On-line il 730 precompilato

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile da oggi il modello 730 precompilato contenente tutte le informazioni ricevute dal Fisco e già inserite nella dichiarazione. A seguito dell’emergenza Covid il fisco ha previsto un termine più lungo a disposizione del contribuente per la spedizione spostandolo al 30 settembre prossimo. Ricordiamo che il contribuente che accetta i dati del precompilato non viene assoggettato ai controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che tra i dati già inseriti dal Fisco spiccano sicuramente le Certificazioni Uniche, le spese mediche, gli interessi passivi sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, le polizze assicurative, le ristrutturazioni dei condomini.

La spedizione del modello precompilato sarà possibile a partire dal 14 maggio, mentre il modello redditi invece dal 19 c.m. fino al 30.11.

Ricordiamo che l’accesso diretto alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente è subordinato al possesso delle credenziali del Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, del PIN INPS dispositivo o di un profilo SPID.

Per fornire assistenza e chiarimenti in merito alle dichiarazioni precompilate l’Agenzia delle Entrate ha istituito una serie di numeri telefonici che sono lo 800.90.96.96 da telefono fisso, lo 0696668907 (da cellulare) e lo +39 0696668933 per chi chiama dall’estero.

I numeri sono operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali

Sospensione delle ritenute d’acconto

Obbligatoria la richiesta al committente per somme incassate nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020.  Limiti e condizioni.

L’art 19, D.L. 23/2020 consente, in presenza di determinati requisiti, a professionisti e agenti di richiedere al proprio committente di non effettuare le ritenute d’acconto sui compensi e sulle provvigioni incassate nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020.

La possibilità di sospendere le ritenute d’acconto applicate ai sensi degli artt. 25 e 25 bis del DPR 600/1973 è bene ricordarlo viene subordinata a tre specifiche condizioni:

  1. Il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa devono situarsi nel territorio dello Stato;
  2. Nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020 non si deve aver superato il limite dei 400.000 euro di ricavi e compensi;
  3. Nel mese precedente all’incasso della fattura o della parcella il soggetto non richiedente non deve aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Fattura elettronica, slittano i termini per il nuovo tracciato telematico

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 166579 del 20.04.2020 ha rivisto i termini previsti per l’utilizzo prima facoltativo, il 04.05.2020, e successivamente obbligatorio, 01.10.2020, per il nuovo tracciato obbligatori delle fatture elettroniche. Di conseguenza:

  • Dal 01.10.2020 fino al 31.12.2020 il Sistema di Interscambio (SDI) accetterà le fatture elettroniche e le relative note di variazione predisposte sia con le vecchie sia con le nuove specifiche tecniche;
  • Dal 01.01.2021 il Sistema di Interscambio (SDI) accetterà solo le fatture elettroniche e relative note di variazione predisposte con il nuovo schema.

La stessa tempistica trova applicazione anche per le fatturePa.

Agenzia delle Entrate, pubblicate circolari 9 e 10

L’Agenzia delle Entrate, sempre in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19, ha pubblicato recentemente due nuove circolari:

  • Circolare n. 9 (pdf) del 13.04.2020: Recante indicazioni su DL n. 23 del 08.04.2020 in particolar modo sulle misure di accesso al credito e sugli adempimenti fiscali delle imprese;
  • Circolare n. 10 (pdf) del 16.04.2020: Recante disposizioni sul rinvio delle udienze e sulla sospensione dei termini processuali.

A.d.E – Pubblicata la circolare n. 8 del 03.04.2020

Con la circolare n. 8 del 03.04.2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce risposte ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti sugli interventi previsti dal D.L n. 17 – “Cura Italia”.
I chiarimenti affrontano diverse tematiche: dalle proroghe alle sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti; dalle misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori alla sospensione delle attività degli enti impositori; dai versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione alle deducibilità delle erogazioni liberali.

Agenzia delle Entrate – sintesi documentale emergenza COVID-19

Vogliamo riepilogare qui di seguito i principali documenti emessi dall’Agenza delle Entrate in merito all’emergenza COVID-19:
D.L. n. 18 del 17.03.2020 – pdf: che ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza;
Circolare n. 4 – pdf: fornisce istruzioni sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020;
Circolare n. 5 – pdf: i chiarimenti sui termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi.
Circolare n. 6 – pdf: i primi chiarimenti sull’impatto della disciplina relativa alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione;
Risoluzione n. 12/E – pdf: proroga dei versamenti dal 16 al 20 marzo per tutti. Sospensione dei pagamenti per le attività indicate nella tabella allegata al documento di prassi (rettificata in data 19/03/2020);
Risoluzione n. 13/E – pdf: istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per botteghe e negozi;
Risoluzione n. 14/E – pdf: contiene precisazioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza COVID-19;
Vademecum misure fiscali – pdf; tavola sinottica dell’Agenzia delle Entrate sui principali interventi fiscali.

Credito d’imposta locazioni commerciali immobili C/1

L’art. 65, c. 1, D.L. 17.03.2020, n. 18 (Cura Italia), riconosce per l’anno 2020 ai soggetti esercenti attività d’impresa (no professionisti, lavoratori autonomi, enti non commerciali) un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili locati rientranti nella categoria catastale C/1.

Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11.03.2020 ovvero quelle tipologie di attività che, pur in emergenza, possono continuare ad operare (es. farmacie, parafarmacie, negozi alimentari, ecc.).

Rimangono ancora alcuni dubbi interpretativi perché non appare chiaro se il bonus spetti esclusivamente ai soggetti in regola con il pagamento degli affitti o se diversamente spetti anche agli inquilini morosi.

Per l’utilizzo del credito è stato istituito il codice tributo 6914 da utilizzare nel modello F24.