News correlate per l'argomento "transfer pricing"
TRANSFER PRICING: la presentazione entro il 28 dicembre della comunicazione mette al riparo dalle sanzioni
Secondo la circolare 58/E – Agenzia delle entrate - la presentazione della comunicazione relativa alla documentazione sui prezzi di trasferimento entro il 28 dicembre prossimo mette al riparo dalle sanzioni. Il principio applicabile è quello del favor rei, in base al quale il regime di disapplicazione delle sanzioni può valere anche per le violazioni commesse prima della disposizione più favorevole. Per gli accertamenti definitivi, la circolare chiarisce che se il pagamento è già avvenuto non è ammessa la restituzione di quanto pagato. In caso di attività di verifica in corso o ultimate, ma non ancora perfezionate in atti di accertamento, è necessario trasmettere la comunicazione entro il 28 dicembre per accedere al regime premiale; l'ufficio valuterà la documentazione già prodotta nel corso della verifica e la sua idoneità rispetto a quanto previsto dal provvedimento. Il termine del 28 dicembre rappresenta pertanto una scadenza non superabile per l'invio della comunicazione.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 20 dicembre 2010
SCADENZE FISCALI: il 28 dicembre l'invio della comunicazione Transfer Pricing
Entro il prossimo 28 dicembre va inoltrata, per la prima volta, la comunicazione Transfer Pricing. Si tratta della predisposizione di documentazione delle transazioni intercompany sugli anni pregressi in base a quanto previsto dal provvedimento licenziato il 29 settembre 2010. Il documento deve contenere indicazioni precise e oggettive sulle operazioni; ogni pagina deve essere siglata dal legale rappresentante; non vanno indicate le transazioni tra società correlate italiane, se non in modo sommario; è possibile raggruppare le transazioni con caratteristiche uguali in termini di comparabilità e di metodo di transfer pricing adottato. La comunicazione può anche essere trasmessa dopo la data indicata, purché prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche, altri accertamenti dei quali il soggetto abbia avuto comunicazione.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata lunedì, 29 novembre 2010
TRANSFER PRICING: cosa devono fare le imprese entro fine anno
La normativa sul transfer pricing trova il suo provvedimento. Nel documento sono contenute le definizioni rilevanti e l’elenco degli atti che le imprese dovranno produrre se vogliono evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma. In primis occorre identificare a quale tipologia individuata dal provvedimento appartiene l'impresa: a seconda della classificazione cambiano i contenuti dei documenti da predisporre, con un impegno meno pesante da parte delle imprese di dimensioni minori. Il master file e la documentazione nazionale devono essere predisposte in formato elettronico. È tuttavia prevista anche la possibilità di esibire i documenti su supporto cartaceo, purché la versione elettronica possa essere consegnata entro un termine congruo assegnato dai verificatori. La documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e la versione elettronica deve essere autenticata mediante firma elettronica. La comunicazione è preventiva rispetto a eventuali accertamenti: la spedizione deve essere fatta entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (termine che dovrebbe cadere il 28 dicembre prossimo). L’eventuale invio tardivo non produce effetti negativi sostanziali, dato che il provvedimento dichiara espressamente valide anche le comunicazioni inviate oltre il termine, purché risultino trasmesse prima dell'inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
News scritta da: Commercialista Telematico - pubblicata venerdì, 01 ottobre 2010

