Sospensione delle ritenute d’acconto

Obbligatoria la richiesta al committente per somme incassate nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020.  Limiti e condizioni.

L’art 19, D.L. 23/2020 consente, in presenza di determinati requisiti, a professionisti e agenti di richiedere al proprio committente di non effettuare le ritenute d’acconto sui compensi e sulle provvigioni incassate nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020.

La possibilità di sospendere le ritenute d’acconto applicate ai sensi degli artt. 25 e 25 bis del DPR 600/1973 è bene ricordarlo viene subordinata a tre specifiche condizioni:

  1. Il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa devono situarsi nel territorio dello Stato;
  2. Nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020 non si deve aver superato il limite dei 400.000 euro di ricavi e compensi;
  3. Nel mese precedente all’incasso della fattura o della parcella il soggetto non richiedente non deve aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.