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55% E CALDAIE
Cambia la procedura per chi vuole benficiare della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione. L'articolo 31 della legge 99/2009 in vigore dal 15 agosto abolisce l'obbligo di produrre l'attestato di qualificazione energetica. In attesa di chiarimenti l'Enea precisa che chi ha ultimato i lavori prima del 15 agosto è tenuto a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre chi li completerà dal 15 agosto in poi dovrà compilare e inviare all'Enea solo l'allegato E tramite il sito http://finanziaria2009.acs.enea.it Qualora il sito non fosse ancora attrezzato per l'invio l'Enea accetterà anche una semplice raccomandata
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 01 settembre 2009
DETRAZIONI: il 55% spetta anche ai titolari di reddito d'impresa
La detrazione concessa per interventi di risparmio energetico spetta anche agli imprenditori, titolari di reddito d'impresa, ma con modalità operative differenti. Rispetto alle persone fisiche: i pagamenti non occorre siano effettuati a mezzo bonifico bancario o postale; assume rilievo, ai fini della detrazione, per i beni mobili acquistati, il momento della consegna, per i servizi, il momento dell'ultimazione della prestazione, e ciò perchè il 55% è determinato in base al principio di competenza e non di cassa. Le società di capitali detraggono il valore direttamente dalle imposte dell'esercizio: non si tratta, infatti, di un credito d'imposta, ma di un minor onere fiscale da esporre in diminuzione alla voce E22 del conto economico.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 04 giugno 2009
INTERPRETAZIONI LEGISLATIVE: il 55% spetta solo sui beni strumentali
Le Entrate intervengono in maniera restrittiva sul bonus 55% usufruibile dalle imprese sui propri immobili: il beneficio sarebbe usufruibile "solo dagli utilizzatori degli immobili oggetto dell'intervento" e solo per fabbricati strumentali utilizzati nell'ambito della propria attivita imprenditoriale; sono interessate anche le società immobiliari di costruzione o gestione. La ragione della normativa sul risparmio energetico è finalizzata a promuovere gli interventi e favorire gli utilizzatori dell’immobile, e non chi, invece, ne fa uso commerciale per la propria attività (risoluzione 303/E/2008).
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata giovedì, 28 agosto 2008
ENTRATE: la detrazione del 55% non spetta alle società di gestione
Le società di gestione immobiliare non possono usufruire della detrazione 55% per risparmio energetico. E' l'Agenzia delle Entrate con risoluzione 340/E del 1° agosto a darne notizia. Secondo la pronuncia spetterebbe solo agli utilizzatori degli immobili oggetto dell'intervento la possibilità alla detrazione. Il tutto parte da un interpello di una società, che chiedeva della possibilità per i soci di usufruire dell'agevolazione per interventi effettuati sui fabbricati posseduti, ai sensi dell'art. 1, c. 344, legge 296/06. Secondo la risoluzione, la detrazione compete esclusivamente agli utilizzatori degli immobili: la detrazione potrà essere applicata dalla società solo per i fabbricati strumentali per destinazione, direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale. Non è possibile usufruire della detrazione per i fabbricati abitativi affittati.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata mercoledì, 06 agosto 2008
IL BONUS 55% RISPARMIO ENERGETICO: nuova scadenza di comunicazione
E' stata rivista la scadenza per la comunicazione della fine lavori relativa agli interventi sul risparmio energetico al fine di ottenere il bonus del 55%. Per gli interventi che termineranno tra il 2008 e il 2010, la comunicazione andrà fatta all'Enea entro 90 gg. dalla fine lavori, e non più, come in precedenza previsto, il 28 febbraio dell'anno successivo. Il nuovo termine vale anche per le opere iniziate e non terminate nel 2007; per queste si farà un unico invio dopo la fine dei lavori. Il modo di invio è unicamente telematico tramite il sito www.acs.enea.it, disponibile dal 30 aprile 2008 (decreto ministro dell'Economia del 7 aprile 2008, in corso di pubblicazione in G.U.)
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 21 aprile 2008
RISPARMIO ENERGETICO: chiarimenti sui termini di scadenza dell'invio domande
La Finanziaria 2008 ha prorogato il bonus del 55% per l'installazione di pannelli solari ed ogni riqualificazione volta al risparmio energetico, e al tempo stesso stabilito i termini utili per l?invio delle domande. La proroga vede la data 31 dicembre 2010, le domande devono essere consegnate all?Enea entro 60 gg. dalla fine dei lavori. Per il 2007, il decreto del 19 febbraio 2007, aveva previsto "60 gg. dalla fine dei lavori comunque non oltre il 29 febbraio 2008". La proroga al 2010 ha esteso anche questi termini, ma in mancanza di specifiche riguardanti il termine ultimo di consegna, si consiglia di presentare la documentazione entro 60 gg. dalla fine dei lavori.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata martedì, 12 febbraio 2008

