bene strumentale ed è soggetta ad aliquota Iva del 20%; venduta con l’abitazione di cui costituisce pertinenza può godere dell’agevolazione prima casa, con aliquota Iva del 4% (senza l'agevolazione è del 10%); se insieme con l'abitazione e un'altra autorimessa, con richiesta di agevolazione prima casa unicamente per l'abitazione e una sola autorimessa, per l'appartamento e un'autorimessa si applica l'aliquota Iva del 4%, l'altra autorimessa sconta l'Iva del 10 per cento.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 06 ottobre 2010
IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA
L'agevolazione per chi acquista la prima casa consiste nell'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3% invece che del 7%, e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, pari in totale a 336 euro. In caso di trasferimento soggetto ad Iva si può applicare l’aliquota ridotta al 4% invece che del 10%, e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Chi richiede le agevolazioni senza averne diritto, oltre all'applicazione delle imposte in misura piena, dovrà versare una soprattassa pari al 30% delle medesime imposte, più gli interessi di mora. Stessa penalizzazione in caso di vendita dell'abitazione, comprata con le agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto della stessa a meno che entro un anno non si proceda all'acquisto di un'altra casa da adibire ad abitazione principale. Nel caso di vendita e successivo riacquisto entro un anno della casa comprata con le agevolazioni prima casa si ha diritto ad un credito di imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 04 ottobre 2010
SCADENZE FISCALI: gli Intrastat di agosto
Sabato prossimo, 25 settembre, scade il termine per la trasmissione dei modelli intrastat di agosto. Le norme in materia di scambi intracomunitari sono cambiate: dal 1° maggio 2010 la trasmissione dei modelli può avvenire esclusivamente tramite il canale telematico con periodicità mensile, entro il 25 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni. La prossima scadenza potrebbe creare confusione, dove sarebbe necessario avere un chiarimento operativo da parte dell’Amministrazione; la trasmissione del modello può essere fatta sia tramite il canale delle Dogane, sia tramite il canale delle Entrate. Orbene, nel primo caso la scadenza è fissata al 25, l’Agenzia delle dogane considera il sabato giornata lavorativa, e non concede proroghe al lunedì; nel secondo caso, come sappiamo, l’Agenzia delle entrate sposta tutti i termini cadenti di sabato al lunedì, quindi si ha un giorno in più per la scadenza.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 20 settembre 2010
IVA: approvata la direttiva che equipara la fattura elettronica al documento cartaceo
La riforma delle regole di fatturazione è stata approvata ieri dal consiglio Ecofin. La semplificazione voluta dall'Europa punta sull'armonizzazione della normativa Iva e per l'adozione generalizzata della fatturazione elettronica, anche nell'ottica della lotta alle frodi Iva. La direttiva entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013. Gli operatori saranno liberi di adottare nuovi strumenti di autenticazione dell'origine della fattura. La direttiva realizza una sostanziale equiparazione di trattamento fra le fatture cartacee ed elettroniche, eliminando molti di quei vincoli che hanno finito per relegare a un ruolo di nicchia lo strumento della fatturazione elettronica. Questa azione ha anche lo scopo di unificare ed omogeneizzare la tempistica degli Stati membri in merito al momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie, così che risulti possibile ottenere una maggiore tempestività dei dati trasmessi attraverso i modelli Intrastat. E’ previsto che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario in reverse charge la fattura debba essere emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell'operazione, mentre nelle cessioni intracomunitarie gli acconti non influenzano più l'esigibilità dell'Iva, che rimane collegata all'operazione principale.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 14 luglio 2010
IVA: pronto il modulo per il rimborso ai non residenti
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è pronto il portale per il rimborso Iva ai soggetti non residenti nello Stato Ue del rimborso. Sono le norme della direttiva 2008/9/CE in vigore dal 1° gennaio 2010, il cui termine finale di scadenza per l’annualità 2009 è il 30 settembre. Si accede al servizio dal sito www.agenziaentrate.it , voce documentazione, link rimborsi Iva/VAT refunds. Sono presenti quattro cartelle contenenti i tipi di rimborsi e la normativa. I contribuenti italiani possono utilizzare i canali Entratel o Fisconline a cui sono abilitati, direttamente o attraverso gli intermediari. L’abilitazione può essere ottenuta anche da soggetti non residenti che abbiano richiesto il codice fiscale italiano, e forniti di delega per avanzare richiesta di rimborso al centro operativo di Pescara.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 06 luglio 2010
INTERPRETAZIONI MINISTERIALI: le compensazioni IVA nel modello F24
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta modalità di compilazione del modello F24, con particolare riferimento alle compensazioni di crediti IVA da parte di soggetti in regime di tassazione di gruppo o interessati da operazioni straordinarie. Rientrano nel calcolo del tetto di compensabilità (€. 10.000 ed €. 15.000) i crediti relativi ad un periodo successivo rispetto a quello del debito che si vuole estinguere (il credito deve essere sempre precedente al debito che si intende compensare). In merito alla sovrapposizione di codici identificativi, si precisa che qualora si verifichino situazioni che richiedono l’utilizzo nel modello F24 di due diversi codici identificativi, non essendo possibile esporre simultaneamente più di un codice, si dovrà indicare quello relativo alla fattispecie più rilevante, da valutare caso per caso. Da segnalare la possibilità di rateizzare l’IVA da adeguamento agli studi di settore dove è da valorizzare il campo rateazione; ed anche, per le società e le associazioni che utilizzano in compensazione il credito derivante dalla riattribuzione da parte dei soci o degli associati delle ritenute residue, l’anno di riferimento da indicare è quello relativo alla dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il credito.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 16 giugno 2010
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: aliquota al 4% per tutte le pertinenze
La circolare 31/E del 7 giugno 2010 amplia l'agevolazione prima casa alle pertinenze. Le Entrate ripensano così l'aliquota agevolata: è applicabile anche alle "nuove" pertinenze e agli ampliamenti successivi. Vengono in questo modo compresi: l'acquisto successivo di box da destinare a pertinenze, anche se la casa di abitazione fu acquistata ante 1982, senza cioè l'agevolazione prima casa; l'acquisto di una cantina da destinare a pertinenza di un'abitazione il cui acquisto non fu oggetto di agevolazione; l'acquisto di un'unità immobiliare destinata ad ampliare l'abitazione di proprietà acquistata senza l'agevolazione prima casa perché all'epoca l'acquirente non aveva i requisiti utili.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 08 giugno 2010
IVA: pronta la domanda di rimborso per i residenti in Svizzera, Israele e Norvegia
E’ pronto il modello per richiedere il rimborso dell’Iva pagata in Italia dai residenti in Svizzera, Israele e Norvegia. La domanda che può essere inviata dal 3 maggio, mantiene la denominazione “Mod. Iva79”, va presentata su cartaceo, compilata in stampatello e spedita a mezzo raccomandata a.r. o tramite corriere, o, ancora, consegnata a mano al Centro Operativo di Pescara entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Il modello può essere compilato in italiano o in inglese, richiede un numero di registrazione Iva precedentemente attribuito dall’Ufficio competente (prima Roma 6, poi Pescara), deve essere corredato delle fatture di riferimento in originale, delle ricevute di pagamento o documento da cui si evince il pagamento, l’attestazione dell’amministrazione dello stato in cui è indicato il richiedente soggetto passivo dell’imposta.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 30 aprile 2010
INTRASTAT ANCHE TRAMITE ENTRATEL
L’annuncio è stato dato ieri: modelli intrastat anche tramite il canale Entratel. Il canale sarà accessibile dal prossimo mese di maggio. Sempre a maggio è prevista l’emanazione di una nuova circolare che sciolga i dubbi ancora in essere per imprese e professionisti alle prese con i nuovi modelli, come l’indicazione del Paese di pagamento e il numero/data di fattura da inserire. In attesa del debutto del modello intrastat con le scadenze del 20 e 26 aprile, per imprese e professionisti che non hanno fatturato più di 50 mila euro per prestazione di servizi generici resi e ricevuti da soggetti comunitari, si fa presente che entro il 25 luglio è possibile sanare le irregolarità commesse (errori o imprecisioni) fino ad aprile.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 15 aprile 2010
IVA: l'Agenzia delle entrate torna sulla detraibilità dell'IVA auto
Con la circolare 13/E del 16 marzo 2010, l'Agenzia delle entrate torna a parlare di detraibilità di IVA auto, e lo fa delineando le modalità di gestione dei contenziosi riguardanti rimborsi IVA su acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 ed il 13 settembre 2006. All'epoca del cambio della normativa inerente la detraibilità IVA auto dopo le sentenze della Corte di giustizia europea, venne posta una condizione per ottenere il rimborso dell'IVA da parte di quei soggetti con controversie pendenti al 14 settembre 2006: questi contribuenti dovevano rinunciare al ricorso. In assenza di rinuncia gli Uffici devono proseguire il contenzioso evitando che si formi il giudicato. Il contribuente deve fornire prova dell'inerenza dell'acquisto dell'auto all'attività svolta, affinchè non gli venga rigettato il rimborso forfettario.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 17 marzo 2010
IVA: i chiarimenti delle Entrate sulla procedura di rimborso per l'IVA assolta negli stati Ue
La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E, al punto 3.4 risponde in merito al rimborso IVA per l'imposta assolta in altri paesi Ue. La modalità di rimborso riguarda i soggetti nazionali che hanno assolto l'IVA in altri stati Ue ai sensi dell'art. 38bis1 del DPR 633/72 per l'acquisto di beni nell'ambito della propria attività; la procedura prevede l'invio di una richiesta telematica all'Agenzia delle entrate (la procedura non è ancora attiva). Non possono chiedere il rimborso soggetti che non svolgono attività di impresa, arte o professione; abbiano effettuato unicamente operazioni esenti o senza diritto alla detrazione; applichino il regime dei minimi o dei produttori agricoli.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 16 marzo 2010
MODELLI INTRASTAT: oggi la pubblicazione sulla G.U. n 49 del decreto legislativo
Si conclude oggi, con la pubblicazione in G.U., l’iter legislativo per il recepimento delle direttive intracomunitarie relative all’Iva. Il decreto individua i soggetti obbligati, le modalità di presentazione degli elenchi ed il loro contenuto; ed anche il provvedimento dell’Agenzia delle dogane in concerto con le Entrate contenente le istruzioni per la compilazione dei modelli intrastat. E da ieri l’Agenzia delle dogane ha messo a disposizione degli utenti il software per la compilazione e l’invio dei modelli. Considerando il quadro normativo complesso e non sempre chiaro, l’Agenzia delle entrate ha emanato una circolare, la 5/E del 17 febbraio 2010, che esclude l’applicabilità delle sanzioni in caso di errori commessi nella compilazione dei modelli nel periodo compreso tra gennaio 2010 e maggio 2010.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 19 febbraio 2010
GLI ELENCHI INTRASTAT: il programma per la compilazione sarà disponibile a direttiva recepita
E’ pronto il software per la compilazione e trasmissione dei modelli intrastat 2010, sarà reso disponibile non appena verrà definito il quadro normativo nazionale di recepimento della direttiva comunitaria. Si tratterà di un software nuovo, che necessita cioè di una nuova installazione e non di un aggiornamento del precedente. Appena il quadro normativo sarà completato e verrà aperta la possibilità di download, ne verrà data comunicazione agli iscritti della mailing list intrastat e nella home page del sito dell’Agenzia delle dogane.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 12 febbraio 2010
CHIARIMENTI: l?Agenzia delle entrate sui crediti IVA anno precedente portati a nuovo
L’Agenzia delle entrate chiarisce il suo punto di vista in merito al credito d’imposta IVA di dicembre dell’anno precedente utilizzato in compensazione per il versamento di gennaio dell’anno successivo. Atteso che il credito di fine anno è confermato dalla dichiarazione, dove vengono riepilogate le operazioni effettuate, e si determina il credito o debito d’imposta residuo, è chiaramente possibile detrarre il valore presuntivo derivante dalla liquidazione IVA di fine anno dalla prima liquidazione utile. Si possono verificare casi in cui il credito presuntivo risulti poi inferiore al credito effettivo (magari un prorata calcolato male). Ebbene se si verificasse la condizione descritta, il contribuente si troverebbe ad aver versato in gennaio un importo inferiore al dovuto; di conseguenza la differenza residua andrà versata aumentata della sanzione relativa (30% ridotta ad un dodicesimo, ovvero a un decimo a seconda del termine in cui regolarizza).
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 29 gennaio 2010
DIRETTIVE COMUNITARIE: in attesa di integrazioni il dossier IVA
Le norme IVA 2010 sono in attesa di integrazioni per autofatture e rimborsi. Le direttive dovevano entrare in vigore contemporaneamente in 27 paesi dell’Unione europea dal 1° gennaio. Nel nostro Paese il provvedimento che recepisce la normativa è stato approvato solo lo scorso 22 gennaio. Nel testo non è stata apportata alcuna modifica allo schema presentato il 12 novembre 2009, anzi sono state stralciati alcuni punti concernenti: il momento impositivo dei servizi internazionali; la possibilità di integrare la fattura emessa dal fornitore comunitario per i servizi generici; la possibilità di rimborso trimestrale da parte di chi aveva effettuato fino al 31 dicembre 2009 servizi intra Ue come da art. 40 DL 331/93.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 27 gennaio 2010
IVA: le compensazioni oltre i 15mila euro
Riguardo le compensazioni IVA a seguito di presentazione della dichiarazione dal 1° febbraio prossimo, la circolare 1/E/2010 ha chiarito che sono libere fino alla concorrenza dell'importo di 10mila euro, da 10mila uno euro occorre attendere il 16 del mese successivo all'invio della dichiarazione e utilizzare il modello F24 fisconline o entratel. Superando il limite di 15mila euro è necessario il visto di conformità di un professionista, oppure che la dichiarazione sia sottoscritta dal soggetto che svolge funzioni di controllo contabile: quindi il revisore, il socio o responsabile della società di revisione, o, ancora, ciascun componente il collegio sindacale.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 21 gennaio 2010
ADEMPIMENTI: Intrastat al 30 aprile 2010
Il nuovo calendario del modello Intrastat vuole la trasmissione online al 30 aprile 2010. Chi non usa ancora il canale telematico, fino a quella data, potrà continuare a depositare il modello su supporto informatico agli uffici delle Dogane. I mesi interessati sono gennaio, febbraio e marzo, e primo trimestre 2010. Il canale telematico sarà obbligatorio per i mesi ed i trimestri successivi. Le consegne manuali osserveranno la scadenza del giorno 20 mese successivo a quello cui si riferisce il modello; per le prossime consegne telematiche è in valutazione un termine di trasmissione dal giorno 19 al giorno 25 sempre del mese successivo a quello di riferimento.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 19 gennaio 2010
IVA: dal 1° gennaio sono entrati in vigore i nuovi modelli di inizio e variazione, cessazione attività
Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2009/193688 del 29 dicembre 2009 ha approvato i nuovi modelli da utilizzare per inizio e variazione dati, cessazione attività dal 1° gennaio 2010. I modelli, AA7/10 per società e AA9/10 persone fisiche, non si discostano molto da quelli precedenti; le modifiche hanno interessato soprattutto le istruzioni che tengono conto dei ritocchi legislativi per i soggetti non residenti che operano in Italia anche tramite una stabile organizzazione. Presente anche apposita sezione che ricorda il prossimo avvio della dichiarazione unica di impresa.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 12 gennaio 2010
IVA: le compensazioni sotto i 10 mila euro
E’ possibile effettuare compensazioni di crediti IVA inferiori a 10 mila euro direttamente attraverso il modello F24, quelle superiori al limite indicato potranno, invece, essere effettuate solo dopo la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Per i crediti Iva superiori a 15mila euro sarà necessario il visto di conformità da parte dei professionisti abilitati o dei responsabili del controllo contabile nelle società di capitali; all’uopo i professionisti dovranno iscriversi all’elenco tenuto dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate e adeguare la polizza assicurativa. Per quanto riguarda le verifiche, l’Agenzia ha spiegato, nella circolare n. 57/2009, che non saranno necessarie valutazioni di merito, ma controlli finalizzati a evitare errori materiali nel calcolo dell’imponibile. Si dovrà verificare che le eccedenze a credito vengano riportate correttamente e che le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva siano state tenute regolarmente e conservate. Se il credito Iva è superiore al volume d’affari allora la veridica della corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e la documentazione dovrà essere integrale.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 05 gennaio 2010
LA RIFORMA DELL'IVA: i chiarimenti delle Entrate nella circolare 58/E
L'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2010 sulle prestazioni di servizi ai fini Iva. La circolare 58/E entra nel merito delle disposizioni contenute nella direttiva Servizi 2008/8/CE, con riferimento in particolare alla rilevanza territoriale dell'operazione. La novità, come già abbiamo già anticipato in precedenza, cambia la regola generale del luogo di tassazione Iva dei servizi resi a soggetti passivi: si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore a quello di tassazione nel Paese di stabilimento dell'ente. Scatta l'introduzione generalizzata del reverse charge per le prestazioni rilevanti in Italia rese da un soggetto non residente privo di stabile organizzazione.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata domenica, 03 gennaio 2010
MODELLI INTRASTAT: possibile proroga
Possibile proroga per i modelli Intrastat: imprese ed operatori potrebbero avere altri sei mesi di tempo prima di adempiere all'obbligo. Il nuovo regime debutterà il 1° gennaio, ma mancano ancora modelli, canale telematico e istruzioni per l'invio. Inoltre, non è stato ancora approvato il DL che recepisce le direttive comunitarie 8, 9 e 117 del 2008.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 17 dicembre 2009
ACCONTO IVA ENTRO IL 28 DICEMBRE
Come consuetudine l’ultimo appuntamento fiscale dell’anno è il pagamento dell’acconto IVA. Anche se ormai la procedura è tecnicamente consolidata si espone in breve il metodo. I soggetti interessati sono i titolari di partita Iva che esistevano nell’anno 2008 e risultano attivi nell’anno 2009. Le due condizioni devono coesistere. La base di applicazione della percentuale dell’acconto dell’88%, può essere calcolata sullo storico, previsionale o sulle operazioni effettuate. Lo storico prende in considerazione: per i contribuenti mensili la somma del versamento dell’acconto 2008 effettuato entro il 29/12/2008 e del saldo versato entro il 16/1/2009; per i contribuenti trimestrali la somma del versamento dell’acconto 2008 effettuato entro il 29/12/2008 e del saldo versato entro il 16/3/2009. Il previsionale tiene conto del debito Iva che si prevede risulterà nella liquidazione periodica del mese di dicembre 2009 (contribuenti mensili), o nella dichiarazione relativa all’anno 2009 (contribuenti trimestrali). Nella fattispecie non sono tollerate discordanze tra il versato e il dovuto superiori al 5%. Il metodo delle operazioni effettuate considera, infine, le operazioni annotate nei registri delle fatture emesse (o dei corrispettivi), dall’1 al 20/12/2009 per i contribuenti mensili ovvero dall’1/10 al 20/12/2009 per i contribuenti trimestrali.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 16 dicembre 2009
IVA - Imponibilità cessione terreno con fabbricati da demolire
La cessione di un terreno su cui sorge un fabbricato destinato alla demolizione, configura un trasferimento di terreno edificabile e non del fabbricato stesso, rientrando, pertanto, nel campo di applicazione dell’IVA. Questo è quanto è stato stabilito dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza C-461/08 del 19 novembre 2009 (allegata alla presente). In particolare, un’impresa procedeva all’acquisto di un terreno su cui sorgevano due fabbricati, mentre il venditore, precedentemente alla cessione, stipulava un contratto di demolizione degli edifici stessi, con spese a carico dell’acquirente. In tale fattispecie, secondo la Corte, “il terreno costituirebbe l’elemento principale della cessione, mentre il fabbricato esistente sarebbe solo un elemento puramente accessorio della cessione. Infatti, sarebbe prevista, sin dall’inizio, la demolizione del medesimo e quindi la cessione di un terreno allo scopo di costruirvi un nuovo fabbricato”. In sostanza, non si vengono a configurare due prestazioni formalmente distinte che, quindi, darebbero luogo, individualmente, a imposizioni o ad esenzioni dall’IVA, ma si considerano come un’unica operazione, essendo le due prestazioni strettamente connesse. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che la cessione di un terreno sui cui sorge un vecchio fabbricato destinato alla demolizione, iniziata prima di tale cessione, per la futura costruzione di un nuovo edificio, forma un’operazione unica ai fini IVA, avente ad oggetto non la cessione del fabbricato esistente, ma quella di un terreno non edificato (cioè di un’area edificabile su cui non insiste alcun fabbricato). Tale tipo di cessione, quindi, non rientra nell’esenzione dall’IVA prevista dall’articolo 13, parte B, lett. g) della sesta direttiva 77/388/CEE, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato al momento del trasferimento effettivo del terreno, con conseguente applicazione dell’IVA nella misura prevista dallo Stato in cui viene effettuata la stessa cessione (in Italia con aliquota ordinaria del 20%)
News scritta da: Commercialista telematico - pubblicata martedì, 15 dicembre 2009
VISTO DI CONFORMITA? IVA
Dal 2010 per compensare importi IVA superiori a 15.000 euro commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli tenuti dalle camere di commercio, dovranno effettuare controlli formali al fine di verificare la corrispondenza tra dichiarazione e documenti, se vorranno rilasciare il visto di conformità IVA. Tra gli aspetti da tenere in conto, le eventuali sanzioni a loro carico in caso di infedele attestazione. Per poter rilasciare il visto di conformità (DL 241/97) il professionista deve essere inserito nell’elenco dei soggetti legittimati al suo rilascio; per iscriversi è necessaria una semplice raccomandata A/R alla competente direzione regionale delle Entrate.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 26 novembre 2009
NUOVI MODELLI INTRASTAT: diffuse le prime istruzioni per la trasmissione online
L’Agenzia delle Dogane ha provveduto a rendere note le prime istruzioni per la compilazione dal 2010 del modello intrastat online. In ottemperanza alla direttiva 2008/8/CE dal 1° gennaio 2010 cambieranno la periodicità di presentazione e le modalità di trasmissione che avverrà solo telematicamente. Il primo adempimento da porre in essere è l’accreditamento presso il servizio telematico dell’Agenzia delle Dogane. L’adesione è subito fattibile e le istruzioni sono presenti sul sito www.agenziadogane.it. Da gennaio, quindi, i modelli intrastat non si potranno più presentare annualmente, l’operazione andrà fatta mensilmente, tranne per gli operatori che realizzano nel trimestre tra acquisti e prestazioni intracomunitarie operazioni inferiori a 50.000 euro, autorizzati alla trasmissione trimestrale. Le scadenze per i mensili saranno entro il 19 del mese successivo a quello di riferimento, per i trimestrali entro il 19 del mese successivo al trimestre di riferimento.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 25 novembre 2009
REVERSE CHARGE: dal 1° gennaio 2010 diventa regola generale per chi acquista da non residenti
Le modifiche apportate all’art. 17 del DPR 633/72, rendono applicabile il reverse charge a tutti gli acquisti di beni e servizi fatti da operatori stabili in Italia da soggetti non residenti nello Stato. I poteri ed obblighi in ordine alla fatturazione delle operazioni attive saranno, così, ridotti; i soggetti esteri identificati o con rappresentante fiscale in Italia non potranno più emettere fattura con Iva ai clienti italiani. Questi ultimi sopporteranno un obbligo contabile maggiore dovuto all’autofatturazione degli acquisti, ma avranno un importante vantaggio economico non dovendo pagare l’Iva al fornitore.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 18 novembre 2009
IVA dei servizi internazionali
La legge 88/2009 – comunitaria 2008 – definisce nuove regole circa la tassazione Iva dei servizi internazionali, rimborsi a soggetti passivi non residenti, modelli intrastat. L’Italia non ha ancora definito le regole, e l’entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2010. Le nuove norme vogliono che la tassazione avvenga nel Paese dove ha luogo il consumo del servizio; il soggetto passivo dell’imposta è allargato a chi effettua operazioni non soggette a Iva, e a Enti già identificati ai fini Iva anche per attività diverse da quelle commerciali; gli elenchi intrastat devono essere inviati solo in via telematica, e comprendono anche gli acquisti di beni e/o servizi tra soggetti passivi Iva stabiliti in paesi Ue dove opera il reverse charge.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 03 novembre 2009
FINANZIARIA 2010: sulle ristrutturazione Iva agevolata permanente
La Finanziaria 2010 consolida il regime agevolato dell'Iva 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio. La misura sarebbe decaduta il prossimo anno. Il beneficio riguarda gli interventi realizzati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e si applica sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di beni e materiali, a condizione che non costituiscano “una parte significativa del valore complessivo della prestazione”. In tal senso sono considerati significativi: ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie e impianti di sicurezza; su questi beni l'Iva 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 23 settembre 2009
MANOVRA D'ESTATE: le Cooperative edilizie non godranno più dei benefici Iva
Effetto della manovra d'estate (il decreto è convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102) è l'abbattimento dell'agevolazione Iva prevista in favore delle Cooperative edilizie. In particolare, riguardo la riduzione della base imponibile rispetto al costo di costruzione, se l'alloggio è adibito ad abitazione principale del socio, costituita dal 50 o 70% di esso se non superiore a quello periodicamente stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Il decreto cancella questa disposizione con effetto immediato; anche gli acconti versati dai soci, che attualmente non pagano l'imposta in attesa del rogito notarile, saranno assoggettati ad Iva del 4 o 10% a seconda se il socio può accedere o meno ai benefici di prima casa.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 05 agosto 2009
SCONTRINI PARLANTI: il Garante della Privacy interviene sui documenti di spesa attestanti l'acquisto di medicinali
Il Garante della Privacy è intervenuto in merito agli scontrini parlanti per l'acquisto di medicinali. Con la circolare 40/E del 30 luglio 2009 detta disposizioni nuove in merito al contenuto di questi. Il tutto al fine di garantire la privacy degli acquirenti quando, in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi annuale, devono presentare la documentazione al commercialista o al Caf. Nel testo si legge: " l’Agenzia delle Entrate deve fornire indicazioni, immediatamente operative, affinché, ai fini della detrazione o della deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di farmaci riporti in luogo della menzione in chiaro della denominazione commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati". I titolari del trattamento dei dati personali che emettono scontrini fiscali per l’acquisto di farmaci dovranno adeguarsi alle suddette indicazioni entro e non oltre il 1° gennaio 2010. Fino al 31 dicembre restano in vigore le vecchie disposizioni.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 31 luglio 2009
LAVORO: comunicato del garante sulla tutela della privacy in busta paga
Le buste paga devono essere consegnate spillate o in busta chiusa e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza. Gli uffici addetti alla predisposizione e alla consegna dei cedolini sono tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l’inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l’indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate. E' il Garante privacy a ribadirlo al Ministero dell’interno. L’intervento si è reso necessario a seguito di una segnalazione con la quale si lamentava il fatto che i cedolini di più di duemila dipendenti di una delle sedi regionali del Ministero fossero stampati su carta continua e non imbustati.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 09 luglio 2009
Slitta al 15 dicembre il termine per l'adozione delle prescrizioni relativi agli amministratori di sistemi
Si fa seguito agli interventi in materia di Privacy e, in particolare, recanti le comunicazioni circa gli adempimenti connessi all`individuazione degli Amministratori di Sistema, per informare che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l`ulteriore provvedimento del 25 giugno scorso con cui il Garante della Privacy, a seguito degli interventi risultanti dalla consultazione pubblica indetta lo scorso aprile e volta ad ottenere osservazioni e commenti, ha ulteriormente prorogato il termine previsto per il 30 giugno al 15 dicembre 2009. Questa, pertanto, è la data in cui scadrà il termine previsto per l`adempimento delle prescrizioni di cui al provvedimento del 27 novembre 2008 relativo agli Amministratori di Sistema, che è stato tra l`altro anche parzialmente modificato con l`ultima determinazione del Garante al fine di facilitare il corretto adempimento delle dette prescrizioni. In particolare, l`Autorità ha previsto che tutti gli adempimenti connessi all`Amministratore di Sistema e alla tenuta dei relativi elenchi possano essere realizzati, oltre che dal titolare del trattamento, anche dal responsabile dello stesso
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 02 luglio 2009
LA RIVALUTAZIONE DEI FABBRICATI E DELLE AREE SOTTOSTANTI
Secondo l'Agenzia delle Entrate, se il contribuente decide di rivalutare l'area su cui sorge il fabbricato deve ricorrere a una perizia di stima, o altro metodo equipollente, e non a meccanismi forfettari. La possibilità di rivalutare il fabbricato e l'area sottostante, oppure uno dei due, considerato che i beni sono classificati in categorie omogenee differenti, determina l'eventuale obbligo di rivalutare tutti i beni appartenenti alle singole categorie. L'Agenzia prevede che l'operazione sia fatta distintamente per i beni oggetto di rivalutazione in base a una perizia di stima, o un metodo diverso ma che individui distinti valori correnti dei beni. La distinzione non tiene conto, che in caso si consideri l'area sottostante separata dal costruito, la stessa area si verrebbe a configurare quale "area edificabile" esclusa dalla rivalutazione in quanto carente del presupposto oggettivo.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 01 giugno 2009
CIRCOLARI: la circolare 20/E/2009 delle Entrate apre all'Iva per cassa in agricoltura
Dalla lettura della circolare 20/E/2009 sull'Iva per cassa emerge l'apertura del regime alle contabilità agricole. Tra le esclusioni non compare, infatti, il regime dell'agricoltura; la categoria applica l'imposta con le aliquote ordinarie e la detrazione viene determinata in base a percentuali di compensazione, e nulla osta all'imprenditore agricolo differire il pagamento dell'Iva al momento dell'incasso del corrispettivo. Tecnicamente, però, essendo un tipo di contabilità senza l'obbligo di gestire i pagamenti, nel caso in cui si optasse per il versamento differito, sarebbe necessario introdurre un meccanismo contabile di gestione degli incassi per determinare il momento in cui l'Iva indicata in fattura è dovuta all'Erario. Per le fatture d'acquisto con la dizione "Iva ad esigibilità differita" ci si comporta diversamente a seconda che l'impresa agricola operi in regime normale, oppure in regime speciale. Nel primo caso la detrazione è godibile al momento del pagamento della fattura, nel secondo caso la fattura può essere registrata al momento del ricevimento, senza dare importanza al pagamento, in quanto l'imposta assolta sugli acquisti è comunque indetraibile.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 18 maggio 2009
IVA PER CASSA: la detrazione del cessionario
Tra gli elementi di interesse forniti dai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella circolare 20/E, emerge la detraibilità Iva del cessionario che riceve una fattura emessa in regime di Iva per cassa. E' ammessa la detrazione d'imposta, indipendentemete dal pagamento, trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione; casi di impedimento, e quindi permanenza del differimento alla detrabilità, operano se questi venga assoggettato a procedura concorsuale o esecutiva nell'anno in questione. Ciò grazie ai principi generali dell'art. 19 del DPR 633/72, in base ai quali chiuso l'anno l'imposta diventa esigibile e quindi anche detraibile per il contribuente. L'Iva va poi computata nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale scade il termine.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 04 maggio 2009
PUBBLICATO IL DECRETO DELL'IVA PER CASSA
Da ieri è possibile usufruire del regime di cassa in merito all'assoggettabilità Iva. E' pubblicato in G.U. n. 96 del 27 aprile 2009 il DM del 26 marzo 2009 in attuazione dell'art. 7 DL 185/08. Si ricorda brevemente, rimandando a quanto trattato in merito, che l'applicazione dell'Iva per cassa permette al soggetto passivo dell'imposta di "rimandare" il versamento del tributo all'effettivo pagamento da parte del proprio cliente, evitando di anticipare l'Iva all'Erario. Sono tuttavia presenti alcuni vincoli all'utilizzo del regime: possono optare per il regime i soggetti in regime normale Iva che nell'anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 200mila euro, che deve essere mantenuto nel periodo di fruizione; operativamente bisogna inserire in fattura la dicitura "operazione con Iva ad esigibilità differita, ex art. 7 DL 185/08"; tale menzione è obbligatoria, pena l'applicazione dell'esigibilità immediata del tributo. Il differimento non opera in caso di operazioni in reverse-charge, e nelle transazioni con privati consumatori.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 29 aprile 2009
IVA TRIMESTRALE: approvato il nuovo modello
E' stato approvato il modello per la richiesta del rimborso Iva, o per utilizzo in compensazione del credito trimestrale. Il nuovo modello, denominato Iva Tr, dovrà essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o utilizzo del credito Iva relativo al 1° trimestre 2009. Sono tenuti a presentare il modello Iva Tr i contribuenti, che nel corso del trimestre, hanno un eccedenza Iva detraibile superiore a Euro 2.528,28, e che indendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso o la compensazione di detto credito. La presentazione telematica deve essere fatta entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; quindi, il primo trimestre 2009 gennaio/marzo deve essere presentato entro il 30 aprile 2009.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 23 marzo 2009
IVA PER CASSA: la Ue approva il decreto
E' approvata dalla Ue la riforma sull'Iva per cassa, è solo stabilito un tetto di volume d'affari per i contribuenti che possono accedervi. Il tetto è fissato a 200mila euro, quindi tutti i contribuenti rientranti come volume d'affari entro tale soglia potranno versare l'Iva solo dopo aver ricevuto il pagamento del corrispettivo. Il decreto è ora sul tavolo del ministro Tremonti, è probabile che sarà firmato entro la prossima settimana.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 20 marzo 2009
PRIVACY: il garante interviene sugli spot telefonici
Il destinatario delle telefonate pubblicitarie deve fornire il consenso a ricevere lo spot. E’ questo che dice il garante della privacy, mettendo un freno alle tante e ripetute telefonate pubblicitarie. E’ stato infatti definito che gli abbonati iscritti nei nuovi elenchi telefonici (per intenderci quelli da agosto 2005), possono esprimere il loro consenso a ricevere o meno le telefonate pubblicitarie. All’uopo erano stati mandati in soffitta i vecchi archivi, proprio per consentire questo trattamento. Ora, per effetto del milleproroghe, quegli archivi rischiano di essere rimmessi in circolazione rendendo vano l’intervento del garante. Ecco perché lo stesso ha posto dei paletti alla deroga del decreto, indicando che le vecchie banche dati possono essere usate per fini promozionali solo dai titolari che a suo tempo le hanno costituite, non possono essere cedute a terzi; ad ogni telefonata l’operatore deve prima specificare le coordinate del titolare della banca dati e informare l’abbonato del diritto a non essere più disturbato, e registrare la sua volontà. Infine, entro 15 gg. dalla pubblicazione in G.U. del provvedimento del garante, le società di marketing devono comunicare all’authority che sono in possesso di tali elenchi e che intendono usufruirne in deroga.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 19 marzo 2009
Il recupero dell'Iva sulle fatture non pagate
Non è sempre possibile recuperare l'Iva versata su fatture poi non pagate dal debitore. La variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta riferiti a operazioni attive di cui non si è riscosso il corrispettivo, è ammessa solo nei casi di debitori soggetti a procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose, quindi fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare e preventivo. La circolare Assonime 48/2000 chiarì che restano escluse le procedure che si basano su finalità conservative e di risanamento dell'impresa, perchè con costituiscono presupposto di infruttosità, e da ultimo, nel corso di Telefisco 2009, l'Agenzia ha riferito che anche le ristrutturazioni dei debiti non sono procedure concorsuali; si evince, pertanto, che non è possibile recuperare l'Iva relativa alle fatture dei creditori di tali debiti.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 03 marzo 2009
COMUNICAZIONI ANNUALI IVA: lunedì ultimo giorno
Lunedì 2 marzo è il termine ultimo per la presentazione telematica delle comunicazioni Iva. Non essendo stato predisposto un nuovo modello, si utilizza lo stesso dello scorso anno in cui non era prestampato l'anno di riferimento. Il modello è presentato dai soggetti Iva tenuti alla presentazione annuale della dichiarazione Iva; sono esclusi i soggetti con volume di affari inferiore a 25.822,84 euro, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, e quelli indicati all'art. 74 del Tuir. L'omissione della presentazione, o la presentazione con dati non veritieri o incompleti, è soggetta a sanzione da 258 a 2.065 euro.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 27 febbraio 2009
IVA: novità dal 2010 in tema di modello Intrastat per i professionisti
Il 1° gennaio 2010 vengono modificate le regole riguardanti la disciplina dei modelli Intrastat. Si indicheranno anche i dati relativi alle prestazioni di servizi, e cambierà la frequenza di presentazione, da trimestrale a mensile. Pertanto, la platea interessata alla compilazione ricomprenderà anche i professionisti. E’ l’effetto creato dalla direttiva 2008/8/CE, e le novità approvate dal Consiglio Ue il 16 dicembre 2008. La direttiva ha esteso l’obbligo di presentazione dei modelli riepilogativi alle prestazioni di servizi per le quali all’assolvimento dell’imposta è obbligato il committente, soggetto passivo comunitario, grazie al meccanismo “reverse charge”. Il modello deve essere compilato per ogni mese di calendario entro la fine del mese successivo. Gli stati membri possono autorizzare i soggetti passivi a presentarlo trimestralmente per le cessioni di beni, se il soggetto passivo non ha effettuato nel trimestre considerato, e nei quattro precedenti, cessioni intracomunitarie superiori a 50.000euro.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 31 dicembre 2008
L'ACCONTO IVA
Scade il 29 dicembre il termine per pagare l'acconto Iva (il 27 è sabato), ultimo pagamento di imposte per l'anno. Il calcolo si può effettuare con il metodo storico, quello previsionale oppure quello analitico. Versano tutti i contribuenti soggetti Iva. Ne sono esclusi: i soggetti che iniziano l'attività nel 2008, o cessano entro il 30 novembre (mensili), 30 settembre (trimestrali); i soggetti che evidenziano un credito o debito inferiore al minimo nell'ultimo periodo 2007; chiudono l'ultimo periodo 2008 con un credito o un debito pari a 116,72 euro (che calcolando l'88% rende l'importo inferiore al minimo previsto: 103,29 euro).
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 17 dicembre 2008
COMMISSIONI TRIBUTARIE: la CTR Puglia permette la detrazione dell'Iva non esposta in dichiarazione
L'accertamento di maggiori ricavi da parte del Fisco comporta rilievi tributari ed anche Iva. La Ctr Puglia, sezione di Lecce con sentenza n. 509, ha esposto la sua posizione in merito alla rilevanza dell'Iva di fatture passive non esposte in dichiarazione. Il caso parte da una verifica dove venivano accertati maggiori ricavi con conseguente addebito di Iva; di contro, il contribuente esibiva costi documentati prima non considerati per un evidente collegamento delle operazioni eseguite a nero. Prassi e circolari in merito vogliono che la fattispecie di costi possono essere portati in deduzione del reddito se derivanti da "elementi certi e precisi"; non è così, però, ai fini Iva. Il Collegio giudicante è stato di diverso avviso, dando ragione al contribuente delle sue motivazioni di avvantaggiarsi, fornendone prova, di eventuali e possibili detrazioni Iva.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 26 settembre 2008
IVA: dal 1° settembre novità riguardo i rimborsi spesa
Sui rimborsi spese per i dipendenti e professionisti, dal 1° settembre scatta la deducibilità integrale dell'iva sui servizi alberghieri e di ristorazione. La novità è stata prevista dalla manovra estiva, il DL 112/08; è necessario che le spese siano inerenti, sulla base del principio generale dell'art. 19 del decreto Iva, così si rende possibile la detrazione integrale dell'Iva senza le precedenti limitazioni.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 25 agosto 2008
AUTO STRUMENTALI: la novità della finanziaria 2008 può consentire un recupero IVA fino al 2003
La novità introdotta dalla finanziaria 2008 permette la deduzione integrale dell'IVA sui veicoli utilizzati esclusivamente per l'esercizio di impresa (non più solo per i veicoli oggetto dell?attività propria dell?impresa). In virtù di tale dettato, imprese e professionisti, per le vettura che non hanno un uso privato, dal 28 giugno 2007 possono detrarsi il 100% d?imposta. Parlando di beni strumentali l?imposta oggetto dell?acquisto, in caso di mutamento di regime in base a cambi legislativi, può essere soggetta a rettifica; la detrazione d?imposta può avvenire per i beni ammortizzabili se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione: quindi, secondo la nuova disposizione andando a ritroso dal 28 giugno 2007, si risale al 2003.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 09 aprile 2008
IVA: il nuovo modello per i rimborsi Iva
Il 21 marzo è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il nuovo modello "IVA TR" , con le relative istruzioni, che dal 1° aprile sarà necessario per chiedere il rimborso o effettuare le compensazioni del credito Iva trimestrale. Per il primo trimestre 2008 sarà ancora possibile presentare il modello su cartaceo all'ufficio dell?Agenzia o spedirlo a mezzo posta raccomandata; dal secondo trimestre in poi, quindi luglio 2008, la presentazione dovrà essere effettuata online, secondo le regole consuete. Secondo le nuove disposizioni della finanziaria 2008, la pubblicazione del provvedimento sul sito dell?Agenzia sostituisce la pubblicazione in G.U.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 25 marzo 2008
LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA NEL CASO DI RIACQUISTO DELLA PERTINENZA
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 30 definisce le regole applicative del regime di acquisto "prima Casa" riferito all'ipotesi di vendita nel quinquennio dell?immobile agevolato, e del riacquisto di un bene diverso dall?abitazione principale, in particolare di un box da destinare a pertinenza della stessa. Il trasferimento della pertinenza acquistata con i benefici "prima casa" prima del decorso del quinquennio previsto dalla legge comporta la decadenza dall?agevolazione fruita. Il fatto perché viene meno il presupposto che, affinché non operi la decadenza, ci sia il riacquisto entro un anno di altro immobile da adibire ad abitazione principale. L?atto di acquisto di un?altra pertinenza non potrà, perciò, beneficiare del credito d?imposta di cui all?art. 7, L. 23.12.1998, n. 448
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 15 febbraio 2008
REVERSE CHARGE: sanzioni ridotte
L'art. 1 comma 155 finanziaria 2008 alleggerisce le sanzioni sul reverse charge se le violazioni non causano danno all'Erario. Vengono, invece, punite pesantemente le frodi. L?impianto sanzionatorio è così allineato con le sanzioni in materia di Iva; è, altresì, rispettato quanto richiesto dai giudici comunitari: "le sanzioni devono essere proporzionali all?abuso commesso dal contribuente e al danno patito dall?Erario".
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 10 gennaio 2008
LEASING: secondo una risoluzione delle Entrate il rimborso Iva non spetta alle imprese
L'Iva relativa agli acquisti di beni strumentali in leasing non è rimborsabile trimestralmente alle imprese che acquisiscono: le legge riconosce il beneficio solo alla società concedente in quanto proprietaria del bene. La "novità" è contenuta nella risoluzione 392/E del 28 dicembre 2007. L'agenzia spiega che il rimborso è ammissibile per l?acquisto di beni strumentali, anche per quelli con contratti di locazione finanziaria; e per l?appunto la disciplina fiscale di questi contratti consente solo al concedente, proprietario del bene, di stanziare e dedurre quote di ammortamento. In conseguenza di ciò, la norma tutela la posizione del concedente riconoscendogli il diritto al rimborso dell?Iva pagata sull?acquisto.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 02 gennaio 2008

